L’Autorità Garante Nazionale per i Diritti delle persone con disabilità ha avviato un’istruttoria conoscitiva, tramite l’invio di una richiesta di informazioni a easyJet Airline Company Limited e alla Società Aeroporti di Roma, in riferimento alla vicenda di cui anche il nostro giornale si è occupato nei giorni scorsi, riguardante quanto accaduto all’Aeroporto di Roma Fiumicino agli atleti della Nazionale Italiana di powerchair football cui la compagnia aerea easyJet ha negato l’imbarco

È arrivata all’Autorità Garante Nazionale per i Diritti delle persone con disabilità la vicenda da noi segnalata in questi giorni, che aveva suscitato dure prese di posizione da parte della ministra per le Disabilità Locatelli e della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), riguardante quanto accaduto all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, dove agli atleti della Nazionale Italiana di powerchair football della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) è stato impedito di imbarcarsi su un volo easyJet diretto a Glasgow, in Scozia, per partecipare a un importante torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina, nonostante la stessa FIPPS avesse richiesto e ottenuto, con largo anticipo, tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto. L’Autorità Garante, infatti, ha avviato un’istruttoria conoscitiva, tramite l’invio di una richiesta di informazioni a easyJet Airline Company Limited e alla Società Aeroporti di Roma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 20/24 (articolo 4, comma 1, lettera f)*. La stessa comunicazione è stata trasmessa, per conoscenza, anche all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che ha già reso noto l’avvio di una propria indagine sull’accaduto.
Come si legge in una nota diffusa dall’Autorità Garante, quest’ultima ha chiesto a easyJet «chiarimenti sulle comunicazioni ricevute prima della partenza, sulle autorizzazioni eventualmente fornite, sulle caratteristiche degli ausili da trasportare, sulle limitazioni tecniche, operative o di sicurezza che avrebbero impedito l’imbarco dell’intera delegazione e sulle soluzioni alternative prospettate».
Ad Aeroporti di Roma, invece, sono state richieste «informazioni sui servizi di assistenza predisposti ed erogati, sulle interlocuzioni tra gestore, vettore, operatori di handling, personale di assistenza e Federazione, nonché su eventuali criticità nelle procedure di scambio delle informazioni».
«L’Autorità Garante – viene sottolineato dal Collegio della stessa – ha il dovere di acquisire tempestivamente un quadro completo dei fatti quando emergono situazioni che possono incidere sull’effettivo esercizio dei diritti delle persone con disabilità. In questa fase, dunque, l’attività è esclusivamente istruttoria e conoscitiva, senza alcuna valutazione definitiva sulla dinamica dell’episodio o sull’individuazione di eventuali responsabilità. È però necessario verificare cosa sia accaduto, quali informazioni siano state scambiate e quali soluzioni siano state offerte agli atleti e alla delegazione. Alla luce infatti della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, in casi simili occorre verificare se siano stati adottati adeguati accomodamenti ragionevoli, intesi come le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati per garantire alle persone con disabilità l’effettivo esercizio dei propri diritti in condizioni di uguaglianza, salvo che comportino un onere sproporzionato o eccessivo».
La compagnia easyJet e Aeroporti di Roma sono stati dunque invitati a fornire un riscontro completo e documentato entro sette giorni dal ricevimento della richiesta dell’Autorità, con quest’ultima «che valuterà gli elementi acquisiti nell’àmbito delle proprie competenze istituzionali, anche in raccordo con l’ENAC». (S.B.)
*All’articolo 4, comma 1, lettera f, il Decreto Legislativo 20/24 (Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo) recita: «Il Garante richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. […] in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
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