L’accomodamento ragionevole non è una concessione a discrezione di chi lo deve attuare, non un modo elegante per dire “contenimento della spesa pubblica”, oppure un “venirsi incontro” quando le risorse scarseggiano: è un diritto verificabile, con criteri scritti nella legge, un percorso per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Vediamo perché e anche come fare rispettare i propri diritti
Immaginate un dipendente con una grave disabilità motoria che lavora in un ufficio comunale. Dopo un peggioramento delle sue condizioni, non riesce più a raggiungere la propria postazione, situata al primo piano, perché l’ascensore è troppo stretto per la sua carrozzina. Il Comune potrebbe limitarsi a dirgli che gli uffici sono quelli e che i lavori di adeguamento richiederanno mesi. Oppure, dopo averlo ascoltato e valutato le sue esigenze, potrebbe trasferire la sua postazione al piano terra, riorganizzando gli spazi e le attività. Ecco, in una scena, cos’è l’accomodamento ragionevole: non un favore, non un compromesso al ribasso, ma un adattamento su misura che rende davvero esercitabile un diritto che altrimenti resterebbe sulla carta.
È un concetto che dal mese di gennaio di quest’anno è tornato centrale nel dibattito pubblico, perché il Decreto Legislativo 62/24 – che ha riformato profondamente il sistema di accertamento della disabilità in Italia – ha portato a compimento la propria attuazione sul territorio nazionale, e insieme ad esso una fitta giurisprudenza degli ultimi due anni ha reso l’accomodamento ragionevole tutt’altro che un’astrazione giuridica.
Cos’è, davvero, l’accomodamento ragionevole
Partiamo da un equivoco molto diffuso. In tanti – anche tra addetti ai lavori – pensano che “accomodamento ragionevole” sia un modo elegante per dire “contenimento della spesa pubblica”, oppure un “venirsi incontro” quando le risorse scarseggiano. Non è così, e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18 del 2009) lo chiarisce da tempo: l’accomodamento ragionevole non serve a limitare un diritto, ma a garantirlo, proprio quando le norme generali non bastano a farlo esercitare pienamente, in condizioni di parità con gli altri.
Il già citato Decreto 62/24, all’articolo 17, ha dato a questo principio una casa precisa nel nostro ordinamento: ha inserito nella Legge 104/92 un nuovo articolo, il 5-bis, in vigore già dal 30 giugno 2024. Il testo lo definisce come le «misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati» che permettono alla persona con disabilità di esercitare un diritto quando la disciplina generale non glielo garantisce, senza imporre a chi deve attuarli un onere sproporzionato o eccessivo.
Due cose contano più di ogni altra:
° È sussidiario, non sostitutivo: l’accomodamento ragionevole non toglie né riduce nulla di ciò che la persona con disabilità ha già diritto a ricevere per legge (prestazioni, servizi, sostegni). Interviene solo dove quel diritto, per il caso concreto, rischia di restare inapplicato.
° È cucito sulla singola persona: non è una misura di sistema – come il docente di sostegno, previsto in generale per tutti gli alunni con disabilità – ma una soluzione pensata per quella specifica persona, in quella specifica situazione.
Vale la pena ricordarlo con chiarezza: secondo la stessa Convenzione ONU, rifiutare un accomodamento ragionevole è, a tutti gli effetti, una forma di discriminazione.
Come si applica: esempi concreti
La teoria prende forma solo con i casi pratici, e qui la letteratura ne offre alcuni istruttivi.
Il caso di una studentessa sorda che deve sostenere un esame universitario orale. L’università ha predisposto le prove secondo modalità uguali per tutti, ma la studentessa non riesce a comprendere le domande formulate oralmente dal docente e chiede quindi all’ateneo di poter sostenere l’esame con il supporto di un interprete della LIS (Lingua dei Segni Italiana), oppure attraverso una modalità scritta equivalente, che consenta di verificare le stesse conoscenze richieste agli altri studenti. Spetta all’università esaminare la richiesta, ascoltare la studentessa e individuare una soluzione adeguata, senza modificare gli obiettivi formativi dell’esame. Non si tratta di concedere un vantaggio, ma di rimuovere un ostacolo che impedisce alla studentessa di esercitare, in condizioni di parità, il proprio diritto allo studio.
Il caso del lavoro: è probabilmente l’àmbito dove la giurisprudenza recente ha inciso di più. La Cassazione, con la Sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito che un lavoratore con gravi deficit visivi ha diritto di svolgere il proprio lavoro in smart working o da remoto, considerato accomodamento ragionevole, visto che era già stato utilizzato durante la pandemia e non implicava oneri sproporzionati per l’azienda.
Un elemento che rende questi esempi coerenti tra loro: la valutazione procede sempre in due fasi. Prima si individua quale misura risponda davvero al bisogno della persona; solo dopo si verifica se quella misura sia sproporzionata o eccessivamente onerosa per chi deve attuarla. Non è un caso che il Decreto inverta l’ordine “naturale” con cui spesso si ragiona (prima i costi, poi il bisogno): la Convenzione ONU chiede l’esatto contrario.
Le sentenze, gli obblighi delle aziende e i rischi di chi si rifiuta
Il 2026 è stato descritto da diversi osservatori come un punto di svolta per le aziende italiane sul tema dell’accomodamento ragionevole, in seguito a tre Sentenze della Cassazione tra il 2025 e il 2026 che hanno reso il tema concretamente operativo. E le implicazioni pratiche non sono astratte: l’obbligo di accomodamento ragionevole si applica infatti a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, senza una soglia minima.
C’è poi uno sviluppo che allarga significativamente la platea degli interessati, e che finora è stato raccontato meno di altri: recentemente, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esteso il principio dell’accomodamento ragionevole anche a chi assiste un familiare con disabilità – i caregiver – in particolare per quanto riguarda orari, turni e mansioni lavorative. Il messaggio della Corte di Giustizia europeo è chiaro: conciliare lavoro e cura non è più una richiesta personale, ma un diritto da rispettare. Non parliamo più solo di chi ha una disabilità, ma anche di chi se ne prende cura: un pubblico molto più ampio di quanto si immagini.
E i rischi per chi ignora questi obblighi? Sono tutt’altro che simbolici: i licenziamenti possono essere dichiarati nulli, possono esserci richieste di risarcimenti, eventuali segnalazioni all’UNAR (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che si occupa anche di discriminazioni per disabilità).
Un rifiuto è legittimo solo quando la mansione è oggettivamente incompatibile con l’accomodamento richiesto – pensiamo a un chirurgo o a un operaio di linea che non possono lavorare da remoto – mai per generiche preferenze organizzative.
Ma chi decide se un accomodamento è “ragionevole”?
È la domanda che, alla fine, conta di più e la risposta ha più livelli.
In prima battuta, decide chi è tenuto ad attuarlo: una Pubblica Amministrazione, un concessionario di servizio pubblico (pensiamo al trasporto), oppure un soggetto privato. La persona con disabilità (o chi la rappresenta legalmente) presenta una richiesta scritta, può proporre già una propria soluzione, e chi riceve la richiesta deve prima verificare se quella proposta è accoglibile, prima di valutarne eventualmente altre.
Ma questa non è una decisione insindacabile. Se la Pubblica Amministrazione nega l’accomodamento, deve farlo con un provvedimento motivato, indicando un’alternativa che risponda comunque ai criteri di necessità, adeguatezza, pertinenza e appropriatezza. E se la persona non è soddisfatta, ha due strade, anche cumulabili:
° Rivolgersi all’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che può emettere un parere motivato e, in caso di inerzia dell’Amministrazione, portarla persino davanti al TAR.
° Fare ricorso in giudizio per discriminazione, ai sensi della Legge 67/06, la stessa via percorribile anche contro concessionari di servizi pubblici e soggetti privati.
Un dettaglio poco noto ma prezioso: queste azioni possono essere attivate non solo dalla persona interessata, ma anche da Associazioni ed Enti legittimati ad agire contro le discriminazioni per disabilità, presenti in tutta Italia (ANFFAS, AISM, UICI e decine di altre realtà territoriali).
In conclusione, la sostanza è questa: l’accomodamento ragionevole non è una concessione a discrezione di chi lo deve attuare. È un diritto verificabile, con criteri scritti nella legge, un percorso per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
*Direttore dell’ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Ambito 9 di Jesi (Ancona).
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