Aspetti e aspettative della riforma della disabilità

di Simona Lancioni*
È liberamente fruibile online il dossier “Aspetti e aspettative della riforma della disabilità”, che fornisce una prima disamina di alcuni dei Decreti Legislativi emanati in attuazione della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità. Gli studi che vi vengono presentati «non sono un commentario breve all’articolato dei provvedimenti, quanto un’indagine sulle tensioni che lo animano», come precisa Ciro Tarantino, curatore, assieme a Massimiliano Verga, del lavoro
Spazio DirSI – Disabilità in rete a Siena, su progetto di vita
Realizzazione grafica elaborata in occasione di un ciclo di incontri formativi proposti nel 2024 da Spazio DirSI – Disabilità in rete a Siena

È stato recentemente pubblicato sull’ultimo numero della rivista «Sociologia del diritto» (volume 52, numero 1, 2025) il dossier intitolato Aspetti e aspettative della riforma della disabilità, a cura di Ciro Tarantino, docente di Sociologia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e di Massimiliano Verga, docente di Sociologia dei Diritti Fondamentali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca (il dossier completo è liberamente fruibile e scaricabile a questo link, mentre a quest’altro link sono disponibili, sempre in formato pdf, i singoli contributi).
Oltre ai menzionati curatori, hanno contribuito al lavoro anche Daniele Piccione, consigliere parlamentare del Senato, nonché docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma, e Cecilia M. Marchisio, docente del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.

Ricordiamo che la Legge 227/21, ovvero la Legge Delega al Governo in materia di disabilità, ha portato all’emanazione di tre Decreti Legislativi attuativi: il Decreto Legislativo 222/23, recante Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, il Decreto Legislativo 20/24, recante Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo, e il Decreto Legislativo 62/24, recante Definizione della con-dizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, mentre i diversi contributi del dossier si concentrano «sulle questioni nevralgiche della definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e dell’accomodamento ragionevole (Verga), del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Tarantino, Marchisio) e del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (Piccione)», come precisa Tarantino nell’Introduzione.
«Gli studi che si presentano non sono un commentario breve all’articolato dei provvedimenti, quanto un’indagine sulle tensioni che lo animano», si legge ancora nell’Introduzione. «Questo dossier viene pubblicato mentre il processo legislativo non si è del tutto esaurito, dato che la legge di delegazione ha stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione possano esser adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge e secondo le sue procedure. Per questo motivo, il dossier, più che un bilancio provvisorio della riforma, è il segmento di un sismogramma dell’imminente ordine giuridico della disabilità», segnala ancora Tarantino.

La riforma della disabilità suscita, comprensibilmente, un notevole interesse nelle stesse persone con disabilità e nelle loro famiglie. Il confronto pubblico, anche acceso, che ha preso avvio il 19 febbraio scorso, a seguito della notizia del rinvio di un anno, al 1° gennaio 2027, dell’attuazione del Decreto Legislativo 62/24, e in particolare del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato – notizia anticipata, dal medesimo Tarantino anche su queste stesse pagine –, a parere di chi scrive, ha messo in luce che proprio lo strumento del progetto di vita sia quello che le persone con disabilità considerano come il più immediatamente impattante sulla loro quotidianità (una sezione tematica dedicata a tale confronto è disponibile a questo link). Ed è verosimilmente questa la ragione per cui intorno ad esso si addensano le maggiori aspettative.
Il dossier, e nello specifico il contributo denominato Gli spiriti della legge. Sulle tensioni istituenti del decreto legislativo 62/2024 in tema di progetto personalizzato per le persone con disabilità: Uno studio di animismo giuridico (disponibile a questo link), elaborato congiuntamente da Tarantino e Marchisio, propone una lettura della disciplina del progetto di vita, come formulata nel Decreto Legislativo 62/24, che fa emergere la «compresenza di un’istanza disponibilista e di una tensione indisponibilista», una tensione, quest’ultima, che però si discosta dal paradigma delineato dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Acquisire consapevolezza di questo dualismo è fondamentale perché, proprio in considerazione del fatto che l’iter legislativo della riforma non si è ancora concluso, è auspicabile che anche “dal basso” vengano promosse modifiche orientate ad incrementare l’aderenza della stessa riforma alla Convenzione ONU, ad esempio, ma non solo, sugli aspetti della prevenzione dell’istituzionalizzazione e della promozione della deistituzionalizzazione.

La circostanza che all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità sia demandato il compito di «promuovere l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittima di segregazione» (articolo 4, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo 20/24), compito che va inteso anche nel senso di prescrizione tesa a favorire la deistituzionalizzazione – come efficacemente approfondito, tra le altre cose, nel contributo denominato Profilo costituzionale del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, proposto da Piccione (disponibile a questo link) –, a parere di chi scrive, non sana il dualismo riscontrato da Tarantino e Marchisio nella disciplina del progetto di vita, giacché non è auspicabile che le persone con disabilità si ritrovino a dover attendere una pronuncia del Garante per non dover andare a vivere in una struttura residenziale contro la propria volontà, in ragione del fatto che il Decreto Legislativo 62/24, nel disciplinare il progetto di vita, ha lasciato la “porta socchiusa” all’istituzionalizzazione.
È certamente apprezzabile che all’Autorità Garante sia affidato anche questo compito, ma è legittimo attendersi, e rivendicare, che in materia di promozione della deistituzionalizzazione vi sia coerenza tra i diversi decreti legislativi citati, nonché tra questi e la Convenzione ONU.

Procedendo nella lettura, balza agli occhi come il tema dell’incoerenza – intesa sia come ambiguità, che come contraddittorietà – ricorra anche nel contributo di Verga, denominato Le parole della disabilità e la “valutazione di base”. Luci ed ombre delle novità introdotte dal decreto 62/2024 (disponibile a questo link). Non potendosi riassumere in questo contesto l’articolata riflessione proposta, ci si limita a segnalare che le incoerenze riguardano tanto gli aspetti linguistici che di contenuto. Segnaliamo, a titolo esemplificativo, un’incoerenza relativa al contenuto.
Affrontando il tema della “valutazione di base”, come disciplinata dal Decreto Legislativo 62/24, e in particolare l’affidamento, in via esclusiva, all’INPS, della gestione di tutto il procedimento di detta valutazione, Verga da un lato esprime apprezzamento. Scrive infatti: «È sicuramente lodevole l’unificazione delle procedure valutative in luogo dei differenti “percorsi” attualmente previsti». Ma dall’altro lato solleva perplessità sul fatto che agli oneri economici dell’ampliamento dell’organico, sia medico, sia amministrativo, imposto dall’accentramento della gestione in questione, si provveda «mediante una “corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Considerando che quest’ultimo, dal 2023, ammonta a 350 milioni di euro annui e che gli oneri derivanti dal suddetto art. 9 [del Decreto Legislativo 62/24, N.d.R.] (più altri oneri contemplati nel decreto disabilità, anche questi coperti finanziariamente alla stregua dell’art. 9) ammontano ad oltre 270 milioni di euro, pare piuttosto evidente che in larghissima misura il Fondo servirà per coprire le spese della “nuova” macchina organizzativa e gestionale, e non per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Un aspetto che si ritiene superfluo commentare ulteriormente».

Insomma, come si può intuire anche da queste succinte considerazioni, gli spunti di riflessione offerti dal dossier sono molteplici. Per tale ragione, ne suggeriamo senz’altro una lettura attenta.

I grassetti nelle citazioni testuali sono di intervento redazionale.

*Responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) nel cui sito il presente contributo è già apparso e viene qui ripreso, con minimi riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.

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