Sono estremamente preoccupanti le motivazioni contenute in alcune Sentenze pronunciate il 24 giugno scorso dalla Sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia (932/11, 933/11, 936/11 e 938/11), in ambito di compartecipazione alla spesa dei servizi socioassistenziali da parte dei Cittadini con disabilità e delle loro famiglie, perché possono avere conseguenze disastrose per le persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza, ovvero oltre un milione di nostri concittadini. Vediamo perché.
1.
Per quanto concerne le Sentenze 932/11, 933/11 e 938/11, dette motivazioni sono erroneamente fondate sulla mancata emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall’articolo 3 (comma 2 ter) del Decreto Legislativo 109/98, come risulta modificato dal Decreto Legislativo 130/00.
Al riguardo si osserva che il Decreto Legislativo 130/00 reca la data del 3 maggio 2000 e in quel periodo il Parlamento stava discutendo la Legge 328/00 di riforma dell’assistenza. Giustamente, quindi, il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore aveva ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», visto che della questione se ne stava occupando il Parlamento, per la definizione di una legge che riguardava anche le finalità succitate.
Reca dunque la data del 9 novembre 2000 la Legge 328/00, i cui articoli 14 (Progetti individuali per la persona disabile), 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti) e 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza».
Sempre nella Legge 328/00 è inserito anche l’articolo 25, così redatto: «Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130». Risulta pertanto evidente che i Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della 328/00) hanno giustamente ritenuto opportuno di non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza». Infatti, detto Decreto non poteva che ripetere le succitate norme della Legge 328/00. Ne consegue, pertanto, che il decreto amministrativo in oggetto è stato sostituito dall’intera Legge 328/00.
2.
In merito poi alla Sentenza 936/11, è singolare l’omessa presa in considerazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 109/98 (come modificato dal Decreto Legislativo 130/00), in cui è precisato in modo incontrovertibile che «la valutazione della situazione economica del richiedente [le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, N.d.R.] è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza» e che «fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica». Infatti, nella Sentenza in oggetto non è stato considerato che «il sig. Xxx Xxx è figlio NON convivente».
Si segnala altresì che i rapporti fra i congiunti – compresi quelli di natura economica (nella Sentenza si fa riferimento all’articolo 438 del Codice Civile), sono una materia di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi della lettera l) del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Pertanto, a nostro avviso, non si comprendono i motivi in base ai quali la Sentenza 936/11 del TAR di Brescia imponga obblighi al figlio addirittura non convivente.
3.
Nelle Sentenze in oggetto viene affermato che, prevedendo i Decreti Legislativi 109/98 e 130/00 «criteri differenziati e aggiuntivi di selezione dei destinatari degli interventi», i Comuni avrebbero il potere di «distinguere, nell’ambito dei soggetti che maggiormente hanno bisogno di assistenza tra coloro che hanno comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti e chi tale fonte non ha».
In realtà, il primo comma dell’articolo 3 dei succitati Decreti Legislativi prevede che «gli enti erogatori […] possono prevedere […] criteri ulteriori di selezione dei beneficiari [grassetto nostro, N.d.R.]», disposizione estremamente diversa, anzi opposta, da quella contenuta nella Sentenza in oggetto e sopra trascritta. Infatti, se i criteri sono selettivi, non possono certamente essere aggiuntivi.
Pertanto, in base ai Decreti Legislativi 109/98 e 130/00, gli enti erogatori hanno solamente la possibilità di selezionare i beneficiari e cioè di ridurre il numero dei soggetti ai quali richiedere le contribuzioni oppure di emanare norme più favorevoli per gli assistiti.
D’altra parte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 riguardante i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della Legge 289/02 (Finanziaria per il 2003), riconosce identici diritti alle prestazioni a tutti i Cittadini, senza mai far riferimento alle condizioni economiche dei soggetti interessati e dei congiunti delle persone colpite da handicap o da malattie invalidanti e da non autosufficienza. Inoltre, dette norme definiscono la ripartizione delle spese relative alle prestazioni socio-sanitarie, stabilendo le quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale, degli utenti e dei Comuni, senza mai far riferimento ai congiunti degli assistiti.
Conclusioni
In ogni caso tali Sentenze del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, non modificano (né potevano farlo) l’importantissima sentenza del Consiglio di Stato 1607/11 del 15 febbraio di quest’anno (depositata in Cancelleria il 16 marzo), in cui viene stabilito che l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito («soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente»), contenuta nei Decreti Legislativi 109/98 e 130/00, «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi [grassetti nostri, N.d.R.]».
Ne consegue che sono ancora presenti tutte le condizioni necessarie per ottenere il rispetto delle leggi vigenti e per mantenere i positivi risultati ottenuti in questi anni, dove, come in Piemonte, ci si è adoperati per l’effettivo riconoscimento dei diritti stabiliti dalle leggi vigenti.
*Fondazione Promozione Sociale di Torino.