Com’è noto ai Lettori di questo sito, la LEDHA di Milano (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) ha recentemente sostenuto numerose famiglie in una citazione al Tribunale Civile, per ottenere il ripristino delle ore di sostegno ridotte all’inizio del corrente anno scolastico.
Per la prima volta, però, non si è ricorso al TAR – procedura ormai consolidata in questo ambito – ma si è tentata una nuova strada, quella cioè del ricorso alla Legge 67/06 contro le discriminazioni ai danni di persone con disabilità e come tutte le prime volte, la cosa non era facile, poiché non si sapeva se la Magistratura Civile avrebbe riconosciuto la legittimazione dell’Associazione a tutelare i diritti delle persone con disabilità e se avrebbe ravvisato la riduzione di ore di sostegno come discriminazione.
Ebbene, il Decreto/Ordinanza emesso il 10 gennaio scorso dal Tribunale Ordinario di Milano ha pienamente accolto le richieste, come ben commenta anche l’avvocato Gaetano De Luca della LEDHA, nel sito della Federazione (cliccare qui) [sul provvedimento, nel nostro sito, si veda cliccando qui e qui, N.d.R.].
Nel ringraziare dunque la LEDHA e i suoi avvocati per la coraggiosa iniziativa giudiziaria, mi limiterò solo a qualche piccola nota aggiuntiva.
In primo luogo credo sia da salutare positivamente il fatto che la prima applicazione della Legge 67/06 in materia di inclusione scolastica sia andata a segno, costituendo un precedente assai rilevante, anche per le argomentazioni svolte dal Tribunale. Esso infatti ha sentenziato sulla base della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che all’articolo 24 (Educazione) ribadisce il diritto all’inclusione scolastica in Italia sancito già dalla Legge 104/92.
Il Tribunale, poi, ha molto basato la propria decisione sulla Sentenza della Corte Costituzionale 80/10, secondo la quale il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito – come quello allo studio – non può essere condizionato da ragioni di bilancio e rimane pienamente esigibile tramite la Magistratura. Il Tribunale stesso, infatti, ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate l’anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha anzi precisato che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe. Avere invece ridotto solo quelle di sostegno agli alunni con disabilità li pone in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.
Nel Decreto/Ordinanza della corte milanese vi è però un ragionamento sottointeso che a mio avviso è opportuno fare emergere. Oggetto della richiesta, infatti, era il ripristino del numero delle ore di sostegno dell’anno precedente e su questo si è pronunciato il Tribunale, imponendo all’Amministrazione Scolastica di restituire agli alunni ricorrenti il numero delle ore che era stato illegittimamente e discriminatoriamente ridotto.
Ciò significa che la procedura discriminatoria è certamente percorribile in caso di riduzione di ore di sostegno. Rimane tuttavia da verificare se i Tribunali Civili ravviseranno in futuro la stessa discriminazione in caso di assegnazione fin dall’inizio di uno scarso numero di ore di sostegno, cosa più complessa da dimostrare.
Personalmente ritengo che anche in quest’ultima ipotesi possa raffigurarsi la discriminazione a causa del ridotto numero di ore rispetto ai bisogni dell’alunno; occorrerà però dimostrare il fabbisogno effettivo del numero di ore, mentre nel caso di riduzione la cosa è meno difficile.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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