Ratificando il Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, l’Italia ha concesso al Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, di ricevere e valutare comunicazioni individuali concernenti presunte violazioni della Convenzione stessa, realizzate dallo Stato. Quest’ultimo è obbligato, secondo il suddetto Protocollo e una volta ricevuta l’Opinione del Comitato sulla comunicazione presentatagli, ad adempiere, entro sei mesi, ai rimedi stabiliti al proprio interno e a trasmettere un documento contenente gli atti messi in pratica per la loro attuazione.
L’Opinione prodotta dal Comitato la scorsa settimana sulla Comunicazione n. 51/2018 presentatagli da una cittadina italiana che è caregiver sia del marito sia della figlia adulta, entrambe persone con disabilità [se ne legga già sulle nostre pagine, N.d.R.], rappresenta per il contenuto interpretativo degli obblighi espressi nella Convenzione, in capo allo Stato Parte e per i rimedi imposti a questo dal Comitato, una spinta in avanti importantissima nella lotta per il riconoscimento dello status di caregiver nell’ordinamento italiano. Lotta, che da molto tempo, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) sta portando avanti.
Infatti, il Comitato, riconoscendo come validi gli argomenti presentati dall’autrice della Comunicazione, quando quest’ultima afferma che la mancanza del suddetto riconoscimento crea una violazione degli articoli 5 (Uguaglianza e non discriminazione), 23 (Rispetto del domicilio e della famiglia) e 28 (Adeguati livelli di vita e protezione sociale) della Convenzione, nei confronti suoi e delle persone con disabilità che assiste, esprime l’essenzialità dell’emanazione di una legge che vada a riconoscere e tutelare gli assistenti familiari delle persone con disabilità nel nostro paese.
Chiarissime, in tal senso, sono le motivazioni espresse del Comitato: la Convenzione ONU impone il dovere agli Stati che l’hanno ratificata di impedire tutte quelle discriminazioni sulla base della disabilità, seguendo quanto espresso dall’articolo 5 di essa, ma anche da altre disposizioni contenute nel Trattato. Il Comitato, per altro, aveva già in precedenza affermato all’interno del proprio Commento Generale n. 6, che tra tali discriminazioni si devono impedire anche quelle «per associazione». Sono cioè «discriminazioni per associazione» sulla base della disabilità quei trattamenti non paritari compiuti nei confronti di uno o più individui, in relazione al loro legame con una persona con disabilità.
Partendo dunque da questo assunto e analizzando la violazione descritta dall’autrice del diritto alla vita indipendente, il Comitato ha specificato che aspetto essenziale della «discriminazione per associazione» sulla base disabilità sia il fatto che il trattamento discriminatorio subìto dalla persona connessa a quella con disabilità, costituisca un impedimento, de facto o no, al godimento di un diritto umano da parte della persona con disabilità.
Il diritto alla vita indipendente si sostanzia nel diritto della persona con disabilità di prendere decisioni sulla vita, scegliendo dove, con chi vivere e come passare il tempo. L’articolo 19 della Convenzione, che afferma tale diritto, enuncia come suo elemento essenziale la titolarità delle persone con disabilità a ricevere assistenza specifica alle loro necessità, in tutte le forme necessarie. Tale assistenza è quindi un diritto della persona con disabilità, che fa scaturire un obbligo in capo allo Stato di fornirla. Naturalmente, certe volte, come il Comitato afferma, la persona con disabilità non può esercitare questo diritto se non attraverso l’assistenza e supporto del proprio assistente familiare. Negare quindi il riconoscimento giuridico e le varie forme di assistenza (quali possibilità di sollievo; supporto nell’assistenza sanitaria; riconoscimento pensionistico; tutela contro le discriminazioni; aiuto da parte di personale specializzato; strumenti che permettano di conservare un posto di lavoro compatibile con i luoghi e le modalità all’attività di assistenza; entrate economiche al caregiver) equivale sostanzialmente ad impedire alla persona con disabilità di autodeterminarsi. Tutto ciò, infatti, spinge le persone verso l’istituzionalizzazione e quindi, molto spesso, verso la segregazione e l’isolamento, in aperta violazione della Convenzione.
Come evidenziato dal Comitato, le previsioni legislative presenti nel nostro ordinamento, quali la Legge 67/06 (Misure per la tutela giuridica delle persone con disabilità vittime di discriminazione), la possibilità per i genitori di una persona con disabilità che abbia fino a 12 anni di richiedere un congedo della durata massima di tre anni dal lavoro, i permessi previsti dalla Legge 104/92, non sono sufficienti per assicurare il rispetto della vita indipendente e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità. Il Comitato, quindi, ha rinnovato la propria preoccupazione riguardante le previsioni, soprattutto finanziare, che il nostro Stato ha stabilito in favore degli istituti, trascurando quelle in favore della vita indipendente.
Per quanto riguarda invece la violazione dell’articolo 23 della Convenzione, che riconosce il diritto della persona con disabilità a restare in famiglia, il Comitato afferma che poiché l’Italia non fornisce assistenza individualizzata (assistenza di sollievo; consulenza; assistenza sociale; reddito al caregiver), di fatto impedisce alle persone con disabilità di esercitare veramente questo diritto.
È opinione quindi del Comitato che le leggi italiane, non tutelando il caregiver da possibili perdite del posto di lavoro o dalla difficoltà di ottenerne uno, a causa della sua attività di assistenza, permettono una discriminazione diretta nei suoi confronti.
Ulteriormente, non stabilendo un reddito compensativo della mancanza di lavoro per il caregiver – che spesso si fa carico di molti dei costi derivanti dalla disabilità del proprio caro – né l’assistenza necessaria, va a violare il diritto riconosciuto dalla Convenzione alla persona con disabilità a un’adeguata protezione sociale e ai livelli adatti di protezione economica, ciò che comprende il diritto in capo alla persona con disabilità e alla sua famiglia di ricevere aiuto economico, se in condizioni di povertà, nell’affrontare le spese causate dalla presenza della condizione di disabilità.
Un Disegno di Legge sullo status giuridico di caregiver, sulle tutele e gli aiuti da riservare a tale figura era già stato presentato in Parlamento, ma la discussione si è arrestata al Senato e quindi l’iter legislativo è fermo. Quanto detto, valutato e raccomandato dal Comitato deve pertanto sbloccare la situazione, perché è ormai innegabile il ruolo essenziale di coloro che assistono le persone con disabilità nella realizzazione dei diritti di queste ultime.
Lo Stato italiano deve riconoscere e tutelare i caregiver, se vuole davvero garantire i diritti di coloro che da essi dipendono e quindi implementare veramente la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
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