Allo stesso Centro per l’Autonomia Umbro, dunque, cediamo la parola, per capire perché un provvedimento del genere può configurare una situazione di discriminazione.
La Delibera della Giunta Comunale di Terni n. 7 del 10 gennaio 2012 solleva dubbi di trattamento paritario rispetto all’uso dei trasporti pubblici da parte delle persone con disabilità che percepiscono l’indennità di accompagnamento. Tale provvedimento, infatti, nel disciplinare le nuove tariffe per le “tessere speciali” in favore di alcune categorie di Cittadini per i mezzi pubblici urbani, esclude da questo beneficio le persone che percepiscono l’indennità di accompagnamento.
L’esclusione di costoro dalla platea dei vari beneficiari delle tariffe agevolate deriva – così come riportato nel testo della stessa Delibera – da una disposizione prevista dalla Sentenza 1607/11 del Consiglio di Stato, che recita: «È ragionevole stabilire che chi abbia già un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti (a causa della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore) non cumuli altro analogo beneficio, consentente in una riduzione tariffaria per il servizio di trasporto che è comunque garantito».
Alla stessa Sentenza il Comune di Terni aveva già attinto per disciplinare un altro regolamento che riguarda il trasporto, quello contenuto nella Delibera di Giunta Comunale n. 416 del 20 dicembre 2011, che disciplina il trasporto per i Centri Diurni e che prevede una compartecipazione alla spesa del servizio di trasporto di 100 euro per coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento [se ne legga approfonditamente, nel sito del Centro per l’Autonomia Umbro, cliccando qui, N.d.R.].
Il Comune umbro, quindi, cita la stessa Sentenza per due problematiche simili, ma solo apparentemente. In tal senso riteniamo sia possibile sollevare alcune perplessità in merito all’uso di questa Sentenza per disciplinare le “tessere speciali” per il trasporto pubblico ordinario, rinvenendo una situazione ben diversa rispetto a quella del trasporto per i Centri Diurni: in quest’ultimo caso, infatti, la motivazione potrebbe essere condivisibile (poiché si tratta di un trasporto ad hoc), ma per il trasporto pubblico ordinario – ossia quello che vale per tutti e che non è attivato su richiesta -, il regolamento potrebbe costituire una discriminazione a danno di coloro che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento, visto che è un tipo di trasporto che, in sé, non assolve a una funzione assistenziale. Esso è insomma una cosa diversa da un servizio per un centro semiresidenziale attivato su presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari.
Come detto, il Comune di Terni, in entrambi i regolamenti, fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato 1607/11, che riguarda la tematica dei trasporti per le persone con disabilità.
Quel provvedimento è l’ultimo atto di un ricorso partito da una persona con disabilità e da altri soggetti (cooperative ecc.), che si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, riferendosi al regolamento del proprio Comune (Cinisello Balsamo, in provincia di Milano), il quale disciplina la compartecipazione alla spesa delle persone con disabilità a una serie di servizi socio-sanitari, tra cui il trasporto a chiamata, riguardante anche quello per i Centri Diurni [se ne legga anche nel nostro sito, cliccando qui e qui, N.d.R.].
Quel regolamento prevede una riduzione percentuale dalla tariffa unica mensile calcolata sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), precisando tuttavia che «l’accesso ai benefìci della riduzione tariffaria e dell’erogazione del contributo sarà concesso esclusivamente agli utenti diversamente abili che non percepiscono l’indennità di accompagnamento»: in altre parole, chi beneficia dell’indennità di accompagnamento deve pagare l’intera tariffa.
Ebbene, tra le parti del ricorso che il TAR lombardo aveva accolto, rientrava anche l’aspetto che qui ci riguarda, quando cioè si impostava la Sentenza precisando che l’indennità di accompagnamento è una misura assistenziale, che quindi non può essere concepita come una mera misura di ricchezza (il TAR parla di «capacità economica»), calcolabile alla stessa stregua del reddito ISEE.
Avendo però il TAR annullato parte del regolamento, il Comune di Cinisello Balsamo era ricorso in appello. E così, il Consiglio di Stato, con la citata Sentenza 1607/11, ha ribaltato la Sentenza del TAR, senza però per nulla considerare la funzione di «capacità economica» dell’indennità di accompagnamento.
Il ragionamento condotto dal Consiglio di Stato si è basato, invece, sull’eventuale «duplicazione di agevolazioni» che verrebbero in capo alla stessa persona con disabilità, per fruire del medesimo servizio. La prima sarebbe appunto l’indennità di accompagnamento che – secondo il Giudice d’Appello – sarebbe essa stessa già «un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti»; la seconda, poi, sarebbe la riduzione tariffaria per l’accesso ai mezzi di trasporto elencati nel regolamento.
Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso in appello da parte del Comune, poiché il regolamento è volto a impedire il cumulo di agevolazioni in capo a una stessa persona per beneficiare dello stesso servizio.
Tornando al Comune di Terni, abbiamo visto che esso si è riferito alla Sentenza 1607/11 sia per motivare il regolamento che disciplina il trasporto a chiamata per i Centri Diurni, sia per quello destinato alle tessere di abbonamento per il trasporto pubblico ordinario. E tuttavia, come già accennato, in questo secondo caso, un dubbio di legittimità rispetto all’applicazione “alla lettera” della Sentenza del Consiglio di Stato si potrebbe certamente porre.
Il trasporto a chiamata, infatti, è un servizio pubblico specifico, con determinati requisiti: fa un percorso urbano personalizzato e “protetto” (ad esempio, da casa al Centro Diurno; da casa a scuola); viene attivato per fare accedere la persona a un servizio socio-sanitario a sua volta attivato dall’ASL; è concepito appositamente per accogliere persone con disabilità che si spostano in carrozzina; e, soprattutto, presenta personale appositamente dedicato ad aiutare le persone a salire e a scendere dal mezzo. In altre parole, esso assolve sia alla funzione propria del trasporto, sia a quella dell’assistenza. Quest’ultima, poi, è garantita da due punti di vista: sia in merito alla sua possibile fruizione (accessibilità del mezzo), sia rispetto alla mèta del trasporto stesso (Centro Diurno, servizio socio-sanitario). Insomma, l’intera “filiera” del trasporto è “assistita”, poiché esso, in questo caso, è funzionale alla frequenza del Centro Diurno.
Allora, in tale prospettiva, venendo meno le risorse pubbliche per garantire un trasporto “straordinario”, diventa legittima la lettura della Sentenza del Consiglio di Stato rispetto al “cumulo” delle agevolazioni da parte di chi beneficia dell’indennità di accompagnamento, poiché la funzione “assistenziale” (propria dell’indennità) è garantita dal servizio stesso.
Molto diverso, invece, ci sembra il caso del trasporto pubblico locale, un servizio rivolto alla generalità delle persone, a prescindere dalle loro specifiche esigenze e che, soprattutto, anche laddove sia fruibile da tutti – cioè anche da coloro che si spostano in carrozzina -, non assolve in sé la funzione assistenziale, ma solo quella prettamente deputata al trasporto.
In altre parole, il fatto che una persona con disabilità che percepisce l’indennità di accompagnamento possa accedere a un autobus per il solo fatto che sia presente la rampa di accesso non garantisce, di per sé, l’assenza di necessità di qualsiasi altra forma di assistenza (prima di prendere l’autobus, dentro o una volta uscito dall’autobus). Per questo motivo, l’eventuale presenza di un accompagnatore per aiutare una persona a prendere l’autobus non sarebbe specificamente dedicata a questo unico scopo, ma assolverebbe a un generale bisogno di assistenza da parte della persona stessa, a volte addirittura a prescindere dalle condizioni dell’autobus o dalla mèta stessa.
Escludere pertanto dalla platea dei beneficiari delle agevolazioni per le “tessere speciali” coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento non sarebbe una discriminazione in sé, ma ne costituirebbe una laddove altre persone con disabilità – solo sulla base del tipo di accertamento sanitario o solo sulla base della percentuale – ne usufruissero.
*Il Centro per l’Autonomia Umbro è anche sede della FISH Umbria (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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