La Convenzione ONU è chiara: ogni persona con disabilità ha il diritto di partecipare ad attività ricreative su base di uguaglianza con tutti gli altri, anche attraverso l’adozione delle misure e degli accomodamenti ragionevoli necessari e questo vale anche per i centri estivi, come spiega un parere legale prodotto dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della Federazione LEDHA, utile ai genitori per conoscere i propri diritti e tutelarsi di fronte a richieste discriminatorie

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, per molte famiglie è il momento di affrontare l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi, un appuntamento importante sia come opportunità di socializzazione per bambini e ragazzi, sia come servizio di supporto all’organizzazione familiare. Ma ogni anno si ripetono situazioni problematiche per i genitori di bambini/bambine e ragazzi/ragazze con disabilità.
Purtroppo, non è un tema nuovo: già da alcuni anni, infatti, la nostra Federazione [LEDHA-Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, N.d.R.] riceve segnalazioni e richieste di informazioni da parte di familiari che si trovano ad affrontare comportamenti discriminatori da parte degli enti gestori (sia pubblici, sia privati) dei centri estivi. E nonostante gli sforzi fatti in questi anni, le famiglie continuano ad affrontare ogni estate le stesse difficoltà.
Per questo motivo le legali del nostro Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi hanno pubblicato un parere legale (disponibile a questo link) utile ai genitori per conoscere i propri diritti e tutelarsi di fronte a richieste discriminatorie.
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009 [Legge 18/09, N.d.R.], è chiara: tutte le persone con disabilità hanno il diritto di partecipare ad attività ricreative su base di uguaglianza con tutti gli altri, anche attraverso l’adozione delle misure e degli accomodamenti ragionevoli necessari.
Questo vale anche per i centri estivi. «Tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità hanno il diritto a partecipare al centro estivo su base di uguaglianza con gli altri – si legge nel citato parere legale del nostro Centro Antidiscriminazione -. Spetta all’ente gestore attivarsi affinché vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la frequenza ai minori con disabilità».
I centri estivi non possono quindi rifiutare l’iscrizione di un bambino/bambina o ragazzo/ragazza con disabilità adducendo, ad esempio, l’inidoneità degli spazi o del personale, o generici motivi di sicurezza. La responsabilità primaria è dell’ente che organizza il servizio, il quale deve prevedere (se necessario) figure educative e di assistenza, senza demandare questo compito ai genitori.
E anche richiedere un contributo extra alle famiglie di bambini con disabilità per coprire i costi dell’assistenza è illegittimo. «Qualsiasi costo aggiuntivo imputabile alla disabilità – si legge nel parere legale del Centro Antidiscriminazione – è discriminatorio e, come tale, sanzionabile ai sensi della legge 67 del 2006».
I minori con disabilità, dunque, devono poter frequentare il centro estivo sin dal primo giorno, anche in attesa dell’assistente di supporto. “Gli enti gestori – si legge infatti ancora nel citato parere legale – devono adottare ogni misura e accomodamento ragionevole per garantire da subito la partecipazione dei bambini con disabilità a parità di diritti con gli altri compagni».
Va infine ricordato che la sola presenza di una disabilità non implica automaticamente la necessità di assistenza intensiva: la valutazione, infatti, deve essere fatta caso per caso, in relazione alle reali caratteristiche e necessità del bambino o ragazzo.
*Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).
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