Manovra correttiva e persone con disabilità: un’analisi

di Carlo Giacobini
Nonostante non sia ancora stato pubblicato il testo ufficiale della Manovra Finanziaria Correttiva approvata il 25 maggio scorso, tentiamo una prima analisi - pur passibile di modifiche nelle prossime ore e nei prossimi giorni - rivolta segnatamente all'articolo 10 del Decreto Legge ("Riduzione della spesa in materia di invalidità"), che tanto sta facendo discutere. Assegno mensile, revisioni, responsabilità penale dei medici, falsi invalidi e scuola, i temi da noi affrontati

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi presentano il 26 maggio la Manovra Finanziaria CorrettivaÈ quanto meno singolare che a tre giorni dall’approvazione (25 maggio) in Consiglio dei Ministri del Decreto Legge contenente la Manovra Correttiva (che «l’Europa ci chiede»), non sia ancora stato pubblicato il testo ufficiale di quanto approvato. Manca quindi la trasparenza indispensabile in democrazia. Questa nostra prima analisi, dunque, si basa su testi non ufficiali e quindi è passibile di modifiche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
In ogni caso la Manovra approvata dal Consiglio dei Ministri ha ancora parecchia strada da percorrere prima di diventare una legge. Oltre infatti alle modificazioni del Decreto Legge in sede di conversione definitiva del Parlamento, sono prevedibili emendamenti da parte dello stesso Governo sul testo che ha già approvato. Un meccanismo che la dice lunga sulle “prassi decisionali” e sul rispetto delle procedure. In ogni caso attualmente il testo licenziato è all’esame dell’Ufficio Giuridico della Presidenza della Repubblica. Da parte di quest’ultimo potrebbero essere espunti i provvedimenti ritenuti non avere carattere di necessità e urgenza, come richiesto da un Decreto Legge. In tal caso queste parti potrebbero essere contenute in un successivo, eventuale Disegno di Legge.
Non torniamo nemmeno sull’argomento – già trattato ampiamente su questo sito – della campagna di stampa e delle dichiarazioni spesso infondate sulle invalidità civili, che hanno preceduto, accompagnato e seguito l’approvazione delle Manovra. Vediamo piuttosto quali sono le novità che riguarderebbero gli invalidi civili, se il testo diventasse definitivamente legge. Va subito detto che è rientrata la preoccupante ipotesi di condizionare la concessione dell’indennità di accompagnamento al reddito. L’articolo 10 (del testo non ufficiale) è quello che tratta di Riduzione della spesa in materia di invalidità.

Invalidi parziali
Attualmente l’assegno mensile di assistenza viene concesso agli invalidi civili parziali (dal 74 al 99% di invalidità accertata), di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età. Per ricevere l’assegno sono previste altre due condizioni: risultare inoccupati e iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95. Un limite molto basso, quindi. Il combinato di queste condizioni comporta infatti che la concessione di quella prestazione sia piuttosto limitata. L’importo dell’assegno è di 256,67 euro mensili (cifra per il 2010) per un totale annuo di 3336,71 euro.
La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno: sarà elevata all’85% a partire dal primo giugno 2010 e sarà applicata solo alle nuove domande. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione.
Con questa disposizione non si colpiscono i disabili “più gravi”, ma sicuramente quelli che attualmente hanno meno tutele, meno garanzie. Persone escluse dal mondo del lavoro e comunque con un reddito personale bassissimo, già sottoposte a requisiti molto stringenti. Per intenderci: una persona con l’80% di invalidità, disoccupata e priva di reddito, dal 1° luglio non avrà diritto all’assegno mensile di assistenza, a meno che non ne sia già in possesso. Si tratta di un danno notevole per i singoli, senza un effettivo impatto positivo sui bilanci dello Stato.
Facciamo due conti. Nel 2009 i titolari di assegno mensile di assistenza erano 273.726, la percentuale richiesta 74-99%, l’importo mensile 256, quello annuale 3.328. Dal primo giugno 2010 si eleva la percentuale minima all’85%. Supponiamo per assurdo che – di punto in bianco – ci siano 50.000 nuovi casi in un anno (cioè oltre il 20% dell’attuale universo) e che a tutti questi casi venga riconosciuta un’invalidità inferiore all’85%. In questa ipotesi il risparmio sarebbe di 166.400.000 euro (50mila x 3.328 euro). Ovviamente non è pensabile che le domande siano 50.000: negli ultimi anni, infatti, si sono registrati mediamente fra i 10 o 15.000 nuovi casi l’anno. Non è credibile nemmeno che tutte le percentuali di invalidità riconosciute siano inferiori al 85%. Quindi 166 milioni non sono raggiungibili neanche lontanamente.
Vedendo gli incrementi degli assegni degli ultimi anni, si può pensare realisticamente ad un numero vicino a 15.000 e dobbiamo supporre che comunque una parte di questi abbia i requisiti per superare l’85% di invalidità. Ad essere pessimisti (od ottimisti), quindi, possiamo pensare che vengano escluse 10.000 persone in forza delle nuove regole. Se questo è vero, il risparmio annuo sarebbe di 33.280.000 euro. Una miseria per lo Stato, una batosta per i Cittadini.

Revisioni
Il secondo comma dell’articolo 10 estende l’istituto della “rettifica per errore” – già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro – anche alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa). Questo significa che l’INPS potrà rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione. L’INPS potrà procedere alla rettifica esattamente entro un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente.
In primo piano ruota di una carrozzina. Sullo sfondo altre persone con disabilitàQuesta disposizione consente un’ancora maggiore copertura normativa ai controlli, ma pone anche un dubbio giuridico di non poco conto rispetto all’efficacia della Legge 80/06  che ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti – inclusi coloro i quali siano affetti da sindrome da talidomide – che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con la nuova disposizione si concede sostanzialmente la possibilità all’INPS di aggirare quella norma – già vacillante alla prova dei fatti – di tutela delle disabilità più gravi.

Responsabilità penale dei medici
Il Decreto rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni. Le nuove disposizioni riguardano i medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Se quei trattamenti economici vengono revocati per «accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari», il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro. Egli è inoltre obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché il danno all’immagine subìta dall’Amministrazione. E ancora, gli organi organi competenti alla revoca (Commissioni di Verifica) sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei Conti per eventuali azioni di responsabilità. Quindi, in ogni caso, i medici vengono “segnalati” alla Corte dei Conti.
La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto (si tratta di “penale”) comporta, per il medico, la radiazione dall’albo e – se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale – il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Falsi invalidi
500.000 verifiche
entro la fine del 2012: le effettuerà l’INPS che già ha gestito il piano straordinario nel 2009 con 200.000 controlli sulle singole posizioni degli invalidi civili. Quindi, fra il 2009 e il 2012 saranno state controllate 700.000 persone. Un’operazione amministrativa imponente oltre che onerosa.
L’operazione di controllo straordinario si aggiunge alle consuete attività di verifica che l’INPS dal 2004 effettua su tutti i verbali emessi dalle Aziende USL.

Handicap e scuola
Infine qualcosa anche sulla scuola. Il Decreto Legge fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nelle certificazioni di “alunno con handicap” se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap. L’accertamento deve tenere conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo riferimento generico alluda all’ICD (Classificazione internazionale delle malattie) o all’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito.
Novità anche per il PEI.  Il PEI – Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato – è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità: esso evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e impone delle responsabilità. Prevede sia interventi di carattere scolastico che altre misure finalizzate alla socializzazione e alla riabilitazione dell’alunno. Il PEI viene redatto ogni anno dagli operatori che seguono l’alunno e può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze.
Ebbene, il Decreto precisa che nel PEI deve essere «compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».

Sui temi trattati nel presente testo, suggeriamo anche la lettura – sempre nel nostro sito – di: Il trucco dei falsi invalidi, disponibile cliccando qui; Dunque sono i disabili a «bloccare la competitività»: complimenti Ministro!, disponibile cliccando qui e Tutte quelle persone con sindrome di Down che rischiano di restare senza reddito, disponibile cliccando qui.
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