Sanare le gravi lacune di quella Proposta di Legge sugli assistenti all’autonomia e alla comunicazione

di Salvatore Nocera
«Presso le Commissioni Unificate VII e X del Senato – scrive Salvatore Nocera – prosegue la discussione sulla Proposta di Legge riguardante l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, ma preoccupa molto l’approvazione di una serie di emendamenti che comportano alcune gravi lacune in tale àmbito e che andrebbero sanate, anche per non incorrere in rischi di incostituzionalità. Vediamo perché»
Assistente all'autonomia e alla comunicazione e bimbo con disabilità visiva
Un’assistente all’autonomia e alla comunicazione insieme a un bimbo con disabilità visiva

Nella disattenzione generale sta proseguendo presso le Commissioni Unificate VII e X del Senato la discussione in sede redigente sulla Proposta di Legge n. 236 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), che ne ha riunito altre in un testo unificato al quale di recente sono stati apportati emendamenti che modificano significativamente l’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17. Quest’ultima norma prevedeva un’intesa Stato-Regioni per la formulazione del profilo professionale nazionale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, sino ad oggi lasciata alle regolamentazioni eterogenee delle singole Regioni, se non addirittura dei singoli Comuni.
Di recente, in attesa della formulazione di tale profilo nazionale, la Conferenza Unificata delle sole Regioni e Province Autonome, il 7 maggio dello scorso anno, ha adottato una delibera con la quale stabilisce che titolo di accesso a questa formazione sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado, e fissa a sole 600 ore la durata dell’iter formativo nazionale di questa figura professionale, nonostante alcune Regioni, come ad esempio la Lombardia e la Sicilia, avessero precedentemente fissato a 900 ore tale pacchetto formativo per i possessori del solo diploma di scuola superiore.

L’attuale stato dei lavori delle Commissioni VII e X del Senato, dunque, mostra l’approvazione in sede redigente di una serie di emendamenti che lascia piuttosto preoccupati in quanto abroga la citata norma del Decreto Legislativo 66/17, che assegnava alla Conferenza Unificata Stato-Regioni la formulazione del profilo professionale, e configura un profilo del tutto inferiore alla qualità richiesta per una seria assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni e delle alunne con disabilità. Infatti, in sostanza, si prevede che titolo di accesso alla professione sia un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado, più un percorso di formazione professionale riconosciuto dalle Regioni. Quanto al contenuto e alla durata di tale percorso specificamente concernente l’attività di comunicazione per le persone con disabilità, è previsto solo l’attestato di un ente qualificato (l’Ente Nazionale Sordi–ENS), rilasciato al termine di un corso della durata di almeno 830 ore, di cui almeno 810 di pratica della LIS (Lingua dei Segni Italiana), concernenti i sordi segnanti. Nulla è detto circa un percorso qualificante la comunicazione con le persone minorate della vista, con le persone sorde oraliste, con quelle con le diverse disabilità intellettive, e con quelle con disturbi del neurosviluppo. In questi casi, infatti, si parla di diversi mezzi comunicativi indispensabili per garantire non solo la qualità dell’inclusione scolastica di tutti questi altri alunni, che rappresentano oltre il 90% di quelli con disabilità frequentanti le scuole italiane, ma addirittura un minimo di comprensione di quanto viene fatto in aula. Basti pensare alla necessità, per le persone con minorazioni della vista, di comunicare con il metodo Braille; per le persone sorde oralistie di apprendere per il tramite della lettura labiale necessaria ad integrare quanto le protesi consentono di ascoltare; per gli alunni con le diverse disabilità intellettive, della necessità di comunicare con la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e con la “scrittura facile da leggere”; per gli alunni con disturbi del neurosviluppo, infine, della necessità di comunicare con il metodo ABA (Analisi Comportamentale Applicata).
Se per i soli alunni sordi segnanti la Proposta di Legge, a seguito dell’emendamento approvato, prevede giustamente non meno di 810 ore di formazione, c’è da chiedersi pertanto quante altre ore saranno indispensabili per la formazione in tutte le altre modalità comunicative. Certamente, non saranno sufficienti le 600 ore globalmente previste per tutti gli alunni con disabilità dalla delibera della Conferenza Unificata delle sole Regioni e province Autonome del 7 maggio 2025. Quante altre, quindi, saranno necessarie? L’attuale discussione alla Commissione VII e X del Senato sembra non abbia affrontato tale problema, almeno sino allo stato attuale dei lavori.

A tal proposito, è da ricordare che poco meno di un anno fa la FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) aveva ottenuto un’audizione informale, esattamente il 28 gennaio dello scorso anno, presso le Commissioni Unite VII e X del Senato, depositando un’importante memoria (disponibile a questo link) nella quale i problemi attualmente ignorati nel testo in fase di elaborazione erano invece chiaramente esplicitati come segue: come titolo di accesso, dopo il diploma di scuola secondaria, si prevedeva un percorso biennale universitario ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b della Legge 341/90, che recita: «Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: […] b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Tale norma è molto importante poiché, con un solo terzo anno accademico, i possessori del diploma biennale possono acquisire la laurea breve in Scienze della Formazione; inoltre, ogni anno accademico ha una durata di circa 1.500 ore e pertanto i due anni assicurerebbero un arco temporale sufficiente ad aggiungere alle 810 ore della formazione sulla LIS, anche quella relativa a tutti gli altri mezzi comunicativi indispensabili per svolgere questa professione in modo qualitativamente doveroso.
Ovviamente, dal momento che le Università non hanno normalmente nel loro corpo docente esperti nelle singole modalità di comunicazione indicate, esse potrebbero avvalersi di convenzioni con centri specializzati, come già previsto all’articolo 13, comma 1, lettera b della Legge 104/92, quali possono essere gli ex istituti speciali che si sono convertiti al servizio dell’inclusione scolastica, come ad esempio l’Istituto Cavazza di Bologna per i ciechi.

Legittimamente la FISH aveva avanzato questi emendamenti in attuazione dell’articolo 24 (Educazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, il quale prevede espressamente che per l’inclusione scolastica una delle risorse indispensabili sia costituita da assistenti esperti nelle specifiche modalità comunicative per tutti gli alunni e le alunne con disabilità. Sarebbe dunque indispensabile che le Associazioni aderenti, forti della memoria depositata dalla FISH, si facessero audire dalle Commissioni del Senato o chiedessero un incontro urgente con i Presidenti delle due stesse Commissioni, per colmare quello che appare un grave vuoto normativo che si creerebbe qualora il testo coordinato venisse approvato solo con gli emendamenti di cui si è detto sopra.

Altra importante e financo ovvia questione è che un profilo professionale giuridico deve accompagnarsi con quello economico e a questo proposito merita certamente attenzione l’articolo della professoressa Paola Di Michele, pubblicato su queste stesse pagine il 10 novembre scorso, in cui si denunciava la vergognosa condizione remunerativa degli attuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione, che addirittura vengono pagati solo quando gli alunni con disabilità sono in classe, e quindi non percepiscono un salario né quando essi sono assenti, né durante le vacanze.
È indispensabile, quindi, accompagnare ad uno stato giuridico serio anche un dignitoso stato economico adeguato alla professionalità, come si è visto assai elevata, di questo personale educativo specializzato.

Si confida in conclusione che l’urgente dialogo tra la FISH e le Associazioni ad essa aderenti con le Commissioni VII e X del Senato possa apportare un sostanziale cambiamento all’attuale testo in discussione che, va ribadito, se dovesse pervenire all’approvazione in sede legislativa con le attuali gravissime lacune, non solo lascerebbe scontenti tutti, ma sarebbe pure a rischio di incostituzionalità per contrasto con l’articolo 24 della Convenzione ONU, al quale ormai la legislazione italiana deve adeguarsi, in forza dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione.

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