Crea un prezioso precedente la Sentenza con cui il Tribunale di Trapani ha accolto un ricorso dell’ANFFAS Nazionale e dell’ANFFAS Sicilia, d’intesa con l’ANFFAS di Trapani, nei confronti del Comune della città siciliana (anche quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 50), riconoscendo il carattere discriminatorio collettivo dei criteri adottati dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinato agli alunni e alle alunne con disabilità dell’intero territorio
Tramite una Sentenza pubblicata il 30 giugno scorso (disponibile a questo link), il Tribunale di Trapani ha accolto un ricorso promosso dall’ANFFAS Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo) e dall’ANFFAS Sicilia, in qualità di organizzazioni legittimate ad agire ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), d’intesa con l’ANFFAS di Trapani, nei confronti del Comune della città siciliana (anche quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 50), riconoscendo il carattere discriminatorio collettivo dei criteri adottati dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinato agli alunni e alle alunne con disabilità dell’intero territorio, ordinando la cessazione della condotta discriminatoria e la disapplicazione di tali criteri.
Tale Sentenza conferma integralmente il provvedimento cautelare già ottenuto dall’ANFFAS nel corso del giudizio e respinge le principali difese del Comune, che aveva sostenuto l’inammissibilità dell’azione collettiva e la legittimità della rimodulazione del servizio quale espressione dell’istituto dell’accomodamento ragionevole.
Come spiegano dall’ANFFAS Nazionale, «tra gli aspetti affrontati dal provvedimento vi è il criterio introdotto dal Distretto che prevedeva, quale regola generale, il divieto di contemporanea presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e dell’insegnante di sostegno, consentendo la sovrapposizione delle due figure solo entro il limite del 10%. Il Tribunale, sul punto, precisa che tale scelta “si fonda sul presupposto (erroneo in quanto univocamente smentito in giurisprudenza) della fungibilità tra le due misure”, mentre assistente all’autonomia e insegnante di sostegno svolgono funzioni diverse e complementari e, ove entrambe previste dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), devono essere garantite contestualmente. Il Giudice ha dichiarato inoltre illegittima la scelta del Distretto di limitare il servizio ai soli alunni con riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, escludendo, quindi, gli alunni con riconoscimento ai sensi del comma 1, anche quando il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) ne avesse previsto la necessità all’interno del PEI. A tal riguardo, la Sentenza ribadisce che la normativa nazionale non prevede alcuna limitazione di questo tipo ai fini dell’accesso al servizio, demandando esclusivamente al GLO la valutazione e quantificazione dei sostegni necessari attraverso il PEI».
«Di particolare rilievo – aggiungono ancora dall’ANFFAS – è pure quanto affermato dal Tribunale in ordine alla vincolatività del Piano Educativo Individualizzato, laddove si chiarisce che gli enti chiamati a darvi attuazione non possono modificarne unilateralmente il contenuto né ridurre i sostegni ivi individuati invocando esigenze organizzative o finanziarie, poiché il potere di modificare il PEI appartiene esclusivamente al Gruppo di Lavoro Operativo e neppure l’autonomia finanziaria degli enti locali può giustificare la compressione del diritto fondamentale all’inclusione scolastica delle persone con disabilità. Un ulteriore passaggio molto importante, tuttavia, nel quale si sostanzia l’intero impianto della Sentenza, è quello conclusivo, in cui il Tribunale afferma che i criteri di erogazione del servizio adottati dal Distretto “si riverberano, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom [assistenza all’autonomia e alla comunicazione, N.d.R.] rispetto alle previsioni di ciascun PEI degli alunni […] che, a causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati”. Il Giudice riconosce, quindi, che la lesività deriva direttamente dai criteri generali introdotti dalla deliberazione del Comitato dei Sindaci, i quali, incidendo indistintamente su tutti i PEI degli alunni del Distretto, determinano una discriminazione indiretta collettiva ai sensi appunto della Legge 67/06».
«Questa vicenda – sottolinea Roberto Speziale, presidente dell’ANFFAS Nazionale – nasce dalle numerose segnalazioni raccolte a settembre dallo Sportello Antidiscriminazione dell’ANFFAS di Trapani, che fa parte della rete dell’Agenzia Nazionale ANFFAS Antidiscriminazione “Maria Rita Saulle”. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto necessario intervenire su più fronti, da un lato promuovendo, insieme all’ANFFAS Sicilia e all’ANFFAS di Trapani, l’azione collettiva, patrocinata dalle legali Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, per rimuovere all’origine i criteri discriminatori adottati dal Distretto, dall’altro sostenendo le azioni promosse nell’interesse di singoli alunni, patrocinate anche dall’avvocato Valerio Duca, affinché venisse garantita nell’immediato la piena attuazione dei PEI degli alunni rimasti senza assistenza. Le pronunce favorevoli già ottenute nei giudizi individuali hanno consentito di ripristinare il servizio sin dai primi mesi dell’anno scolastico in favore degli alunni direttamente coinvolti, mentre la Sentenza pronunciata ora rimuove alla radice la causa delle discriminazioni, incidendo direttamente sui criteri generali dai quali tali violazioni avevano avuto origine e prevenendo futuri tagli del servizio, anche per i prossimi anni scolastici».
«Si tratta inoltre – prosegue Speziale – di un’importante pronuncia in materia di tutela collettiva contro le discriminazioni fondate sulla disabilità ai sensi della Legge 67/06, in un àmbito nel quale le decisioni di merito sono ancora relativamente limitate, riaffermando quindi il ruolo delle Associazioni legittimate ad agire nella rimozione di discriminazioni destinate a incidere indistintamente sui diritti di una pluralità indeterminata di persone con disabilità. La Sentenza riveste particolare importanza anche perché dimostra di non condividere la tesi del Comune secondo cui la riduzione generalizzata dei sostegni avrebbe potuto costituire un accomodamento ragionevole, riaffermando quindi implicitamente che tale istituto non può essere utilizzato per giustificare misure che comprimano i diritti delle persone con disabilità, ma deve rappresentare, al contrario, uno strumento volto a garantirne l’effettivo esercizio».
«Il provvedimento del Tribunale di Trapani – dichiara dal canto suo Antonio Costanza, presidente dell’ANFFAS Sicilia – assume particolare rilievo anche per tutta la nostra Regione, dove negli ultimi anni abbiamo più volte denunciato le gravi criticità che interessano il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, a partire dai ritardi nell’attivazione del servizio ad inizio di ogni anno scolastico fino all’adozione, in alcuni territori, di criteri organizzativi non coerenti con la normativa vigente. Particolarmente significativo è il fatto che il Tribunale abbia implicitamente respinto l’interpretazione che il Distretto aveva dato anche della Circolare Regionale del 2 maggio 2023, richiamata nella Delibera per giustificare l’introduzione di criteri generalizzati di riduzione dei sostegni e un improprio ricorso all’istituto dell’accomodamento ragionevole, ribadendo, invece, che nessun atto amministrativo può legittimare limitazioni generalizzate ai sostegni previsti nei PEI né svuotare il ruolo del GLO. Ci auguriamo pertanto che questa pronuncia rappresenti un punto di svolta e favorisca un’applicazione uniforme della normativa su tutto il nostro territorio regionale, evitando il ripetersi di situazioni analoghe».
«Per la nostra Associazione – afferma infine Basilio Calabrese, presidente dell’ANFFAS di Trapani -, questa Sentenza rappresenta il punto di arrivo di un percorso complesso, iniziato ascoltando le preoccupazioni delle famiglie che vedevano ridursi o azzerare i sostegni previsti nei PEI dei propri figli. Attraverso lo Sportello Antidiscriminazione abbiamo raccolto tali segnalazioni, accompagnato le famiglie e condiviso ogni passaggio con l’Agenzia Nazionale ANFFAS Antidiscriminazione e con l’ANFFAS Sicilia, nella consapevolezza che ci trovavamo di fronte a un problema destinato a coinvolgere tutti gli alunni e le alunne con disabilità del territorio. Oggi il Tribunale conferma la fondatezza di quelle preoccupazioni e riconosce che quelle scelte erano discriminatorie. È un risultato che restituisce fiducia alle famiglie e rafforza il valore del lavoro concreto che quotidianamente l’ANFFAS porta avanti a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie».
«La politica – conclude – è chiamata a esercitare un ruolo di vigilanza costante affinché nessuna persona con disabilità venga privata dei propri diritti. Questa Sentenza dimostra che la tutela dei diritti non può dipendere dalla sensibilità del momento, ma dall’applicazione rigorosa delle norme. Alla comunità chiediamo di essere parte attiva del cambiamento: conoscere i propri diritti, difenderli e non arretrare mai di fronte a una loro negazione. Perché quando un diritto esigibile viene riconosciuto, non vince soltanto una persona o una famiglia, ma l’intera società». (S.B.)
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