«Una serie di correzioni alla Legge che ha introdotto l’amministrazione di sostegno – scrive Salvatore Nocera – sono necessarie e alcune di quelle contenute in una Proposta di Legge di iniziativa popolare sono pienamente condivisibili. Sarebbe pertanto opportuno che quella Proposta di Legge raggiungere le 50.000 firme necessarie, per poter essere presentata e anche migliorata, durante l’eventuale discussione parlamentare»
Ho letto e riletto in Superando, con crescente interesse, attenzione e passione, l’importante incontro della direttrice responsabile di Superando Stefania Delendati con Maria Giulia Bernardini, ricercatrice di Diritto all’Università di Ferrara [“La visione ‘incapacitante” nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno”, N.d.R.].
Il servizio riguardava il tema delle modifiche alla normativa italiana sull’amministratore di sostegno, conseguenti ad un invito rivolto al nostro Paese dal Comitato delle Nazioni Unite sull’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con riguardo all’articolo 12 della stessa (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge), concernente il rispetto massimo da garantire alla libertà di espressione della volontà delle persone con disabilità; tale invito non è ancora stato pienamente recepito dall’Italia, a causa, come dice Bernardini, di una cultura “incapacitante”, conseguenza di una visione ancora medica della disabilità. Ciò fa sì che l’amministratore che la stessa legge definisce “di sostegno” alla manifestazione di volontà della persona con disabilità si traduca in talune fattispecie, per legge, in un “rappresentante” della stessa e quindi in qualcuno che sostituisce la propria volontà a quella della persona con disabilità.
Questa sostituzione ha determinato talora casi abnormi di conflitto tra le due volontà, con prevalenza di quella dell’amministratore di sostegno, casi che hanno prodotto addirittura situazioni di gravi sofferenze morali all’“amministrato”, di cui si è pure occupata la cronaca e dei quali Superando ha dato notizia grazie agli articoli di Simona Lancioni. Quest’ultima sta pure sostenendo una campagna di sensibilizzazione per la sottoscrizione anche online, con scadenza il 30 giugno prossimo, di una Proposta di Legge di iniziativa popolare su modifiche alla Legge 6/04 che ha introdotto appunto l’amministratore di sostegno.
È anche a seguito di ciò che Superando ha pubblicato un’ampia intervista con il professor Paolo Cendon, che è stato l’ispiratore della Legge 6/04 – indubbiamente un miglioramento rispetto alla situazione precedente legata all’interdizione – il quale però non ritiene necessarie modifiche, ritenendo “casi-limite” quelli in cui l’amministratore di sostegno si sostituisce all’amministrato. Come direbbe Bernardini, egli ha ancora una visione “paternalistica”, ritenendo che la nostra legge sia nata per tutelare le persone “non in grado di provvedere ai propri interessi”.
Giustamente egli afferma che la precedente terminologia del Codice Civile era ben peggiore e cioè “persone incapaci”; a proposito di tale termine, però, Bernardini osserva che ormai la concezione dell’articolo 12 della Convenzione ONU è diametralmente opposta anche a quella della stessa legge sull’amministratore di sostegno. In altre parole, l’Italia continua a “presumere” che talune persone con disabilità siano “incapaci” di esprimere totalmente la propria volontà, mentre l’articolo 12 della Convenzione ha ormai capovolto questa “presunzione”, avendo stabilito che tutte le persone con disabilità siano “capaci” di esprimere, sia pure nei modi estremi, la loro volontà . Ecco perché l’Italia sarebbe inadempiente rispetto all’invito del Comitato ONU e quindi all’articolo 12 della Convenzione.
Tempo addietro la FISH (già Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) si è occupata di questi problemi, in un incontro promosso insieme all’ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo.) e al Consiglio Nazionale del Notariato. Dopo quell’incontro, però, il tema, assai importante, non è stato più ripreso, mentre ha fatto capolino la citata Proposta di Legge di iniziativa popolare, che, lo ricordiamo, si può sottoscrivere accedendo a questo link.
Il tema, per noi persone con disabilità, è certamente di notevole importanza, come si evidenzia anche dalla ripetuta attenzione dedicata ad esso da Superando. Certo, passare dalla concezione di “presunzione di incapacità” a quella di “presunzione di capacità” è un bel salto innanzitutto di carattere psico-socio-culturale e quindi giuridico.
Invero suppongo che sino ad ora ci abbiano condizionato quelli che il professor Cendon chiama “casi-limite”. Ricordo ad esempio dalla giurisprudenza il caso di una persona coinvolta in un gravissimo incidente stradale che deve essere sottoposta ad un intervento chirurgico quanto mai urgente. La normativa pretende il previo “consenso informato” del paziente che però non è assolutamente in grado di esprimerlo; si è dunque ricorso frequentemente, come in casi simili a questo, alla nomina di un amministratore di sostegno che, in realtà, sostituisce (non sostiene) la volontà del paziente, consentendo così l’intervento che salva la vita.
Un altro esempio può riguardare il caso di una persona con problemi intellettivi molto gravi la quale, essendo ad esempio diabetica, pretende di voler mangiare continuamente una grande quantità di dolci; in tal caso l’amministratore di sostegno deve negare la volontà dell’amministrato nel suo primario interesse di salute.
Ma a parte i “casi limite”, sembra ormai necessario un maggiore rispetto della volontà dell’amministrato, specie alla luce delle numerose situazioni riportare anche da Superando. Come dice Bernardini, ciò può avvenire ad esempio avvalendosi di una persona che conosca molto bene le abitudini e i desideri dell’interessato dell’”amministrato. In tal senso, oggi l’articolo 22 del Decreto Legislativo 62/24 ha introdotto la figura del “facilitatore”. La professoressa suggerisce pure che, di fronte al rischio di interventi autoritari dell’amministratore di sostegno, sarebbe opportuna “una pluralità di amministratori”. Ciò potrebbe avvenire, a mio avviso, con la previsione della nomina di un “pro-amministratore di sostegno”, come avviene ancora con la nomina del “protutore” e sugli eventuali conflitti di opinioni tra i due amministratori, dovrebbe intervenire il giudice tutelare.
Dunque delle correzioni alla Legge 6/04 vanno introdotte. La menzionata Proposta di Legge di iniziativa popolare ne propone un certo numero; alcune mi sembrano massimaliste, ma altre sono pienamente condivisibili. Pertanto, sarebbe opportuno raggiungere le 50.000 firme necessarie, sottoscrivendola al link che ricordo ancora, perché possa essere presentata e poi, durante la discussione parlamentare, fare introdurre modifiche che smussino le proposte eccessive e introducendo altre proposte migliorative.
Cosa ne pensano le Associazioni aderenti alla FISH?
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