Avevamo raccontato anche nel nostro sito – circa un anno e mezzo fa (se ne legga cliccando qui) – la vicenda del giurista svizzero Andreas Perez che nell’autunno del 2009, dovendo recarsi da Ginevra a Berlino per motivi professionali e con il biglietto acquistato via internet, si era recato al check-in della compagnia aerea easyJet. Quest’ultima, però, si era rifiutata di imbarcarlo, affermando che «un viaggiatore che si sposta in sedia a rotelle deve, per ragioni di sicurezza, essere seguito da un accompagnatore». Perez si era dunque visto costretto a trovare una persona tra i passeggeri disposta a fargli da accompagnatore, senza per altro che la compagnia avesse verificato se tale persona – in caso di pericolo – potesse essere in grado di soccorrerlo. Né la compagnia aveva tenuto conto del fatto che lo stesso Perez è una persona molto sportiva, che aveva già partecipato a varie maratone in carrozzina.
Successivamente, al momento del volo di rientro, da Berlino a Ginevra, si era ripresentata la stessa situazione, dopodiché, essendo andati a vuoto numerosi tentativi di ottenere risposte convincenti da parte di easyJet, nel settembre del 2010 il giurista, insieme a Integration Handicap – organizzazione non governativa che gestisce il Centro Égalité Handicap, specializzato nelle questioni legate ai diritti di parità delle persone disabili -, si era rivolto all’UFAC (l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile, “l’ENAC svizzero”), presentando un’azione davanti al Tribunale Civile Ginevrino nei confronti della compagnia aerea e invocando la Legge Federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (la LDis, consultabile cliccando qui), che si applica alle prestazioni accessibili al pubblico fornite da imprese concessionarie come easyJet. Una norma – affine alla Legge italiana 67/06 – la quale prevede tra l’altro che la prestazione di trasporto debba essere accessibile senza difficoltà alle persone con disabilità.
Ebbene, qualche settimana fa, esattamente il 22 dicembre scorso, è arrivata da parte dell’UFAC una chiara decisione di principio che, come si legge in una nota di Égalité Handicap, «potrebbe espletare effetti anche al di là della frontiera svizzera». La pratica di esyJet Switzerland nei confronti delle persone in carrozzina è stata infatti ritenuta contraria alla Legge LDis, talché se pure «sulla base del principio della sicurezza del traffico, a seconda delle circostanze, è possibile autorizzare una persona a viaggiare unicamente se è accompagnata, per contro non può essere chiesto sistematicamente a una persona con disabilità di viaggiare con un accompagnatore e le imprese dei trasporti aerei hanno il dovere di esaminare i singoli casi e di verificare in quale misura la sicurezza del traffico giustifica l’obbligo di essere accompagnati».
Considerato per altro che oggi easyJet ha abbandonato quella prassi sistematica nei confronti delle persone con disabilità, l’UFAC ha rinunciato, nel caso specifico, ad ordinare l’eliminazione della disparità di trattamento.
«Il Centro della DOK [Conferenza delle Organizzazioni dell’Aiuto Privato delle Persone con Disabilità, N.d.R.], specializzato nella promozione della parità di diritti delle persone con disabilità e che ha seguito il caso a nome di Integration Handicap e di Andreas Perez e il Consiglio di Égalité Handicap – si legge nella citata nota – salutano positivamente la decisione dell’UFAC, che ha riconosciuto la disparità di trattamento delle persone in carrozzina, pretendendo parallelamente dalle compagnie aeree una procedura differenziata nel caso di passeggeri con disabilità».
Da dire, in conclusione, che la questione relativa a chi deve sopportare i costi nel caso in cui la persona con disabilità sia oggettivamente tenuta a farsi accompagnare non è stata esaminata nella decisione. Secondo il Centro e il Consiglio di Égalité Handicap, tali costi dovrebbero però essere chiaramente assunti dalle compagnie aeree – secondo il principio della proporzionalità -, considerato il loro obbligo di adattare le proprie prestazioni di trasporto alle necessità delle persone con disabilità. (Stefano Borgato)
Ricordiamo che delle questioni riguardanti i voli aerei delle persone con disabilità (nell’Unione Europea), il nostro sito si è ampiamente occupato, seguendo anche passo dopo passo l’iter del Regolamento Europeo CE 1107/06 e valutandone poi l’impatto.
A tal proposito segnaliamo in particolare il dossier in due parti, curato da Gabriele Favagrossa, esperto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), intitolati Aerei e disabilità: come agire per ovviare ai limiti del Regolamento Europeo (cliccare qui) e Aerei e disabilità: la qualità dell’assistenza (cliccare qui).