Perché lascia perplessi quella Sentenza in Sicilia sul sostegno

a cura di Salvatore Nocera*
Assegnando infatti il massimo del sostegno possibile a un alunno con disabilità, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia - confermando in tal senso un precedente provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale - lo ha fatto basandosi sulle indicazioni dell'ASL e non su quelle dei docenti. Questo - tenendo anche conto che da parte sua l'Amministrazione Scolastica continua a "tagliare" le ore di sostegno, senza fornire motivazioni di natura didattica - sta letteralmente snaturando la logica stessa dell'integrazione, fondata invece sulla presa in carico di tale progetto da parte di tutto il Consiglio di Classe, sostenuto dall'insegnante per il sostegno, al quale ne viene invece sempre più delegata l'intera formulazione e lo svolgimento

Ragazzino in carrozzina nel cortile di una scuolaIl Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Sicilia, ha rigettato, con la Sentenza n. 976 del 2 dicembre 2011, il ricorso d’appello del Ministero dell’Istruzione, confermando il precedente provvedimento del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che aveva attribuito il rapporto di 1 a 1 con l’insegnante di sostegno, a un alunno con disabilità di scuola primaria privo della certificazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.
Il TAR si era basato sulla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, secondo cui non può essere compresso dall’Amministrazione Scolastica il nucleo essenziale del diritto allo studio per motivi di riduzione della spesa pubblica.
Alla base della sua decisione, il TAR aveva posto la Diagnosi Funzionale (DF) dell’ASL nella quale, pur non certificandosi la gravità, era stato indicato il rapporto di sostegno 1 a 1, confermato dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), mentre la Commissione apposita dell’Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato undici ore, senza però motivare tale decisione.

Osservazioni
La decisione del CGA siciliano lascia perplessi. A nostro parere, infatti, esso è andato oltre la Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e al conseguente articolo 9, comma 15 della Legge 122/10, che richiedono la certificazione di gravità per l’attribuzione del massimo possibile delle ore di sostegno. La stessa Corte Costituzionale, anzi – così come interpretata dal Consiglio di Stato con la Sentenza 2231/10 – aveva precisato che, pur in presenza di gravità certificata, bisogna tener conto della specificità della disabilità, che potrebbe non necessariamente richiedere il massimo consentito delle ore di sostegno.
Il CGA siciliano, dunque, anche senza citarlo, ha sostanzialmente espresso un giudizio conforme al disposto dell’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06, secondo cui le ore di sostegno vanno assegnate sulla base delle «effettive esigenze» dell’alunno.
Ciò che lascia invece perplessi è che il CGA, per individuare quelle «effettive esigenze» si sia basato sulla Diagnosi Funzionale dell’ASL che ha fatto una proposta didattica (sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico) non di sua competenza. Una proposta, quindi, che è stata supinamente recepita dal PEI, mentre da parte sua l’Ufficio Scolastico non ha motivato le ragioni di natura didattica secondo cui ci si doveva discostare dalla DF e dal PEI.

Tutto ciò induce a riflettere sul fatto che sempre più le ore di sostegno vengono richieste sulla base delle indicazioni dell’ASL e non dei docenti, e che sempre più l’Amministrazione Scolastica si discosta da tali richieste, senza dare motivazioni di natura didattica. Il che sta letteralmente snaturando la logica stessa dell’integrazione scolastica, fondata invece sulla presa in carico di tale progetto da parte di tutto il Consiglio di Classe, sostenuto dall’insegnante per il sostegno, al quale ne viene invece sempre più delegata l’intera formulazione e lo svolgimento.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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