«La Legge 24 dicembre 2007 n 244, art. 2 comma 413 (legge finanziaria per il 2008), che ha determinato una progressiva restrizione del personale destinato al sostegno all’insegnamento specializzato, incidendo nel monte ore complessivo a disposizione dei singoli istituti, e, quindi, dei singoli alunni, senza possibilità di deroga» è «stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, in ragione del fatto che il potere discrezionale del legislatore non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»; è quindi «possibile per l’istituto scolastico assumere eventualmente insegnanti in deroga ai limiti (come peraltro già previsto dalla previgente legge 27 dicembre 1997, n. 449) [grassetto nostro, N.d.R.]».
Ecco le prime concrete conseguenze della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale – da noi definita a suo tempo «un punto fermo sul rispetto del diritto all’istruzione delle persone con disabilità» (se ne legga in particolare cliccando qui) – come si riflettono in un recente provvedimento della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana (Sentenza n. 1075/2010 del 28 aprile), relativo al ricorso presentato da una famiglia di Pontedera (Pisa).
Nella fattispecie, alla bimba con disabilità di un Istituto Comprensivo era stato ridotto il sostegno a quindici ore, per il presente anno scolastico 2009-2010, modalità che si è ritenuto avesse violato la «legge statale sotto molteplici profili» e anche la «Costituzione europea», oltre a manifestare «eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento di potere». La richiesta, dunque, era stata quella di riassegnare l’insegnamento specializzato per l’intero orario scolastico, oltre al risarcimento del danno.
Particolarmente interessanti sono alcune parti della Sentenza prodotta dal TAR della Toscana, in particolare ove sconfessa quanto sostenuto dall’Avvocatura di Stato (che difendeva la scuola), sostenendo che «le ore di sostegno, proprio perché destinate non solo all’alunno, ma anche alla migliore funzionalità dell’attività educativa complessiva della classe, assumono un ruolo fondamentale per il complessivo sviluppo degli alunni, garantendo una maggiore disponibilità didattica dell’insegnante assistito dal collega di sostegno [grassetto nostro, in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]». E subito dopo, ove si scrive che «l’attività dell’insegnante di sostegno non può essere minimamente compensata dalle figure ausiliarie che eventualmente affiancano l’alunno, e che sono destinate a limitate funzioni di assistenza (come l’accompagnamento alla toilette), senza poter garantire alcun ausilio didattico paragonabile».
Il TAR, dunque, impone all’amministrazione di «procedere a nuova valutazione», provvedendo o a «una nuova assegnazione delle ore di sostegno, in base alle reali esigenze del minore» o a «giustificare il mancato ricorso alla possibilità di deroga». Non è stata invece accolta la domanda di risarcimento, non ritenendosi «provato l’elemento colposo, posto che l’attribuzione delle ore di sostegno è stata in concreto condizionata dai vincoli di bilancio imposti dalla legge finanziaria, solo successivamente dichiarata incostituzionale». Una motivazione, quest’ultima, presumibilmente destinata a far discutere. (S.B.)
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