«Stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori del settore», attuando «una vera e propria riforma, con l’obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell’offerta turistica nell’ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso»: sono questi – come li riferisce nel proprio sito ufficiale il Ministero del Turismo – gli obiettivi del Codice della Normativa Statale in tema di Ordinamento e Mercato del Turismo – o più semplicemente Codice del Turismo – approvato il 5 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri, all’interno di un Decreto Legislativo, e ora in procinto di diventare norma dello Stato, dopo la firma del Presidente della Repubblica.
Basandoci dunque, per il momento, sui vari dossier presentativi prodotti dal Ministero (in particolare si faccia riferimento a quello raggiungibile cliccando qui) e in attesa di leggere il testo integrale definitivo, possiamo già notare alcuni elementi di sicuro interesse per le persone con disabilità.
Al Titolo I, infatti (Disposizioni generali), si scrive tra l’altro che «in attuazione dell’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006 [“Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport”, N.d.R.], il Codice afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo”. E’ inoltre considerato “atto discriminatorio” impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità».
Assai soddisfatto di queste parole si dichiara Roberto Vitali, presidente del network Village for all (V4A), nonché referente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) nel settore turistico e componente della Commissione sul Turismo Accessibile in sede di Ministero, che tanto peso ha avuto per la definizione di queste parti del nuovo Codice.
«È la prima volta – ha dichiarato Vitali all’Agenzia “Redattore Sociale” – che si considerano le esigenze delle persone disabili, degli anziani, delle mamme con passeggino e degli allergici o intolleranti. Quando parliamo di disabili, poi, parliamo di ogni tipo di disabilità, da quella fisica a quella sensoriale e mentale: un grande passo avanti».
«Siamo dunque soddisfatti – ha concluso Vitali – ma ci si augura ora che questa legge quadro sia presto declinata in norme attuative che non dovranno sconfessare l’impianto generale e il grande lavoro di mediazione svolto tra il Ministero e l’associazionismo delle persone con disabilità».
Soddisfazione è stata espressa anche dal CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down), altra componente attiva della citata Commissione sul Turismo Accessibile.
Oltre infatti a commentare favorevolmente il riferimento alla Convenzione ONU di cui si è detto, Sergio Silvestre, coordinatore di tale organizzazione, guarda anche a un altro punto, ovvero dove – sempre nel Titolo I – si dichiara che «L’articolo 4 […] riprende e rielabora il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che “esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell’offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche».
Assai nota, infatti, è la lunga battaglia delle associazioni di persone con sindrome di Down, per evitare che a queste ultime sia negato, ad esempio, l’accesso alle attrazioni di vari parchi divertimento (se ne legga tra l’altro nel nostro sito cliccando qui).
Secondo Silvestre, quindi, equiparare i parchi divertimento alle strutture turistiche ricettive in generale – come intende fare il nuovo Codice del Turismo – potrà certamente aprire una nuova, positiva fase nel contenzioso con quelle strutture. (S.B.)
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