Privacy e scuola: il nuovo vademecum del Garante e gli alunni con disabilità

Il trattamento dei dati personali nel servizio nazionale di istruzione e formazione, in conformità della normativa europea e italiana: se ne occupa il nuovo vademecum “La scuola a prova di privacy”, pubblicato dal Garante per la Tutela dei Dati Personali, che in molte parte riguarda anche gli alunni/alunne e gli studenti/studentesse con disabilità o DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), come ben si apprende in un ampio approfondimento ad esso dedicato, presente nel sito del Centro Studi Giuridici HandyLex, del quale suggeriamo senz’altro la consultazione

Alunno con disabilità che alza un dito davanti a un docenteIl nuovo vademecum pubblicato dal Garante per la Tutela dei Dati Personali, intitolato La scuola a prova di privacy (disponibile a questo link), riguarda appunto il trattamento dei dati personali nel servizio nazionale di istruzione e formazione, in conformità della normativa europea e italiana, ampliando e sostituendo quello precedentemente prodotto nel 2016.
Documento molto ampio, che si compone di cinque parti e due appendici, il vademecum riguarda direttamente anche gli alunni/alunne e gli studenti/studentesse con disabilità o DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), come ben si apprende da un ampio approfondimento ad esso dedicato, curato dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex, testo del quale suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link).

In tale approfondimento, ad esempio, rispetto alla parte dedicata alla Vita dello studente, si legge: «È una parte molto importante che riguarda i dati sensibili di minori e in particolar modo per gli alunni e studenti con disabilità o con DSA. Le indicazioni del Garante sono molto minuziose e sono frutto non solo della normativa, ma anche dalla casistica di decisioni giurisprudenziali».
Ampia è anche la trattazione dedicata alla sezione sulle Nuove tecnologie, dove tra l’altro, a proposito della registrazione di lezioni, si scrive che essa è legittima, ma «sempre con il consenso dei singoli», aggiungendo poi che «le scuole, in forza della loro autonomia, potranno regolamentarsi in maniera diversa, purché non impediscano agli alunni con disabilità e DSA la ripresa con registratori o cellulari che siano state previste nei propri PEI (Piani Educativi Individualizzati) e PDP (Piani Didattici Personalizzati) per solo uso personale». (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al sito di HandyLex, dove è presente l’approfondimento di cui si parla nella presente nota.

Share the Post: