La nuova procedura introdotta dall’articolo 21 (Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione) del Decreto Legislativo 149/22, che nell’ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, ha previsto la possibilità di rivolgersi al notaio, oltre che al giudice, per il compimento di determinati atti di amministrazione da parte di soggetti fragili o di minori per i quali è necessario l’intervento del giudice; in poche parole volontaria giurisdizione: è questo il tema al centro della guida Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, insieme a numerose Associazioni dei Consumatori (se ne legga l’elenco a questo link), presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, come avevamo segnalato anche sulle nostre pagine, nel corso di un incontro cui ha partecipato tra gli altri Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
«Sono sempre più numerosi – sottolineano dal Consiglio Nazionale del Notariato – i soggetti fragili in Italia. Basti pensare che secondo i dati del Ministero della Giustizia oggi le amministrazioni di sostegno sono circa 350.000 con una tendenza in continua crescita; le persone con disabilità si stima siano circa 13 milioni e quelle che hanno subito l’interdizione circa 140.000. Quelle che riguardano la volontaria giurisdizione sono esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita dei cittadini e riguardano interessi privati. Con la riforma stabilita dal Decreto 149/22, il notaio – in ragione delle garanzie offerte sotto il profilo della terzietà – può rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, una persona interdetta, inabilitata o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.), nonché le autorizzazioni relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari. Questa guida, dunque, nata dalla nostra sinergia con le Associazioni dei Consumatori, spiega passo per passo come funziona la nuova procedura e fornisce un primo aiuto concreto con l’obiettivo di supportare il sistema Giustizia».
«La fragilità – concludono dal Consiglio Nazionale del Notariato – non è più solo un problema giudiziario, ma è diventato un vero e proprio tema sociale. Occorre dunque fare un lavoro di rete, valorizzare le attività di volontariato, il Terzo Settore e tutti gli enti intermedi, per rendere effettivo l’esercizio dei diritti da parte dei soggetti più fragili». (S.B.)
A questo link è liberamente scaricabile la guida realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori. Qui di seguito ne proponiamo i contenuti “in pillole”. Per ulteriori informazioni: Silvia Scafati (sscafati@notariato.it).
La guida Volontaria giurisdizione “in pillole”
La volontaria giurisdizione è l’attività che viene esercitata nell’interesse di soggetti fragili per concludere un atto o un affare e nelle operazioni relative a beni ereditari. Dal mese di febbraio del 2023 per questa attività è possibile rivolgersi al notaio – in alternativa al giudice – come presidio qualificato.
L’autorizzazione del notaio è necessaria per atti relativi al minore, alla persona interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno, nel caso di accettazione in donazione di un immobile, vendita/acquisto di un immobile, permuta di un immobile, divisione di un immobile con altri, accettazione l’eredità o legati, cancellazione di ipoteche, intervento in un atto di mutuo come datore di ipoteca. Nel caso di beni ereditari, l’autorizzazione del notaio è necessaria per i chiamati all’eredità o eredi, il curatore dell’eredità giacente o l’esecutore testamentario.
Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato. Il notaio comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale, che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento e al Pubblico Ministero. L’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo venti giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.
I vantaggi sono lo snellimento della procedura e la velocità dei tempi di autorizzazione.
(a cura del Consiglio Nazionale del Notariato)