L’accessibilità nel web rischia di implodere

di Roberto Scano*
È quanto viene denunciato in questo contributo dal presidente di IWA Italy (International Webmasters Association), a proposito delle scelte più recenti del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e della mancata applicazioni di varie parti della Legge 4/04 sull'accessibilità agli strumenti informatici. Un'ampia analisi destinata a far discutere, senza dimenticare che da più parti è quella stessa legge ad essere considerata imperfetta sin dalla sua formulazione

Persona in carrozzina con un computer portatileCiò che sto scrivendo in questo articolo pensavo non sarebbe mai accaduto… a volte penso ancora di essere nel bel mezzo di un incubo, ma, purtroppo, è la dura realtà odierna.
Come ben sapete, dal 9 gennaio 2004 esiste una normativa, la Legge 4/04 (meglio nota come “Legge Stanca”), approvata all’unanimità dal Parlamento italiano a seguito del 2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità. Questa normativa – all’avanguardia in Europa – sancisce un diritto sacrosanto (già previsto dall’articolo 3 della Costituzione Italiana), ovvero il diritto, per i disabili, di accesso agli strumenti informatici.
In particolare, la Legge – con i suoi allegati tecnici – si concentra principalmente sull’accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti internet (termine “normativo” che comprende sia i classici siti web che le applicazioni basate sul web).
La normativa, spesso disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni, in questi anni ha portato ad una crescita qualitativa dei siti web, con casi di eccellenza anche a “costo zero” (uno fra tutti, il progetto Porte aperte sul Web delle scuole della Lombardia, coordinato da Alberto Ardizzone).
Il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ha dedicato un sito web all’argomento, ha erogato formazione qualificata e ha effettuato un monitoraggio dei siti delle Pubbliche Amministrazioni Centrali. Tutto questo sino al mese scorso.

Cosa sta cambiando?
Il CNIPA ha recentemente elaborato una nuova struttura che presenta almeno due preoccupanti modifiche dal punto di vista dell’e-inclusion [e-inclusion sta per “uguali opportunità da parte di tutti nell’accesso delle risorse digitali, N.d.R.], argomento fino a poco tempo fa di forte interesse, vista la considerazione riscossa dai rappresentanti del CNIPA stesso agli appositi tavoli della Commissione Europea.
Che dire infatti del declassamento dell’Ufficio Accessibilità a Sezione Accessibilità? (Per chi è meno competente, un’unità organizzativa diretta da un dirigente è ora un’unità organizzativa di rango inferiore cui è preposto un funzionario).
E che dire della scomparsa, dalle posizioni di staff alla Direzione Generale, della Segreteria Tecnico-Scientifica? Quest’ultima, istituita nel luglio del 2003 a supporto della Commissione Interministeriale Permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate (Commissione ICT-Categorie Svantaggiate), ha di fatto svolto, nel tempo, la funzione di punto di riferimento per quanti fossero interessati al problema delle categorie svantaggiate e dell’impiego delle ICT a loro favore [l’ICT è la tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione, N.d.R.].
Roberto Scano, presidente di IWA ItalyAi suoi tavoli di lavoro sono stati contemperati interessi di associazioni di categorie spesso rispondenti alle richieste contrapposte dei propri rappresentati; sono stati definiti i requisiti di accessibilità dei siti web, dei PC, degli ambienti operativi ecc. ecc., ispirandosi alle norme, agli standard, alle direttive della Comunità Europea e alle raccomandazioni internazionali; sono state elaborate le metodologie di valutazione dell’accessibilità, quelle di monitoraggio, i requisiti di accessibilità dei libri di testo, i contenuti dei corsi di formazione per dipendenti pubblici. Il tutto in un clima di consenso e di grande collaborazione delle trentaquattro organizzazioni chiamate a farne parte.
La logica che sconcerta è che in un contesto caratterizzato da grossi richiami a livello internazionale sull’e-inclusion e sull’impiego delle ICT a favore della categorie svantaggiate, al CNIPA non si modifica per fare meglio, ma si modifica per non fare più nulla, senza preoccuparsi di chi debba svolgere quelle funzioni: si è erogata formazione con grande soddisfazione degli utenti; ora al CNIPA non si farà più formazione, ma non si sa chi la farà o non si sa come qualcun altro la potrà fare.
Grazie alle “intuizioni manageriali” del CNIPA, dunque, l’accessibilità sta implodendo e viene affidata solo alla buona volontà degli utenti pubblici o privati.

Ma tutti fanno il loro dovere?
La situazione attuale è ancora più preoccupante. In molti casi, infatti, vi sono delle chiare non applicazioni della normativa anche in relazione ad obblighi non riferibili esclusivamente all’applicazione dei requisiti tecnici.
Di seguito alcuni esempi, citando direttamente dalla Legge 4/04.

Articolo 6, comma 1:
«La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3».
Ebbene, non risulta ad oggi alcuna procedura che consenta ai privati di ottenere il cosiddetto “bollino di conformità”. Mentre quindi le Pubbliche Amministrazioni possono autocertificarsi (e al CNIPA è consentita solo la facoltà di consegnare l’autorizzazione all’uso del logo), il privato, invece, non può utilizzare un logo pensato proprio per il riconoscimento delle best practices [“migliori prassi”] da parte di soggetti non destinatari della Legge.

Articolo 7, comma 1: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
[…] h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale».
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano mai stati definiti gli obiettivi di accessibilità.

Articolo 8, comma 1: «Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive».
Non risulta che dal 2004 ad oggi siano state inserite le materie di accessibilità nei programmi formativi.

Donna con disabilità al computerIn relazione poi al DPR 75/05 (Decreto di attuazione della Legge 4/04), lo stesso prevedeva, all’articolo 9, comma 3, che «le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto».
Ad esclusione di qualche regione virtuosa, non risulta applicazione di quanto suddetto.
Sempre l’articolo 9 (comma 2) prevedeva che «Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione».
Anche di questa fase non risultano azioni degne di nota.

Un futuro incerto, ma…
Come si potrà notare, è necessario che chiunque abbia dei compiti specifici previsti dalla Legge debba assumersi le proprie responsabilità, ricordando che vi sono normative (come ad esempio la Legge 67/06, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) che consentono a qualsiasi cittadino discriminato dall’inaccessibilità dei servizi di rivolgersi al tribunale per la rimozione della “barriera digitale”, con indennizzo dei danni (anche morali).
E, come se non bastasse, arriva altra benzina sul fuoco. Infatti, tutto ciò accade – non bastando i problemi del web – mentre viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 136 del 12 giugno 2008, a firma dei ministri Nicolais, Fioroni e Mussi [del precedente Governo Prodi, N.d.R.], che stabilisce le regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Tale Decreto definisce in modo preciso le caratteristiche funzionali che dovranno avere i libri didattici accessibili.
Oltre all’importanza di questo passo fondamentale verso l’accessibilità, all’articolo 2, comma 2 il Decreto n. 136 prevede che «Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati A e B al decreto stesso”.
Cosa significa? Significa che qualsiasi soluzione e-learning [attività formativa erogata tramite le tecnologie, N.d.R.] nelle scuole, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, dovrà essere conforme ai ventidue requisiti declinati nell’Allegato A del citato Decreto dell’8 luglio 2005 e anche ai requisiti di usabilità (previsti dalla verifica soggettiva).
È senz’altro un passo di civiltà, che necessita però di un adeguamento dei requisiti tecnici. Questi ultimi, infatti (Allegato A del Decreto 8 luglio 2005) si riferiscono a norme tecniche e/o specifiche tecniche attualmente in vigore e – nel nostro caso – si riferiscono alla versione stabile delle W3C WCAG (versione 1.0, risalenti al 1999). A breve saranno disponibili delle nuove linee guida ed è pertanto necessario che venga ricostituito un gruppo di lavoro tecnico – a questo punto a diretta emanazione del ministro per la Funzione Pubblica – che coinvolga i soggetti attivi nel campo della definizione delle specifiche di accessibilità, con rappresentanti dei Ministeri competenti. Solo in questo modo sarà possibile garantire l’erogazione di e-learning accessibile e conforme al Decreto, nonché la fornitura di applicazioni web interattive (“Web 2.0”) accessibili, ovvero potremo garantire il diritto all’accesso alle applicazioni presenti nel web prodotte con le nuove specifiche per lo sviluppo di interfacce accessibili e fruibili anche tramite tecnologie assistive.

Conclusioni
Dopo tutto questo chiunque getterebbe la spugna dicendo: per l’ennesima volta l’Italia passa dalle stelle alle stalle… Ma in questo caso è un dovere di chiunque operare per garantire che ciò che stiamo portando avanti da anni – ovvero l’idea secondo cui l’accessibilità è un principio di sviluppo e non un “plug-in” da vendere al cliente [il plug-in è un programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne le funzioni, N.d.R.] – non venga accantonato a causa di mancata competenza e di errate scelte organizzative di qualchesia ente.
La costituzione di un gruppo di lavoro dedicato (e le deleghe del ministro della Funzione Pubblica e dell’Innovazione Brunetta consentono la creazione di tali gruppi tecnici) e il coinvolgimento (come già avvenne nel 2004) di tutti i ministri Il ministro della Funzione Pubblica e dell'Innovazione Renato Brunettainteressati possono realmente essere la soluzione al problema sia della diffusione della cultura dell’accessibilità (pensiamo ad esempio all’insegnamento dell’accessibilità all’interno delle ore di educazione civica…), sia della creazione di soluzioni accessibili; ed è fondamentale che questo avvenga in tempi brevi e che l’attività dell’ufficio si estenda anche alla tematica dei libri accessibili.
Tra le tante iniziative da intraprendere per non fallire completamente gli obiettivi della Conferenza di Riga [“ICT for an Inclusive Society Conference“, Riga, Lettonia, 11-13 giugno 2006, N.d.R.], ve n’è una che forse è la più importante: allocare diversamente la Commissione ICT-Categorie Svantaggiate, in modo che non si debba offrire l’occasione, a chi gestisce solo in base alla forma e non considera la sostanza, ad ogni caduta di governo, di rendere di fatto inutilizzabile un organismo interministeriale definito “permanente” che è costretto a procedere a singhiozzo mentre tratta di categorie svantaggiate e di impiego delle ICT, argomenti e materie in forte evoluzione che richiedono un costante presidio.
E intanto la Commissione Europea ha promosso, il 2 luglio, una consultazione pubblica sull’accessibilità dei siti web e degli altri strumenti per la e-Accessibilità [si legga a tal proposito, in questo stesso sito, il testo intitolato L’accessibilità della rete valutata dai cittadini, disponibile cliccando qui, N.d.R.], invitando i cittadini europei ad esprimere la loro opinione relativamente a ulteriori provvedimenti da adottare per migliorare l’accessibilità dei siti internet in Europa, a partire da quelli delle Amministrazioni Pubbliche.
Al ministro Brunetta, per altro impegnato nella Conferenza dei Ministri della e-inclusion a Vienna il 30 novembre prossimo, l’invito a porre rapidamente rimedio a queste problematiche, facilmente risolvibili con il buon senso e la volontà di non discriminare.

*Presidente di IWA Italy (International Webmasters Association). Testo già pubblicato da «Punto Informatico» e qui ripreso per gentile concessione.

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