Merita senz’altro alcune riflessioni l’Ordinanza n. 2069 del 24 maggio 2007, con la quale la Sezione di Eboli del Tribunale di Salerno ha riaffermato, contro l’Amministrazione Municipale Ebolitana, il diritto di un alunno con disabilità di scuola media alla nomina di un assistente per la comunicazione a spese del Comune, in forza dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 e dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 (vedi in Superando.it il testo Diritto allo studio assoluto e inviolabile, disponibile cliccando qui).
Come noto, l’Ordinanza è stata pronunciata a seguito di un ricorso in via di urgenza, stante l’inizio dell’anno scolastico e il rifiuto del Comune a provvedere alla nomina.
Ebbene, si tratta, a parer nostro, di una decisione importante per vari motivi: primo perché non accoglie – sulla base della Sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale – l’orientamento recente della Cassazione di negare l’esistenza di un diritto soggettivo allo studio degli alunni con disabilità e la conseguente assegnazione di queste cause, anziché al Tribunale Civile, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che non può pronunciare in tali casi sospensive in via di urgenza.
Secondo, perché ritiene legittimo il ricorso in via di urgenza al Tribunale Civile e quindi l’assegnazione immediata dell’assistente alla comunicazione.
Terzo, perché riconosce il diritto al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al ritardo nell’assegnazione dell’assistente richiesto.
Quarto, perché si ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale per ottenere il provvedimento di urgenza è necessario che la diagnosi funzionale indichi, tra i bisogni educativi specifici dell’alunno, quello ad un assistente per la comunicazione.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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