Questione risolta per il TAR del Veneto: conta solo il reddito dell’assistito

di Francesco Trebeschi*
In due Sentenze successive, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - adottando tra l'altro provvedimenti "in forma semplificata", a voler dire che la questione è definitivamente risolta - ha annullato ben due Regolamenti Comunali - quelli delle città di Vicenza e di Verona - consolidando fortemente il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, in ambito di compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti. Si tratta di Sentenze dalla notevole portata, dal momento che - agendo su atti normativi quali appunto i Regolamenti Comunali - esse valgono per tutti i Cittadini e non solo per chi ha avviato gli specifici ricorsi

Martelletto del giudice sopra a un documentoLe ultime decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto hanno visto il pieno consolidamento – in ambito di compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti – del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito anche presso una sede che su questo tema, in passato, aveva manifestato non poche incertezze.
Dopo avere infatti annullato i provvedimenti dei Comuni di Monticello Conte Otto (Vicenza) (TAR Venezia, Sezione III, Sentenza n. 950 del 7 giugno 2011) e di Brentino Belluno (Verona) (TAR Venezia, Sezione III, Sentenza n. 56 del 25 gennaio 2012), il TAR ha annullato, dapprima, addirittura il Regolamento della Città di Vicenza (TAR Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1908 del 27 dicembre 2011) e ora anche quello di Verona (TAR Venezia, Sezione III, Sentenza n. 132 del 3 febbraio 2012).

Piena, dunque, è l’adesione del TAR all’interpretazione più rigorosa proposta dal Consiglio di Stato (Sezione V, Sentenze  n. 5185 del 16 settembre 2011,  n. 1607 del 16 marzo 2011 e n. 551 del 26 gennaio 2011) e comunque dalla prevalente giurisprudenza, in base alla quale l’articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 109/98 «ha introdotto un principio immediatamente applicabile» e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che avrebbe dovuto dare attuazione a tale principio, ma che, com’è noto, non è stato mai adottato, «può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, ma non sarebbe comunque abilitato, stante il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito [grassetto nostro in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Viene inoltre confermato che tale principio «è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, atteso che persegue lo scopo di assicurare una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza» e che «si pone in una linea di coerente continuità con i principi di valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile, sanciti dalla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, sui “diritti delle persone con disabilità”, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18».

Non si può non notare con soddisfazione, a questo punto, come il TAR del Veneto abbia utilizzato per quasi tutte queste decisioni una cosiddetta “sentenza in forma semplificata” – come previsto dall’articolo 74 del Codice del Processo Amministrativo -, nel caso in cui il giudice «ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso», segno, quindi che per il TAR del Veneto la questione è definitivamente risolta.
Va infine sottolineata la portata di tali decisioni le quali impongono alle Amministrazioni Comunali – che si sono viste annullare atti di natura regolamentare -, il rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito non solo ai ricorrenti, ma a tutti quelli cui la disposizione annullata si applicava: per pacifica giurisprudenza, infatti, la decisione di annullamento – che in via ordinaria esplicherebbe effetti soltanto fra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono appunto i Regolamenti Comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un documento contenuto generale, sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

*Avvocato. Esperto in diritto e disabilità. Consulente dell’ANFFAS di Brescia(Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).

– Sui temi qui trattati, suggeriamo anche la lettura di questi altri due testi curati per il nostro sito da Francesco Trebeschi: Le Sentenze parlano chiaro: conta solo la situazione economica dell’assistito (cliccare qui) e Compartecipazione alle spese: il Consiglio di Stato fissa un punto fermo (cliccare qui).
– Segnaliamo inoltre – sempre sugli stessi provvedimenti qui commentati da Francesco Trebeschi – anche un’interessante analisi pubblicata da HandyLex.org e curata da Massimiliano Gioncada (cliccare qui).
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