Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e diritto alla difesa

di Diritti alla Follia*
«Abbiamo accolto con grande interesse – scrivono dall’Associazione Diritti alla Follia – la recente Ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo a quell’articolo della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbliatorio (TSO)»

La scritta T.S.O. su sfondo neroLa nostra Associazione [Diritti alla Follia] ha accolto con grande interesse l’Ordinanza del 29 dicembre 2025 con cui il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Con tale provvedimento, infatti, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 35 della Legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO. Il giudizio davanti alla Consulta è stato quindi formalmente aperto.

Nello specifico il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, osservando che la normativa vigente non prevede alcune garanzie fondamentali per la persona sottoposta a TSO. In particolare, la legge non stabilisce:
° che il paziente debba essere informato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
° che l’ordinanza del Sindaco che dispone il TSO debba essere comunicata anche al difensore eventualmente nominato;
° che l’audizione del paziente davanti al giudice tutelare avvenga con la presenza del difensore;
° che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al difensore.
Secondo il Tribunale, tali lacune compromettono l’effettività del diritto di difesa in un procedimento che comporta una significativa compressione della libertà personale e dell’autodeterminazione sanitaria della persona.

La decisione del giudice fiorentino si inserisce in un percorso giurisprudenziale già avviato dalla Corte Costituzionale, che con la Sentenza 76/25 aveva rafforzato alcune garanzie procedurali nel procedimento di TSO, imponendo la comunicazione del provvedimento alla persona interessata e il suo ascolto prima della convalida [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.].
Per la nostra Associazione, questa Ordinanza rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento dei diritti delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi. In uno Stato di diritto, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria o psichiatrica, devono essere garantiti contraddittorio, assistenza legale e piena tutela dei diritti fondamentali.
Auspichiamo quindi che la Corte Costituzionale colga l’occasione per colmare definitivamente questa lacuna normativa e per affermare con chiarezza che il diritto alla difesa deve essere garantito anche nel procedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
E del resto, quella riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che denunciamo da anni. Nella nostra proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO abbiamo infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, abbiamo ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle Associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte Costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

*[email protected].

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