La Convenzione deve segnare l’inizio di una nuova cultura

Una cultura che coincida con una forma di concreta collaborazione con le Regioni, i Comuni e quanti altri siano coinvolti nella predisposizione e nell'erogazione di servizi, oltre che nella promozione e nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Se ne parlerà il 18 marzo a Bari, in un pubblico incontro cittadino al quale sono stati invitati amministratori, parlamentari, organizzazioni sociali, rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro, della cultura, del tempo libero, degli urbanisti e dei servizi. Cogliamo anche l'occasione per continuare a proporre ai lettori altri articoli della Convenzione, riguardanti rispettivamente le statistiche, la cooperazione internazionale e - particolarmente importanti - l'applicazione, il monitoraggio e il Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità

Parteciperà anche il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola all'incontro di Bari del 18 marzo sulla Convenzione ONUAmministratori, parlamentari, organizzazioni sociali, mondo della scuola, del lavoro, della cultura, del tempo libero, degli urbanisti, dei servizi: tutti àmbiti i cui rappresentanti sono stati invitati per mercoledì 18 marzo a Bari (Aula Consiliare del Comune, ore 17), in occasione dell’incontro sul tema Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: diritti civili, dignità umana, pari opportunità da semplici princìpi a garanzie da affermare, promosso da Idea Puglia ONLUS (Associazione per l’integrazione sociale, l’informazione e la tutela dei diritti delle persone disabili e anziane) e dal Movimento Rinnovamento Democratico (Movimento disabili visivi, pluriminorati e loro famiglie a tutela dei diritti, per il rinnovamento e la democrazia).

«Con questo incontro – spiega Michele Lastilla, presidente di Idea Puglia e coordinatore di Rinnovamento Democratico – non vogliamo semplicemente celebrare un atto e un evento di importanza universale, come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che riguarda ben 650 milioni di persone nel mondo. Quest’ultimo Trattato, infatti, dopo la ratifica del Parlamento Italiano, il 24 febbraio scorso, segna anche, per il nostro Paese, l’inizio di una nuova cultura e di un profondo cambiamento nella politica del welfare, in particolare intorno alla disabilità e nelle risposte da fornire ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità e delle le loro famiglie. Nostro obiettivo per il 18 marzo è dunque cercare di indicarne la direzione secondo i princìpi della Convenzione, inaugurando una conseguente nuova forma di collaborazione con le Regioni, i Comuni e quanti sono coinvolti nella predisposizione e nell’erogazione di servizi, oltre che nella promozione, nella tutela e nella garanzia dei diritti delle persone con disabilità».

Autorevoli e noti le figure che hanno già confermato la loro presenza, vale a dire il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, il sindaco di Bari Michele Emiliano, l’assessore alla Solidarietà della Regione Puglia Elena Gentile, l’assessore al Welfare del Comune di Bari Susi Mazzei e, sul fronte dell’associazionismo, il presidente della FISH Puglia (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) Vincenzo Falabella, che è anche componente della Commissione Regionale Politiche Sociali. (S.B.)

Per ulteriori informazioni: tel. 080 5563992 – 334 3819705, ideapuglia@ideapuglia.org – michele.lastilla@tiscali.it.

Continuiamo a rileggere la Convenzione*
Articolo 31 – Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.

Articolo 34 – Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea Generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.
– La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità, disponibile cliccando qui.
– Crescono in Lombardia le adesioni alla Convenzione, disponibile cliccando qui.
– Gran Bretagna verso la ratifica della Convenzione, con qualche riserva, disponibile cliccando qui.

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