Si pensi alle numerose barriere architettoniche nelle nostre città e a come esse siano state eliminate “a macchia di leopardo”, quasi sempre a fronte di lamentele e proteste da parte delle persone con disabilità, che di volta in volta trovavano un impedimento all’accesso in edifici pubblici, andando a scuola, all’università o in un ufficio, oppure appena si siano trovate loro malgrado ad andare a vivere in un’abitazione “circondata” da marciapiedi senza scivoli o con tratti di strada con i più svariati ostacoli.
Si potrebbe credere, quindi, che le leggi a tutela in tal senso non ci siano o siano state emanate solo negli ultimi anni. Niente di tutto questo: è ben noto, infatti, che le leggi ci sono eccome, a partire dalla 118 del 30 marzo 1971, seguita da altre sempre molto precise ed evolute, ad integrare e aggiornare la normativa in materia.
In particolare, la Legge 41/86 (articolo 32, comma 21 e comma 22) obbligava Comuni e Province a predisporre Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (i cosiddetti PEBA), entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, pena il commissariamento in materia da parte delle Regioni.
Successivamente, la Legge Quadro 104/92 aveva ampliato la materia di competenza, stabilendo (articolo 24, comma 9), che «i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986» dovessero essere «modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alle rimozioni della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate».
In sostanza, il PEBA è lo strumento che la legge italiana impone agli Enti Locali per rendere totalmente accessibili alle persone con disabilità gli spazi pubblici sia a livello edilizio che urbano. Esso prevede un preciso rilievo delle barriere presenti negli edifici e nei percorsi urbani, individuando le possibili soluzioni con una stima di massima dei costi: si configura in tal modo la fase preliminare delle progettazioni degli interventi, nonché la definizione di esigenze prioritarie. Gli Amministratori sono pertanto tenuti a rimuovere le barriere architettoniche secondo una programmazione e non in maniera contingente e occasionale.
Ebbene, ad oggi, degli oltre 8.000 Comuni italiani, sono ben pochi quelli che hanno elaborato i PEBA, procrastinando in questo modo un’inadempienza che dura da 27 anni!
Siamo quindi di fronte alla classica storia tipicamente italiana delle leggi che ci sono, ma che non vengono applicate, se non totalmente disattese. Senza fare troppa retorica sulle pari opportunità, sulla discriminazione di fatto nonostante mille parole, sui diritti negati, la questione è quanto mai concreta: bisogna cioè pretendere che i Comuni rispettino le norme, come siamo chiamati a fare tutti noi cittadini, ponendo fine a questa situazione di illegalità.
Stefano D’Andreagiovanni, che firma la presente nota, è Socio della UILDM di Teramo (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e insieme alla presidente di tale Associazione, Doriana Chiodi De Ascentiis, ha firmato nelle scorse settimane una lettera inviata a tutti i quarantasette Sindaci della Provincia teramana, chiedendo di aderire alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e di procedere all’attuazione del proprio Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).