Sono passati alcuni mesi dall’approvazione della Legge 122/10, che ha convertito il noto Decreto Legge 78/10, la cosiddetta “Manovra Finanziaria Correttiva”.
Come sarà ormai ben noto a chi segue il nostro sito, nelle settimane precedenti all’approvazione venne presentato un emendamento di origine governativa che tentò di modificare i criteri per la concessione dell’indennità di accompagnamento. A ciò seguì la protesta a dir poco accesa da parte delle associazioni appartenenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), culminante in una grande manifestazione il 7 luglio a Roma, parallela alla serrata discussione in Commissione Bilancio del Senato, al termine della quale quell’emendamento venne ritirato (se ne legga cliccando qui).
Ora l’INPS – con una comunicazione interna del 20 settembre scorso, inviata dal Direttore Generale a tutti i propri Dirigenti Regionali – ha fornito le Linee Guida operative in invalidità civile – elaborate con il contributo del Coordinamento Medico Legale – che forniscono anche indicazioni relative ai requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento.
Ebbene, secondo una nota del Servizio HandyLex.org, «dalla lettura di quelle Linee Guida non appare forzato rilevare forti similitudini con i princìpi e le indicazioni contenuti nell’emendamento cassato già in sede referente dal Parlamento, pur avendo quel documento un effetto di notevole entità, costituendo il riferimento operativo cui i medici INPS si dovranno attenere nella valutazione dell’invalidità civile. In tal senso è opportuno ricordare anche che, grazie all’articolo 20 della Legge 102/09, “In ogni caso l’accertamento definitivo [dell’invalidità, N.d.R.] è effettuato dall’INPS”. Quindi, all’atto pratico, quelle indicazioni interne dell’INPS finiranno per essere prevalenti sulle stesse disposizioni di legge interpretate dall’Istituto».
Alla questione HandyLex.org dedica un ampio approfondimento (raggiungibile cliccando qui), ove ripercorre l’intera storia della stessa indennità di accompagnamento (che venne introdotta con la Legge 18/80), soffermandosi poi sui mesi “caldi” dell’estate scorsa, precedenti al ritiro del citato emendamento.
A quell’approfondimento naturalmente rimandiamo, limitandoci a riprendere le inquietanti conclusioni cui giunge il portale che si occupa di legislazione sulla disabilità e in particolare un esempio concreto: «Sempre nei limiti degli esempi – si scrive – una persona con disabilità intellettiva, assolutamente incapace di uscire autonomamente da casa propria, di prendere un autobus, di comprarsi un panino, potrebbe ottenere comunque un punteggio di alta autonomia negli atti quotidiani elementari, se si veste, si lava e mangia da solo e se controlla gli sfinteri». E ciò comporterebbe, «nella linea interpretativa dell’INPS», che egli «sarebbe escluso dalla concessione dell’indennità di accompagnamento».
«L’applicazione di queste interpretazioni dell’INPS – conclude dunque la nota di HandyLex.org – che non appaiono sufficientemente corroborate da basi normative o giurisprudenziali, oltre a sovrapporsi a quanto il Legislatore non ha voluto approvare nel luglio scorso, verosimilmente genereranno una nuova ondata di contenziosi». (S.B.)