Vale certamente la pena riprendere una volta ancora un concetto già frequentemente esposto su queste colonne: «Quanto peggiori diverranno le condizioni di qualità di scolarizzazione degli alunni con disabilità, tanto maggiore sarà la spinta delle famiglie a rivolgersi ai TAR per chiedere il massimo di ore di sostegno didattico». A scriverlo, qualche mese fa, era stato Salvatore Nocera, vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riprendendo un passaggio costante delle sue argomentazioni, quello cioè del rischio di un continuo contenzioso da parte delle famiglie e delle associazioni, con conseguente aggravio per l’erario, oltre che con forti disagi per il buon andamento del sistema di istruzione.
Ne avevamo parlato all’inizio di marzo, commentando un’Ordinanza in tal senso emessa dal TAR di Bari (se ne legga cliccando qui) e ora siamo di fronte a un nuovo, analogo provvedimento, proveniente questa volta dalla Seconda Sezione del TAR della Liguria, sede di Genova, che il 16 aprile scorso ha appunto prodotto la Sentenza n. 00742/2009 (n. 01011/2008 Reg. Ric.), con la quale ha accolto il ricorso dei familiari di un ragazzo con grave disabilità di Finale Ligure (Savona), iscritto alla prima media, al quale – all’inizio del presente anno scolastico 2008-2009 – le ore di sostegno erano state ridotte da ventidue a dodici.
Rilevando dunque il TAR di Genova «che l’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992 (“nelle scuole di ogni ordine e grado […] sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”), la cui inviolabilità discende dall’essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all’educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all’interno delle formazioni sociali, con specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 32, 34 e 38 Costituzione)» e dichiarando poi che «il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap [grassetto nostro, N.d.R.]», il TAR ligure «accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di assegnare al minore un insegnante specializzato di sostegno, con rapporto uno ad uno, per 22 ore settimanali, relativamente all’anno scolastico 2008/2009». (S.B.)
I testi citati di Salvatore Nocera, dei quali si suggerisce la lettura, sono: «Regalo di Natale» all’integrazione?, disponibile cliccando qui e Il dono avvelenato di fine anno, disponibile cliccando qui.
Il testo, infine, riguardante l’Ordinanza di febbraio del TAR di Bari, essa è disponibile cliccando qui.
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