Già da parecchio tempo anche il nostro sito si occupa della cosiddetta questione del “diritto alla riserva” (se ne legga ad esempio un nostro recente contributo cliccando qui), arrivata anche in Parlamento, ma senza finora trovare soluzioni soddisfacenti. Si tratta in sostanza del problema riguardante in particolare quei lavoratori precari della scuola che attendono il riconoscimento della “riserva” – come previsto dalla Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) – anche negli anni intermedi tra un aggiornamento di graduatoria e il successivo. Oggi, infatti, essi possono far valere il nuovo diritto acquisito solo per trenta giorni ogni triennio, come se ci fossero dei “tempi giusti” per ammalarsi e far valere i propri diritti, ciò che rende di fatto la Legge 68/99 una norma che funziona “a intermittenza”.
Particolarmente interessante, in tal senso, ci sembra l’intervento degli avvocati Massimo Pistilli e Stefania Reho, in risposta a una Lettrice, pubblicato dalla testata «OrizzonteScuola.it» e segnalatoci dal Comitato Spontaneo Diritto alla Riserva (dirittoallariserva@gmail.com). Ne riprendiamo qui di seguito un ampio estratto, ringraziando per la concessione e ricordando che il testo integrale si può leggere cliccando qui.
Il Ministero dell’Istruzione è forse l’unico datore di lavoro (certamente uno dei pochissimi) che pretende di subordinare la concessione delle precedenze di cui alla Legge 68/99 a delle graduatorie (salvo poi, assai singolarmente, non pretendere lo stesso per i benefìci di cui alla Legge 104/92, nonostante – da questo limitato punto di vista – i presupposti dogmatici siano esattamente gli stessi).
L’errore – di concetto – è ragionare come se i requisiti per beneficiare delle precedenze di cui alla Legge 68/99 fossero titoli (e così, infatti, vengono non solo impropriamente, ma erroneamente chiamati: titoli di precedenza). Sono invece condizioni soggettive la cui titolarità in capo al soggetto è del tutto indipendente da eventuali graduatorie e non può perciò essere influenzata dal momento di formazione delle graduatoria, ma soltanto dal momento in cui alla singola assunzione si proceda (che sia a tempo indeterminato o a termine).
In altri termini, può trattarsi delle varie graduatorie permanenti ad esaurimento, come perfino delle graduatorie del concorso ordinario; in esse il lavoratore interessato dev’essere soltanto collocato, nella posizione cui ha merito.
Dal momento, quindi, in cui si perfezionano i requisiti per il diritto alla precedenza (invalidità superiore al 45% e stato di disoccupazione certificato dall’iscrizione nelle liste del collocamento mirato), un minuto dopo il lavoratore ha diritto a fruire delle precedenze.
Pertanto non conta che il lavoratore sia già malato al momento dell’iscrizione o della formazione della graduatoria; nel caso del concorso ordinario, la relativa graduatoria può essere stata perfezionata anche molti anni prima della proposta di contratto (in quel caso necessariamente a tempo indeterminato).
E di qui si comprende agevolmente come sarebbe del tutto privo di senso logico elementare pretendere che una persona con disabilità da anni, collocata in graduatoria dopo una persona divenuta invalida in epoca recente, possa essere preferita a quest’ultima, per il solo fatto (del tutto casuale e insignificante) del momento in cui la graduatoria è redatta.
Ogniqualvolta il datore di lavoro pubblico dovrà dar corso a un’assunzione ricompresa nel 7% di posti riservati alle “categorie protette”, dovrà quindi scorrere la graduatoria, prelevando il primo lavoratore in possesso dei requisiti soggettivi in quel momento. L’Amministrazione può concordare o meno, cambia davvero poco…, dato che le possibilità di evitare una soccombenza nel giudizio che seguirebbe sono – per l’Amministrazione stessa, ovviamente – prossime al lumicino…
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