«Pur non avendo letto il ricorso delle organizzazioni sindacali – scrive Salvatore Nocera -, riguardante quel Decreto Ministeriale che ha fissato la proroga del docente supplente di sostegno con rinomina per un secondo anno su richiesta della famiglia, mi permetto di ribadire che quella norma è perfettamente legittima e anche il senso nel quale va correttamente interpretata»
Ho appreso, anche da queste pagine, di un ricorso al TAR del Lazio da parte delle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Gilda Unams e Uil Scuola, sul Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio scorso (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), relativo alla proroga del docente supplente di sostegno con rinomina per un secondo anno su richiesta della famiglia, valutata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico. Pur non avendo letto il ricorso, mi permetto di ribadire quanto ho già espresso in vari articoli sia su queste pagine che altrove, che è in sintesi quanto segue.
La norma è perfettamente legittima, rispondendo a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 della Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede la possibilità ordinaria dell’avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di un privato.
La fattispecie di cui sopra va interpretata correttamente in tal senso: il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità alla conferma, tramite rinomina dello stesso per un secondo anno, deve negarla nei seguenti casi: a) se aspira a quel posto un docente di ruolo in via di trasferimento; b) se aspira a quel posto un supplente specializzato; c) se il docente di cui si chiede la conferma non rientra più nel contingente che dovrà essere nominato su quel territorio nel prossimo anno; d) se lo stesso docente non accetta di essere confermato; e) se il dirigente scolastico non ritiene, motivandolo, di confermare il docente, specie in presenza di un parere negativo del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione), che deve obbligatoriamente interpellare.
La norma di cui all’articolo 8 del Decreto Legge 71/24, completata dal Decreto Ministeriale 32/25, è la pratica attuazione della delega sulla «continuità didattica con lo stesso alunno» per tutta la durata di un ciclo, contenuta nell’articolo 1, comma 181, numero 2, lettera c della Legge 107/15.
*Il presente contributo è già apparso in «La Tecnica della Scuola» e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.
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