Il progetto individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo: questo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania, con la Sentenza 243/11, emessa dalla Seconda Sezione il 2 febbraio (giudice estensore F. Brugaletta).
La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza – ai sensi dell’articolo 14 della Legge 328/00 – per la stesura di un progetto individualizzato e personalizzato di vita, con riguardo alle prestazioni di cura e di riabilitazione e dei servizi alla persona che gli enti competenti devono erogare.
La persona ha prima subìto il “silenzio inadempimento” da parte dell’Amministrazione Comunale di residenza (Comune di Catania) – per cui l’ente era già stato condannato nel febbraio del 2010 sempre dal TAR di Catania – e successivamente, a seguito della stesura del progetto individualizzato, non ha beneficiato dell’erogazione dei servizi e dell’esecuzione di quanto previsto nel progetto stesso, redatto dall’Unità di Valutazione della Disabilità.
Proposta dunque azione condannatoria avverso l’Azienda Sanitaria e il Comune di Catania, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Marcellino, il TAR è stato chiamato a decidere su una questione di assoluta novità per il mondo del diritto e ha dichiarato che la materia è di competenza del Giudice Ordinario, riconoscendo però chiaramente in sentenza che «la posizione del ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo».
Commenta Francesco Marcellino: «I profili di giurisdizione sui quali si è efficacemente soffermato il TAR di Catania sono tanto complessi quanto rilevanti. L’autorità giudiziaria ci ha consentito di avere chiarezza, per la prima volta in Italia, su cosa dovranno fare i cittadini e i loro difensori, nell’ipotesi in cui, pur a seguito della stesura del progetto individualizzato per persona con disabilità, gli enti competenti (Comune e Aziende Sanitarie) dovessero rimanere inadempimenti nell’erogazione di servizi e prestazioni».
«Avere statuito – prosegue il legale – che il progetto ex articolo 14 della Legge 328/00 fa sorgere un diritto soggettivo in capo alla persona con disabilità è per noi la conferma che l’obiettivo principale della normativa è soddisfare i bisogni dei cittadini, ancor prima che offrire in modo disorganico e magari dispendioso servizi sul territorio. La personalizzazione, l’individualizzazione dei trattamenti e la conseguente organizzazione dei servizi sul territorio contribuirà non solo al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma a una loro maggiore soddisfazione e a una più efficace, efficiente e parsimoniosa gestione dell’azione amministrativa, così come già in atto in altre Regioni Italiane. Auspichiamo quindi di non dover continuare a ricorrere al Giudice Civile, speranzosi di un’attivazione spontanea da parte delle Amministrazioni competenti».
L’ANFFAS Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), che è tra i ricorrenti nel giudizio, da tempo si prodiga in un’attività di informazione, formazione, sensibilizzazione su tale tema in tutta la Regione. Da ultimo, in alcune Province ha riscontrato aperture e dialoghi con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie, anche a conferma della fondatezza delle richieste provenienti dalle persone con disabilità.
Tali iniziative sono inoltre ampiamente sostenute dall’ANFFAS Nazionale, che proprio nei mesi scorsi ha lanciato la campagna Buon Compleanno 328!, con l’obiettivo di richiedere con fermezza l’applicazione della Legge 328/00 e in particolare del suo articolo 14, invitando le persone con disabilità e le loro famiglie di tutta Italia a presentare in massa, grazie anche ai modelli e alle linee guida predisposti dall’Associazione stessa, istanza per la predisposizione del progetto individuale e personalizzato [se ne legga anche nel nostro sito, ad esempio cliccando qui, qui e qui, N.d.R.].
L’ANFFAS Nazionale e quella della Sicilia, pur non potendo che manifestare rammarico circa il fatto che per l’esigibilità di un diritto di così fondamentale importanza per le persone con disabilità e i loro genitori e familiari si debba ancora “passare” per le aule dei Tribunali, esprimono grande soddisfazione rispetto al riconoscimento che il diritto alla predisposizione di quanto previsto dall’articolo 14 sia stato confermato quale diritto soggettivo perfetto e sottolineano che l’impegno associativo proseguirà, con ancor maggior tenacia e solerzia, in tutta Italia e a ogni livello.
La “battaglia” dell’Associazione tutta, quindi, non si ferma di certo qui, anzi questa pronuncia la fortifica e si pone come invito e sfida ulteriore a intensificarla, auspicando anche che l’intero movimento delle persone con disabilità e di chi le rappresenta vi si unisca e vi partecipi attivamente.
*Presidente dell’ANFFAS Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).
**Presidente nazionale dell’ANFFAS.
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