A riaprire l’annosa questione riguardante i permessi concessi ai lavoratori dipendenti che assistono un congiunto con grave disabilità e in particolare quel che concerne i requisiti di accesso a tali benefìci, è arrivata una recente Sentenza n. 213 della Corte Costituzionale, depositata il 23 settembre scorso, rispetto alla quale il Servizio HandyLex.org – in un ampio approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione – sottolinea come tale pronunciamento giunga «in uno scenario di cambiamento normativo derivante dalla recente norma sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la Legge 20 maggio 2016, n. 76».
In sostanza, la Consulta sancisce «l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».
Nel delineare le conseguenze, HandyLex.org annota che «sotto il profilo giuridico è fuor di dubbio che dal momento del deposito della Sentenza non può più essere negata la concessione dei permessi lavorativi nel caso di convivenze di fatto, di coppie, cioè, che vivono more uxorio (cioè senza aver formalizzato il matrimonio). Sotto il profilo pratico, invece, l’INPS (e verosimilmente anche il Dipartimento della Funzione Pubblica) dovranno diramare circolari applicative e fornire istruzioni operative per l’applicazione della Sentenza (già comunque vigente e cogente)». Sin da subito, per altro, «gli interessati possono presentare domanda di concessione dei permessi lavorativi citando la Sentenza n. 213 del 5 luglio 2016. È verosimile che gli uffici preposti al momento tengano in sospeso la concessione dei permessi, in attesa di “istruzioni”».
«In questo quadro – conclude dunque HandyLex.org – molto si giocherà nella produzione delle circolari applicative e anche nei decreti attesi in applicazione della stessa Legge 76/16». (S.B.)
Suggeriamo ancora la consultazione dell’approfondimento elaborato dal Servizio HandyLex.org, riguardante appunto la Sentenza della Corte Costituzionale di cui si parla nella presente nota e anche quella di un ulteriore approfondimento curato da Salvatore Nocera per conto dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).