Nel gennaio scorso, a seguito dell’approvazione della Legge 150/24 (“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”), il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato un’Ordinanza e una Circolare, con le quali sono state recepite le novità introdotte da tale Legge in tema di valutazione degli alunni e delle alunne. Vediamo di cosa si tratta
A seguito dell’approvazione della Legge 150/24 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato l’Ordinanza sulla valutazione degli alunni per l’anno scolastico 2024/25 n. 3 del gennaio di quest’anno e la Circolare n. 2867, sempre in gennaio, in cui si recepiscono le novità introdotte da tale Legge.
Quest’ultima ha introdotto l’obbligo della valutazione per gli alunni di scuola primaria con «6 giudizi sintetici» che sostituiscono i voti (“Ottimo”, “Distinto”, “Buono”, “Discreto”, “Sufficiente”, “Non sufficiente”). In tal senso il Ministro ha mantenuto la promessa che avrebbe eliminato tutti i giudizi inferiori a 5, perché inutilmente screditanti; infatti il giudizio sintetico più basso è non sufficiente, onnicomprensivo.
Ovviamente, accanto ad ogni giudizio sintetico dev’essere formulato un “descrittore” che è la griglia di valutazione e la motivazione del giudizio sintetico stesso; per maggiore chiarezza, è possibile, ma non obbligatorio, indicare pure gli obiettivi di apprendimento il cui livello di raggiungimento per ogni singola disciplina chiarisce ulteriormente il significato del giudizio sintetico e la motivazione di esso: la Circolare fornisce alcuni esempi molto chiari a tal proposito.
Per gli alunni con disabilità e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) un’apposita norma, l’articolo 4 della suddetta Ordinanza n. 3, stabilisce che la valutazione venga effettuata sulla base del rispettivo PEI o PDP [Piano Educativo Individualizzato e Piano Didattico Personalizzato, N.d.R.], ciò in base al principio di personalizzazione chiaramente espresso, per gli alunni con disabilità, dall’articolo 16, comma 2 della Legge 104/92, secondo il quale il PEI dev’essere formulato guardando alle «effettive capacità» dell’alunno, e quindi non agli obiettivi fissati per tutta la classe; inoltre, il comma 1 dello stesso articolo 16 stabilisce che sia legittima «la riduzione parziale» dei contenuti di talune discipline che possono essere sostituiti da «attività integrative». Si badi bene, però, che non è consentito escludere lo studio e quindi la valutazione anche di una sola disciplina, poiché, in tal caso, l’alunno otterrà sì l’ammissione alla classe successiva sino alla terza media e agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, non potendo però conseguire il diploma, come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 62/17, ma ricevendo solo un “attestato”. Egli, invece, dev’essere promosso alla classe successiva e ha diritto al diploma, se raggiunge «gli obiettivi del suo PEI», anche ovviamente qualora essi non corrispondano a quelli stabiliti dalle Indicazioni nazionali e dal PTOF di istituto (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per tutti gli alunni, purché dimostri «dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti».
Di qui, pertanto, vi sono due operazioni necessarie da compiersi da parte dei docenti della classe: 1) Effettuare dei test di ingresso all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i «livelli iniziali degli apprendimenti», valutando l’eventuale miglioramento durante l’anno scolastico; 2) Individuare bene gli obiettivi del PEI, calibrati «sulla base delle effettive capacità». A tal proposito giunge opportuna la previsione dell’Ordinanza n. 3/25, “facoltativa” per tutti, ma obbligatoria per l’alunno con disabilità, di indicare, nel documento di valutazione, oltre al descrittore del giudizio sintetico, pure «gli obiettivi specifici» fissati nel suo PEI.
Quanto alla valutazione del comportamento, la Legge 150/24 citata ha introdotto anche per la scuola secondaria di primo grado la penalizzazione sul profitto degli alunni che conseguono un giudizio negativo inferiore a 6, consistente nella bocciatura.
Infine, l’Ordinanza e la Circolare citate precisano che, dato il ritardo di emanazione di tali atti, solo per quest’anno la valutazione finale non può effettuarsi sulle valutazioni di tutto l’anno scolastico, ma solo sulla base dell’ultimo periodo valutativo fissato da ciascuna scuola, sia esso il trimestre o il quadrimestre.
Essendo proprio adesso in corso gli scrutini e gli esami degli alunni di scuola primaria, sembra opportuno fare qualche breve riflessione su tale nuova normativa. Quanto all’ultima disposizione citata, è però da ritenere, come espressamente previsto dalla norma, che il giudizio inferiore a sei circa la condotta degli alunni delle scuole secondarie di primo grado debba riguardare pure comportamenti molto negativi svolti anche durante il primo quadrimestre, a differenza della valutazione finale del profitto che, solo per quest’anno, si baserà esclusivamente sui risultati rilevati durante il secondo periodo dell’anno scolastico.
E a proposito della sanzione disciplinare della bocciatura per gli studenti delle scuole superiori – e ora pure per gli alunni delle scuole primarie – conseguente a comportamenti gravemente scorretti, mi permetto di osservare che la ritengo una pena eccessiva, che può alterare i risultati degli apprendimenti e che potrebbe in taluni casi avere pure effetti distorsivi.
Infatti la cosiddetta “generazione Z”, cioè i giovani nati negli ultimi vent’anni, è costituita da adolescenti fortemente esposti a sollecitazioni che stanno disturbando la loro normale crescita emotiva, affettiva e razionale. L’esposizione ai social fin dalla più tenera età, ad esempio, sta producendo molti effetti psicologici mai verificatisi prima, con conseguenze negative sulla crescita della loro personalità. Mai come oggi, infatti, le cronache segnalano casi di adolescenti aggressivi o, al contrario, chiusi in sé e in casa. Pertanto una bocciatura potrebbe indurre l’adolescente a non tornare a scuola per ripetere, rendendolo uno dei tanti giovani che né studiano né lavorano, ossia i più esposti al rischio di divenire asociali e preda della malavita. E quindi, invece della bocciatura, che talora potrebbe assurdamene riguardare adolescenti con buoni risultati di profitto scolastico, sarebbe stato e sarebbe più opportuno pensare ad altri tipi di mezzi correttivi.
Ad esempio, mentre gli alunni continuano a frequentare la classe successiva, si potrebbe coinvolgerli, al pomeriggio, in attività sociali con cooperative o altri Enti del Terzo Settore che insegnano l’italiano ai giovani stranieri, o che si occupano di mense per i poveri o ancora di altre attività di promozione sociale. Forse queste attività obbligatorie, più della ripetenza, potrebbero aiutare questi adolescenti a divenire più rispettosi degli altri e quindi pure di sé.
*Il presente approfondimento è già apparso in «La Tecnica della Scuola», con il titolo “Valutazione alunni primaria: tornano i giudizi sintetici, il “nodo” del comportamento” e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore e con altro tiolo, per gentile concessione.
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