C’è un forte dibattito, dai toni accesi, sulla partecipazione elettorale delle persone con disabilità, che proprio nei giorni in cui scriviamo sta vivendo una nuova fase a Venezia, in occasione del Meeting della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto – nota anche come “Commissione di Venezia” – organismo consultivo del Consiglio d’Europa in ambito di questioni costituzionali, che ha avuto un ruolo principale, fin dalla sua creazione nel 1990, nell’applicazione in molti Paesi europei di un quadro conforme ai parametri del patrimonio costituzionale continentale.
Come avevamo a suo tempo riferito (se ne legga cliccando qui), nell’ottobre dello scorso anno la Commissione aveva approvato un importante documento, riguardante l’applicazione delle pari opportunità per le persone con disabilità in tema di diritto di voto e di eleggibilità.
Si tratta della Dichiarazione interpretativa relativa al codice di buona condotta in materia elettorale sulla partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni (disponibile in inglese cliccando qui e in una traduzione italiana non ufficiale cliccando qui), con la quale si è voluto completare il Codice di buona condotta in materia elettorale, approvato anch’esso dalla Commissione di Venezia nel 2002 (quest’ultimo è disponibile cliccando qui).
Ebbene, proprio su uno specifico passaggio di quella Dichiarazione interpretativa, il Centro di Tutela della Disabilità Mentale (Mental Disability Advocacy Center – MDAC) ha aperto da alcuni mesi una dura querelle, vertente sull’articolo di quel documento ove si scrive che «A nessuna persona con disabilità si può impedire di fruire del diritto di voto o di eleggibilità a causa della sua disabilità fisica e/o mentale a meno che la privazione del diritto di voto e di eleggibilità sia imposta da un tribunale per casi valutati individualmente e sulla base di una disabilità mentale comprovata».
«Tale prescrizione – secondo i rappresentanti dell’Organizzazione MDAC – discrimina le persone con disabilità mentale e dimostra anche una scarsa conoscenza delle norme internazionali sui diritti umani». In tal senso viene citato l’articolo 29 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Partecipazione alla vita politica e pubblica), che secondo il Mental Disability Advocacy Center, «garantisce la partecipazione ai diritti politici, inclusi quelli di voto e di eleggibilità, a tutte le persone adulte con disabilità, senza eccezione alcuna».
Secondo la Commissione di Venezia, invece, quell’articolo della Convenzione non garantirebbe un diritto assoluto e per questo – pur in maniera più articolata – la Commissione stessa avrebbe proposto un’ulteriore versione della Dichiarazione Interpretativa, che ribadirebbe sostanzialmente quanto affermato nella precedente («Il suffragio universale è un principio fondamentale del patrimonio elettorale europeo e le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ad esso, alla luce della loro disabilità. Tuttavia, una corte di giustizia, con una singola decisione, può considerare che la mancanza di autonomia di giudizio di una persona con disabilità possa portare, per quella stessa persona, alla perdita del diritto di voto o di eleggibilità»).
Una nuova versione che viene naturalmente anch’essa contestata dal Mental Disability Advocacy Center, citando tra l’altro quanto scritto nelle Osservazioni conclusive della quinta sessione di Ginevra (11-15 aprile scorsi) del Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità, ovvero l’organismo preposto a monitorare l’implementazione della Convenzione ONU, da parte degli Stati Membri delle Nazioni Unite.
In quella sede, infatti, riferendosi alla situazione della Tunisia, il Comitato ha raccomandato «l’adozione urgente di misure volte ad assicurare che il diritto delle persone con disabilità, incluse quelle sotto tutela, possa essere esercitato, sia in ambito di voto che di partecipazione alla vita pubblica, su basi uguali rispetto agli altri».
Continueremo naturalmente a seguire gli sviluppi di questo dibattito dagli ampi risvolti politici, sociali ed etici, rispetto al quale segnaliamo anche che il Mental Disability Advocacy Center è aperto ad ogni commento, opinione o altro (l’indirizzo a cui scrivere, in inglese, è: mdac@mdac.info). (S.B.)
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