Nelle scorse settimane la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha prodotto alcune importanti Sentenze in àmbito di diritti, riguardanti anche le persone con disabilità o i loro familiari e caregiver e centrate rispettivamente sul “periodo di comporto” dei lavoratori con disabilità, sulla “discriminazione per associazione” estesa a genitori o caregiver e sulle cure mediche in altri Stati Membri dell’Unione Europea
Nelle scorse settimane la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha prodotto alcune importanti Sentenze in àmbito di diritti, riguardanti anche le persone con disabilità o i loro familiari e caregiver, con la prima delle quali (Causa C-5/24 dell’11 settembre) ha stabilito che una norma nazionale (come il “periodo di comporto” di 180 giorni) che porta al licenziamento per malattia non costituisce, di per sé, una discriminazione indiretta se applicata a un lavoratore con disabilità. E tuttavia, il licenziamento è legittimo solo se non è sproporzionato rispetto all’obiettivo legittimo del datore di lavoro e a condizione che siano stati precedentemente adottati “accomodamenti ragionevoli” per evitare il recesso. Spetta al giudice nazionale verificarne la congruità.
La seconda Sentenza (Causa C-38/24, anch’essa prodotta l’11 settembre) ha riconosciuto che il divieto di discriminazione si estende al genitore o caregiver di una persona con disabilità (discriminazione per associazione). In tal senso, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli”, come ad esempio la flessibilità oraria, anche per il caregiver che lavora, a meno che non comportino un onere sproporzionato.
Infine, la Sentenza C-489/23del 4 settembre, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente e in linea con la Direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, ha rafforzato il diritto dei cittadini e delle cittadine dell’Unione Europea, incluse le persone con disabilità, a ricevere cure mediche in un altro Stato Membro e di ottenere il rimborso dei costi, a patto che le cure richieste rientrino tra quelle coperte nello Stato di affiliazione. (R.A.)
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