Alunni ultradiciottenni con disabilità e scuole superiori: una Nota Ministeriale

a cura di Salvatore Nocera*
Questione spesso dibattuta, quella del diritto degli alunni ultradiciottenni con disabilità a frequentare le scuole superiori trova ora ulteriori chiarimenti in una Nota Ministeriale recentemente prodotta, che conferma una serie di indicazioni già fornite in un nostro precedente approfondimento, vale a dire che chi è in possesso del semplice attestato dei crediti formativi agli esami di licenza media può iscriversi alle superiori solo se compie i 18 anni dopo il 31 agosto, mentre per chi dispone del diploma di licenza di media, non esistono sostanzialmente vincoli di età per l'iscrizione

Particolare di foto di giovane in carrozzina a scuolaA seguito di un quesito rivolto dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero stesso – a firma di Carmela Palumbo – ha diramato la Nota Protocollo n. 4561 del 5 luglio scorso, di cui vale la pena, qui di seguito, riportare integralmente gran parte del contenuto.

«[…] la Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 prevede che Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n.104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da trediciquattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei”.

La CM n.4 del 15‐1‐2010, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, ‐ paragrafo 3. Accoglienza e inclusione ‐ Alunni con disabilità, prevede che l’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i diciotto anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR 22 giugno 2009, n.122, art. 9,comma 4).

La C.M. n.17 del 18‐2‐2010, relativa alle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011, al paragrafo 7 ‐ Alunni con disabilità ‐, precisa che gli alunni disabili, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l’attestato comprovante i crediti formativi, “se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. art.11, comma 12, OM n. 90/2001; art.9,commi 4 e 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009)”.

Dalla normativa sopracitata, appare chiaro, ad avviso di questo Ufficio, il diritto del disabile, in possesso dell’attestato di credito formativo ma non della licenza del primo ciclo, di proseguire, se non ha superato il 18° anno di età e comunque, entro l’anno “scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età”, nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992.

In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n.3333/2006».

Osservazioni
Si richiama l’attenzione sulla circostanza evidenziata in tale Nota che il diritto all’inizio di frequenza della scuola superiore diurna per gli alunni con disabilità che abbiano il semplice attestato dei crediti formativi agli esami di licenza media possa essere esercitato esclusivamente da quanti compiono i 18 anni dopo il 31 agosto, mentre quelli che li compiono entro tale data, risultano ultradiciottenni già all’inizio del nuovo anno scolastico e quindi non possono proseguire né in un corso diurno né in un corso per lavoratori. Solo quindi se riusciranno a conseguire un diploma di licenza media da privatisti potranno frequentare la scuola superiore.
Chi sia invece in possesso del diploma di licenza media, non ha vincoli di età per l’iscrizione alla scuola superiore, anche se, in caso di eccesso di divario di età rispetto a quella dei compagni, per motivi di opportunità, potrà frequentare i corsi serali per lavoratori.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Sui problemi riguardanti le iscrizioni scolastiche degli alunni ultradiciottenni con disabilità, suggeriamo anche la lettura – sempre nel nostro sito – dei seguenti testi: Un po’ di chiarezza sul diritto allo studio degli ultradiciottenni con disabilità (di Salvatore Nocera, cliccare qui), Discriminati quegli alunni ultradiciottenni con disabilità (cliccare qui) e Negata l’iscrizione scolastica a tre ragazzi di Nuoro (cliccare qui).
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