Sostegno: si possono pretendere anche supplenze brevi

a cura di Salvatore Nocera*
Non vanno passivamente accolte dalle famiglie - che chiedono la nomina di supplenti per il sostegno anche per un solo giorno di assenza del titolare - le spiegazioni verbali dei Dirigenti Scolastici, secondo i quali non vi sarebbero fondi per tali nomine. Vediamo perché, proponendo anche due modelli di documenti utilizzabili dalle stesse famiglie di alunni con disabilità

Alunno con disabilità insieme a insegnante di sostegnoCon la Nota n. 3142 del 23 maggio scorso, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell’Istruzione ha sostanzialmente riaffermato il proprio obbligo nei confronti delle scuole autonome di garantire i fondi per il pagamento delle supplenze brevi, purché regolarmente documentate.
Già in precedenza, tramite la Nota n. 2446 del 13 aprile, la medesima Direzione, nel riaffermare l’obbligo ministeriale della copertura alle scuole autonome di tale spesa, le invitava a provvedere in via prioritaria ad effettuare uno «storno compensativo» e un «prelievo dall’avanzo d’amministrazione», prima di provvedere alla «variazione di bilancio» e quindi di richiedere al Ministero una maggiore spesa rispetto alla previsione.

Quanto sopra dimostra come non debbano essere passivamente accolte dalle famiglie – che chiedono la nomina di supplenti per il sostegno anche per un solo giorno di assenza del titolare – le spiegazioni verbali dei Dirigenti Scolastici, secondo i quali non vi sarebbero fondi per tali nomine.
Qui invece il Ministero chiarisce come – sia pure con oculatezza – tali fondi debbano essere erogati e quindi richiesti in caso di necessità. Un orientamento, questo, già affermato nella Nota Ministeriale Protocollo n. 9839 dell’8 novembre 2010, prodotta dalla Direzione Generale del Personale Scolastico, che trovava il suo fondamento nella Sentenza della Corte dei Conti 59/04.
Conseguentemente non sono per nulla giustificabili – né sotto un profilo legale, né sotto quello didattico, nè sotto quello della sicurezza – le prassi illegittime, purtroppo assai diffuse nelle scuole, di spaccare in più tronconi una classe, disperdendo gli alunni in altre classi, quando manchi un insegnante curricolare, con il pretesto che non vi siano fondi per le supplenze.
I Dirigenti Scolastici devono pertanto sapere che con tali prassi – oltre a creare una responsabilità civile a carico dei docenti che accolgono gli spezzoni di classe – corrono essi stessi il rischio di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio, per violazione delle norme sulla sicurezza e naturalmente dei documenti sopra citati.
In tal senso, al fine di rendere sempre più difficili queste prassi illegittime, riteniamo quanto mai opportuno segnalare due modelli di documenti (rispettivamente Bozza lettera dei genitori – Oggetto: “Suddivisione alunni in altre classi” e Bozza richiesta ordine di servizio e conseguente rimostranza – Oggetto: “Richiesta ordine di servizio scritto”), predisposti dal Coordinamento Scuole Elementari di Roma, che genitori e docenti possono indirizzare ai Dirigenti Scolastici.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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