Stiamo cercando di far capire a tutti che l’ovovia non renderà accessibile quel ponte: questo il titolo del nostro più recente contributo sul Ponte della Costituzione di Venezia (lo si legga cliccando qui), la discussa opera progettata dal celebre architetto spagnolo Santiago Calatrava. Un testo dove avevamo riferito dei più recenti sviluppi riguardanti in particolare proprio l’ovovia, ovvero quella sorta di cabina che dovrebbe percorrere la struttura sul Canal Grande di Venezia, trasportando carrozzine e persone con ridotta mobilità.
«Una pezza posticcia», l’aveva definita in quell’occasione Giulio Nardone, presidente dell’Associazione Disabili Visivi (ADV), a nome della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e in ogni caso un intervento che non sanerà minimamente la discriminazione presente in un’opera di architettura contemporanea famosa in tutto il mondo, ma “nata come inaccessibile”.
Si tratta di un concetto alla base anche di alcune vertenze legali sostenute dalla stessa FISH, come il ricorso per violazione della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), presentato al Tribunale Civile di Milano dall’avvocato Domenico Molinero, persona con disabilità.
Ebbene, tali argomentazioni non sono state per nulla recepite dallo stesso Tribunale Civile di Milano, che in una recente Ordinanza (la si legga integralmente cliccando qui) ha respinto il ricorso dell’avvocato Molinero, il quale aveva chiesto che il nuovo ponte sul Canal Grande a Venezia fosse dichiarato inagibile, almeno fino a quando non fosse stata assicurata la possibilità di accedere liberamente alla sommità pianeggiante della struttura, in quanto i cento gradini di essa impediscono alla sua carrozzina di percorrerlo e lo discriminano rispetto a chi non ha problemi di mobilità.
Significativa in tal senso la conclusione del provvedimento firmato dal giudice Serena Baccolini, che capovolge in sostanza quanto da noi sempre sostenuto su queste colonne. «Il dispositivo traslante [l’ovovia, N.d.R.] in fase di esecuzione – si legge infatti nel provvedimento – risulta assolvere all’esigenza di consentire ai diversamente abili nelle condizioni del ricorrente la diretta accessibilità al Ponte della Costituzione colmando, con una soluzione rispettosa della loro dignità, gli svantaggi riconducibili a tale condizione così da ristabilire l’uguaglianza con i soggetti che autonomamente possono accedere alla struttura ed evitare in concreto discriminazioni».
Tali argomentazioni vengono decisamente rigettate dalla FISH che, con il conforto del proprio Ufficio Legale, le ritiene «non conformi alla situazione reale e distorsive rispetto alla lettera e allo spirito della normativa vigente».
«Questa Ordinanza – commenta in particolare il presidente della Federazione Pietro Barbieri – è essa stessa un esempio di discriminazione, in quanto conferma la sopravvivenza di quelle barriere mentali che ostacolano una vera e compiuta inclusione sociale alla pari di quelle fisiche. Considerare infatti, come fa il giudice, la famigerata ovovia come un sistema alternativo che sana l’inaccessibilità del ponte, contrasta oltretutto con le caratteristiche tecniche del sistema stesso, che impongono una percorrenza della durata di 15 minuti o addirittura di mezz’ora,a seconda che la cabina si trovi da una parte o dall’altra del canale».
«Né va mai dimenticato – conclude Barbieri – che questa sorta di esposizione a una moderna, anche se tecnologica, “berlina”, lungi dal favorire “le relazioni sociali e la fruizione ambientale”, come stabilito dall’Ordinanza, isola e ghettizza il disabile e viola apertamente e sfrontatamente il principio fondamentale della Progettazione Universale (Universal Design)». (S.B.)
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