Abbiamo già pubblicato alcune riflessioni scaturite dalla vicenda di Eluana Englaro, dopo la sentenza pronunciata nei giorni scorsi dalla Corte d’Appello di Milano, che consentirà al padre Beppino di staccare il sondino nasogastrico alla figlia la quale versa in stato vegetativo permanente dal 1992 (si leggano a questo proposito i testi intitolati Stati vegetativi e dignità di fine vita: subito una nuova Commissione Ministeriale e Stiamo davvero facendo abbastanza?, disponibili cliccando rispettivamente qui e qui).
Ora però facciamo un passo indietro e per consentire ai lettori di valutare ancor più in profondità la questione, proponiamo un piccolo quadro “storico” dell’intera vicenda.
Eluana Englaro aveva vent’anni quando subì l’incidente stradale che la lasciò in stato vegetativo permanente. Era il 1992. Da allora il suo corpo mantiene l’autonomia respiratoria, ma necessita di alimentazione e idratazione artificiali, ottenuti mediante l’applicazione di un sondino nasograstrico.
In questi anni il padre Beppino si è rivolto alla Giustizia Italiana per chiedere la sospensione dell’alimentazione artificiale, basandosi in particolare sul fatto che Eluana, poco tempo prima dell’incidente, a commento della vicenda di un amico in coma, aveva manifestato la volontà di non essere tenuta in vita qualora si fosse trovata in una situazione simile.
La richiesta, inquadrata dai ricorrenti come non eutanasica, ma di sospensione dell’accanimento terapeutico, fu respinta nel 1999 dal Tribunale di Milano.
Nel 2000, l’allora ministro della Sanità Umberto Veronesi istituì una Commissione apposita che l’anno successivo espresse parere favorevole alla sospensione dell’alimentazione artificiale in persone in stato vegetativo permanente di cui si possa dimostrare la volontà (pregressamente manifestata) di non restare in tale stato.
A proposito della manifestazione di volontà pregressa, inoltre, il Governo precedente a quello attuale (Governo Prodi) stava lavorando a un disegno di legge sulle Direttive Anticipate (il cosiddetto testamento biologico, in cui un cittadino cosciente dispone di accettare o meno dei trattamenti in caso di stato vegetativo permanente).
Ora l’attualità: il 9 luglio 2008 la Corte d’Appello Civile di Milano ha acconsentito al distacco del sondino. Il Tribunale si è pronunciato al termine di un secondo processo relativo alla richiesta di Beppino Englaro, come ordinato nell’ottobre del 2007 dalla Corte di Cassazione (e come da noi riferito all’epoca, con il testo disponibile cliccando qui).
Secondo la Cassazione, l’idratazione e l’alimentazione con sondino nasogastrico non sono esempi di accanimento terapeutico, trattandosi di trattamenti sanitari.
Ricordiamo che, secondo l’articolo 32 della Costituzione, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Secondo la Cassazione, dunque, il giudice può autorizzare la richiesta di sospensione di tali trattamenti, quando lo stato vegetativo sia irreversibile e quando sia dimostrabile la volontà del paziente quando era ancora in stato di coscienza.
La recente sentenza di luglio autorizza Beppino Englaro a staccare il sondino all’interno di «un Hospice o altro luogo di ricovero», dove alla ragazza sia garantito un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio.
In questo momento, i legali del padre di Eluana devono capire se è possibile dare esecuzione immediata alla sentenza oppure se occorra aspettare i sessanta giorni di tempo concessi per legge alla Procura per presentare, se intenzionata, il ricorso in Cassazione. Inoltre, occorre individuare la clinica adeguata ad accogliere tale evento.
– Stati vegetativi e dignità di fine vita: subito una nuova Commissione Ministeriale, disponibile cliccando qui.
– Stiamo davvero facendo abbastanza?, disponibile cliccando qui.
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