Dal momento che le spese dei singoli ricorsi sono sempre più cresciute, le famiglie vanno organizzandosi per proporre più frequentemente ricorsi collettivi, relativi cioè a numerose situazioni simili e che ovviamente comportano costi minori. E così il Coordinamento Scuole Elementari di Roma ha effettuato una raccolta fondi, grazie alla quale tredici famiglie della Capitale hanno proposto un ricorso collettivo al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, per ottenere il rapporto di 1 a 1 – tra alunno e insegnante di sostegno – nei casi di grave disabilità certificata.
L’iniziativa ha avuto un esito positivo, grazie alla Sentenza n. 2199 depositata il 5 marzo scorso, nella quale gli elementi fondamentali per l’accoglimento del ricorso sono stati la certificazione di grave disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), la Diagnosi Funzionale da cui risultano i bisogni educativi dei singoli alunni, la richiesta del massimo delle ore di sostegno e la Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, che garantisce il diritto a tale rapporto nei casi certificati di gravità.
Per accelerare poi i tempi della decisione, in modo tale da poter ottenere entro il corrente anno scolastico le ore pretese, le famiglie hanno rinunciato al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, ciò che avrebbe comportato ulteriori accertamenti e ritardi nella decisione.
La Sentenza del TAR laziale, oltre ad assegnare il rapporto di 1 a 1 per tutti i casi richiesti, ha condannato anche l’Amministrazione Scolastica al rimborso delle spese legali.
Osservazioni
Se si diffonde questa prassi processuale, è facile immaginare che il numero dei ricorsi crescerà in modo esponenziale, con conseguenti condanne dell’Amministrazione Scolastica. Ciò dovrebbe convincere sempre più la stessa Amministrazione ad operare con una buona formazione iniziale e obbligatoria in servizio di tutti i docenti curricolari, dimostrando così che non è il sostegno l’unica o principale risorsa per l’attuazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, ma che – secondo la pluridecennale cultura e prassi dell’integrazione scolastica – la risorsa principale dev’essere costituita da tutti gli insegnanti della classe, che si avvalgano della collaborazione degli insegnanti di sostegno.
Di conseguenza – come più volte si è detto – le singole classi dove sono presenti alunni con disabilità dovrebbero rigorosamente rispettare il tetto di venti, fissato dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, eccezionalmente aumentabile fino a ventidue, a seguito dell’articolo 4 del medesimo DPR.
In mancanza infatti di queste due indilazionabili operazioni, che l’Amministrazione Scolastica dovrebbe compiere, crescerà sempre più il numero dei ricorsi al TAR – potendo ora anche essere inferiori i costi, tramite le azioni collettive – consolidando quella che da sempre riteniamo la “perversa logica” della delega dell’integrazione scolastica al solo insegnante per il sostegno.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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