«L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, al pari dell’assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va assicurato all’alunno con disabilità»: con questa affermazione, dunque, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna ha condannato la Provincia di Cagliari, tramite la recente Sentenza n. 34/12, ad assicurare diciotto ore settimanali di assistenza educativa a un alunno con disabilità che le aveva richieste, in quanto frequentante una scuola superiore [si legga il nostro ampio commento “a caldo”, cliccando qui, N.d.R.].
Il provvedimento si fonda sulla Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale e sulla stessa Costituzione (in particolare sugli articoli 3 e 38). Inoltre, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Provincia è stata condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali, dovuti alla sofferenza subita dall’alunno, in misura di 800 euro per ogni mese di ritardo di assegnazione di un numero di ore inferiori a quello richiesto. Conseguentemente, la Provincia stessa è stata pure condannata alla rifusione delle spese di causa, compreso il rimborso del contributo unificato, che di recente è stato purtroppo notevolmente aumentato e che talora scoraggia le famiglie dal promuovere ricorsi [se ne legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.].
Osservazioni
Questa Sentenza accresce il numero di quei provvedimenti che ormai sembrano essersi orientati a favore dei diritti degli alunni con disabilità.
È solo da osservare che la descrizione del contenuto dell’assistenza operata dal TAR può ingenerare qualche confusione con l’assistenza di base e igienica, che è invece a carico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2007 (articoli 47, 48, Tabella A e successive integrazioni). Infatti, a proposito dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, il TAR usa indifferentemente la terminologia «assistenza materiale», «assistenza di base» ecc.
Come pure sarebbe stato ancor più preciso, il TAR, se avesse puntualizzato l’obbligo della Provincia, come derivante espressamente dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98.
Malgrado ciò, comunque, la Sentenza è importante, anche perché è la prima pronunciata in Sardegna su questo problema, dietro la spinta delle associazioni, e in particolare dell’ABC Sardegna (Associazione Bambini Cerebrolesi), cui va il merito di svolgere un grosso lavoro di consulenza e formazione culturale delle famiglie sui diritti irrinunciabili degli alunni con disabilità.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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