Il progresso tecnologico è autentico solo quando produce benefìci accessibili a chiunque

«Tecnologie digitali, robotica e intelligenza artificiale possono rappresentare strumenti decisivi per migliorare l’autonomia, l’accesso ai servizi e la partecipazione sociale delle persone con disabilità, ma quando non sono progettate secondo criteri di accessibilità universale, rischiano di produrre nuove barriere»: lo dicono dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della Giornata Internazionale per l’Accessibilità Digitale di oggi, 21 maggio

Realizzazione grafica sull'accessibilità digitale«Richiamiamo l’attenzione sull’importanza di garantire che la trasformazione digitale e lo sviluppo delle nuove tecnologie rappresentino un reale strumento di inclusione, autonomia e pari opportunità»: lo dicono dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della Giornata Internazionale per l’Accessibilità Digitale di oggi, 21 maggio (GAAD-Global Accessibility Awareness Day), ricordando come «continuino ad arrivarci segnalazioni che mostrano la presenza di criticità ricorrenti e di situazioni che possono determinare forme di discriminazione indiretta e, in alcuni casi, anche diretta. In particolare, emergono difficoltà legate a procedure di autenticazione complesse, utilizzo obbligatorio di OTP, applicazioni non accessibili, sistemi esclusivamente telematici e percorsi digitali difficilmente gestibili da parte di persone con disabilità intellettiva, anziani, cittadini o caregiver privi di adeguata alfabetizzazione informatica».

«Tecnologie digitali, robotica e intelligenza artificiale – si legge ancora nella nota dell’Autorità Garante – possono rappresentare strumenti decisivi per migliorare l’autonomia, l’accesso ai servizi e la partecipazione sociale delle persone con disabilità e dei cittadini più fragili. Tuttavia, quando non sono progettate secondo criteri di accessibilità universale, rischiano di produrre nuove barriere, soprattutto in àmbiti essenziali come sanità, previdenza, pagamenti, identità digitale e accesso ai servizi pubblici e privati. In altre parole, il progresso tecnologico è autentico solo quando produce benefìci accessibili a tutti. In tal senso, la trasformazione digitale non può diventare una soglia di accesso ai diritti, né può subordinare l’esercizio dei diritti fondamentali alla capacità di utilizzare strumenti complessi o procedure esclusivamente telematiche. L’accessibilità digitale, pertanto, non è un adempimento tecnico, ma una condizione essenziale di uguaglianza sostanziale».

«Secondo l’Autorità – prosegue la nota -, ogni processo di digitalizzazione deve essere accompagnato da una valutazione preventiva dell’impatto reale sulla vita delle persone più fragili, prevedendo strumenti accessibili, comprensibili e concretamente utilizzabili da tutti. Il cosiddetto “canale alternativo” non può essere considerato una misura residuale o una semplice concessione organizzativa, ma deve costituire un elemento strutturale del diritto di accesso ai servizi. In caso contrario si va in contrasto con i princìpi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con il principio di accomodamento ragionevole, con il divieto di discriminazione indiretta, con l’articolo 3 della Costituzione e con quanto stabilito dalla Legge Europea sull’Accessibilità (European Accessibility Act)».

«La nostra Autorità Garante – conclude la nota – è impegnata quotidianamente, nei tavoli istituzionali, nei processi di revisione normativa, nei regolamenti relativi ai servizi pubblici e ai trasporti, nonché nelle attività riguardanti l’accessibilità per le persone con disabilità, a promuovere l’accessibilità digitale come strumento fondamentale di inclusione sociale, pari opportunità e piena partecipazione alla vita collettiva. In una società realmente inclusiva, infatti, l’innovazione non può lasciare indietro nessuno e l’accessibilità deve essere integrata fin dalla progettazione di ogni servizio, piattaforma e tecnologia: non come requisito successivo, ma come principio fondativo di una cittadinanza pienamente accessibile». (S.B.)

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