All’articolo 74, comma 1, il Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) recita: «I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno».
Da tale norma – come abbiamo già ampiamente scritto nel nostro sito – consegue che nel nostro Paese non si possa ancora adottare il Contrassegno Europeo per Disabili (Parking Card for People with Disabilities), ciò che comporta una serie di limitazioni ai nostri cittadini che si muovano nei Paesi dell’Unione Europea.
Nei giorni scorsi, cercando di ottenere aggiornamenti sulla questione a livello istituzionale, Luca Faccio – già noto ai lettori di Superando.it per le battaglie che sta conducendo in ambito di mobilità delle persone con disabilità – ha scritto a Francesco Mazziotta, dirigente generale per la Motorizzazione Civile, il quale, per tramite di Lucia Arcà, funzionario del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, ha sostanzialmente confermato l’esistenza del problema e la necessità di intervenire a livello legislativo sulla norma inizialmente citata.
Ben volentieri, dunque, diamo spazio alla risposta inviata da Lucia Arcà a Luca Faccio, ricordando anche che tramite il suo sito internet, tutti possono segnalare eventuali problemi o contravvenzioni derivate in Europa dal tagliando italiano attualmente in vigore.
(S.B.)
«Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni sull’argomento.
Il Codice della Strada pone particolare attenzione alle problematiche afferenti la sfera dell’handicap motorio, attraverso una serie di norme che facilitano la mobilità dei diversamente abili, garantendo a questi ultimi un rapporto “attivo” con la Strada.
Lo spirito che ha permeato le norme vigenti a favore di questa categoria di persone è stato proprio quello di facilitare al massimo il loro rapporto con la strada, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita e che favorire questa autonomia risulti determinante per l’integrazione di questi cittadini.
In particolare l’art. 188 del CdS e il DPR 503/96 prevedono che gli utenti diversamente abili possano usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall’art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS (fig. V. 4).
Il contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone in condizione l’agente accertatore di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l’esposizione dell’autorizzazione (es. transito nelle corsie preferenziali, sosta in zone di divieto dove è espressa la deroga, sosta e transito in zone ove vige il divieto ai sensi dell’art. 7 del CdS., sosta gratuita nelle aree a tariffazione, ecc.).
Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la loro mobilità e, nel contempo garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal CdS e dal DPR 503/96, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Tutto ciò risulta oggi in contraddizione con il disposto dell’art. 74, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che non prevede l’esposizione di “simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione, per la sola visione del contrassegno”, vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.
Tale opinione è condivisa anche da alcune importanti associazioni di categoria che non ritengono lesiva della loro dignità l’esposizione del contrassegno attuale, e che ben conoscono le difficoltà che i loro iscritti devono affrontare a causa di un contrassegno del tutto anonimo. Peraltro tale contrassegno non individua, con la sola esposizione, il titolare ma il veicolo al suo servizio, tutelandone di fatto la privacy.
Inoltre, in base alla normativa vigente, si profila la difficoltà di adottare il contrassegno europeo “Parking card for Disabled People” [in realtà “Parking Card for People with Disabilities, N.d.R.], valido nella Comunità Europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste.
La situazione attuale risulta quindi molto problematica e abbisogna, a parere di questo Dipartimento, di un urgente intervento in sede legislativa.
Per tali motivi, si conferma che questo Dipartimento ha proposto, in più occasioni, una modifica al richiamato articolo 74, comma 1, che preveda la soppressione della parte del comma che vieta “l’apposizione di simboli che fanno immediatamente riconoscere la speciale natura dell’autorizzazione”, fermi restando i vincoli di tutela dei dati personali.
Purtroppo, allo stato attuale, questa richiesta di modifica non ha avuto alcun esito lasciando invariata la problematica sopra evidenziata».
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