Il Consiglio di Stato sancisce: l’ABA nei Livelli Essenziali di Assistenza

di ANGSA Sannio*
Una Sentenza di grande portata in materia di terapia ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato che, come sottolinea l’Associazione ANGSA Campania, «sancisce quale diritto imprescindibile, su tutto il territorio nazionale, quello ad una misura minima di trattamento ABA, quantificabile in 25 ore settimanali»

Martelletto del giudiceUna Sentenza senza precedenti e di grande portata in materia di terapia ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (n. 8708 del 6 ottobre), che ha accolto integralmente l’appello proposto dagli avvocati Paola Flammia e Michela Antolino, che da anni sono al fianco della nostra Associazione [ANGSA Campania-Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo, N.d.R.], riportando numerose pronunce a favore dei cittadini campani.
Anche nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha dato piena ragione alle stesse, che difendevano un minore con autismo severo. Al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi sull’errato presupposto che l’ABA stesso non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.
Contro tale provvedimento, i difensori dei genitori avevano proposto ricorso al TAR delle Marche (Tribunale Amministrativo Regionale) che lo aveva respinto, ragione per cui gli avvocati Flammia e Antolino erano stati costretti a ricorrere al Consiglio di Stato che ha invece accolto l’appello, annullando la Sentenza del TAR delle Marche.

La grande importanza di questa Sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto perché la pronuncia, accogliendo tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi, arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.
Innanzitutto il Consiglio di Stato ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in àmbito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), definiti dagli articoli 25, 32 e 60 del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 12 gennaio 2017. Nel quadro di tale assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA, vanno dunque certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito il Consiglio di Stato smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e quella della Sentenza impugnata, secondo cui, senza ricezione in una Legge Regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’àmbito dell’ordinamento regionale.
Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di attribuzioni Stato-Regioni, e accogliendo le tesi dei difensori, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute. E ciò dal momento che l’àmbito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla Legge Regionale è appunto quello dei Livelli Essenziali di Assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i LEA, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria anche alle persone con disturbi mentali e disabilità.
Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle Regioni dove tale terapia non sia ancora stata ancora recepita con una Legge Regionale.

E ancora, dal riconoscimento dell’ABA nei LEA, il Consiglio di Stato fa derivare, con assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo corollario, sancendo infatti che è irrinunciabile, per il Servizio Sanitario Nazionale, assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di Indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. E quel che è maggiormente importante, è che il Consiglio di Stato, aderendo alle tesi dei ricorrenti, ha anche esplicitato che tale misura risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

È evidente come quest’ultimo aspetto abbia un’incidenza dirompente, giacché le ASL dovranno assicurare su tutto il territorio nazionale l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore settimanali.

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