Diritto alla riserva: niente emendamento, solo un ordine del giorno

La fiducia posta dal Governo sul Decreto Legge Sviluppo ha fatto cadere quell'emendamento presentato per far sì che venisse finalmente risolto il problema riguardante in particolare quei lavoratori precari della scuola che attendono il riconoscimento della "riserva" - come previsto dalla Legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") - anche negli anni intermedi tra un aggiornamento di graduatoria e il successivo. Oggi, infatti, essi possono far valere il nuovo diritto acquisito solo per trenta giorni ogni triennio. L'emendamento, per altro, è stato trasformato in un ordine del giorno, accolto con parere favorevole dal Governo, e il Comitato Spontaneo Diritto alla Riserva spera che almeno questo possa essere un passo utile a risolvere definitivamente una situazione non più ignorabile, quella cioè di una Legge, la 68/99, che funziona "a intermittenza"

Uomo di profilo con espressione meditabondaNiente da fare per quell’emendamento al Decreto Legge 70/11 (meglio noto come “Decreto Legge Sviluppo”), riguardante il cosiddetto “diritto alla riserva” e in particolare i lavoratori precari della scuola in attesa del riconoscimento appunto della “riserva”, come previsto dalla Legge 68/99 (Norme per i diritti al lavoro dei disabili), emendamento presentato dal Partito Democratico e che pure aveva già ricevuto parere positivo nelle analisi della Quinta, Sesta e Settima Commissione della Camera. Esso infatti – come ci viene segnalato dal Comitato Spontaneo Diritto alla riserva – è stato in ultima sede eliminato, in seguito alla presentazione del maxiemendamento del Governo, votato con fiducia nella seduta del 21 giugno a Palazzo Montecitorio.

Si tratta di una questione seguita da tempo anche nel nostro sito, ove solo una decina di giorni fa avevamo riportato (se ne legga cliccando qui) le dichiarazioni della deputata Alessandra Siragusa, componente della Settima Commissione alla Camera (Cultura Scienza e Istruzione) e prima firmataria dell’emendamento, che aveva riferito di volere in tal modo «porre rimedio all’assurda situazione di coloro che ottengono il riconoscimento dello status di invalidità o di malattia oncologica dopo la chiusura delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e che quindi per anni non possono godere dei diritti che pure la legge attribuisce loro. Situazione che si fa ancora più grave con la previsione della triennalità delle graduatorie. Non si comprende, infatti, perché il Ministero dell’Istruzione conceda solo trenta giorni – da ora ogni triennio – per poter far valere a invalidi e malati oncologici i diritti riconosciuti dalla legge e che purtroppo non hanno scadenza, mentre in altri ambiti lavorativi è sempre possibile aggiornare eventuali diritti acquisiti».
«Svanisce dunque – secondo il Comitato Diritto alla Riserva – un’ulteriore occasione per risolvere il problema dei docenti abilitati che ottengono il riconoscimento di una riserva ai sensi della Legge 68/99 al di fuori del periodo di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ciò che rende di fatto la stessa 68/99 una legge funzionante, per il personale scolastico, a intermittenza».
Da dire, per altro, che l’emendamento ha ottenuto di essere trasformato in ordine del giorno, accolto con parere favorevole dal Governo e del quale riprendiamo in calce il testo integrale. «Si spera – è il commento di Diritto alla Riserva – che almeno questo possa essere un passo utile a risolvere definitivamente una situazione non più ignorabile: la Legge 68/99, infatti, deve poter esercitare la sua validità sempre e non solo nei periodi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, tanto più adesso che è stato introdotto l’aggiornamento a cadenza triennale». (S.B.)
Il recapito del Comitato Spontaneo Diritto alla Riserva è dirittoallariserva@gmail.com.

Il testo dell’emendamento trasformato in ordine del giorno
La Camera, premesso che:
il parere approvato in Commissione VII, in sede di discussione del provvedimento in esame, indica tra le condizioni quella che i soggetti, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all’articolo 6, comma 3-bis,del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l’inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l’eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all’inserimento del titolo di riserva;
rispetto alla suddetta questione il gruppo del PD è intervenuto, oltre che con gli emendamenti presentati al provvedimento in parola, con diversi atti di sindacato ispettivo (N. 7-00522 e N. 5-04415),
impegna il Governo
in sede di discussione del primo provvedimento utile a tener fede alle condizioni espresse dalla Commissione Cultura al fine di tutelare le suddette «categorie protette», già segnate da condizioni di salute, familiari o sociali molto svantaggiate.
9/4357-A/68. De Pasquale, Siragusa, Ghizzoni, Schirru, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

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