Ma che cos’è esattamente una Convenzione dell’ONU sui Diritti Umani? Una risposta molto chiara ce la dà una scheda dell’AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo), che lo spiega così: «Una Convenzione sui Diritti Umani è un accordo internazionale legalmente vincolante tra Stati o Paesi, che definisce alcuni princìpi relativi a un insieme di diritti umani, e stabilisce i parametri di condotta ai quali i Governi si devono attenere per rispettarli. Le Convenzioni vengono chiamate anche Trattati o Patti. Ratificando o approvando una Convenzione, uno Stato si impegna a garantire ad ogni persona che si trova nel proprio territorio l’esercizio dei diritti umani da essa definiti».
«Nel 1948 – spiega ancora il documento dell’AIDOS – la neonata ONU proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR – Universal Declaration of Human Rights), che descrive con eloquenza i diritti inalienabili e inviolabili di tutti i membri della famiglia umana. Tuttavia, poiché la Dichiarazione non aveva valore giuridico, è stato necessario tradurne i princìpi in Trattati legalmente vincolanti per i Paesi che li ratificano. Da questo processo sono emerse due Convenzioni (chiamate Patti) che distinguono i diversi tipi di diritti umani: i diritti civili e politici, che i paesi stabilirono di proteggere immediatamente (Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici), e i diritti economici, sociali e culturali, che i Paesi promisero di garantire nel corso del tempo (Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali). Queste due Convenzioni, insieme all’originale UDHR, compongono quella che viene definita la Carta Internazionale dei Diritti Umani».
Quando l’ONU, dunque, adotta una Convenzione, quest’ultima viene presentata a tutti i suoi Stati membri (attualmente 192). A quel punto uno Stato può sottoscrivere il Trattato, esprimendo così la propria intenzione di attenervisi, ma esso assumerà un carattere legalmente vincolante solo dopo essere stato ratificato o approvato secondo le procedure legali del Paese in questione. Se uno Stato, quindi, non ratifica una Convenzione sui Diritti Umani, esso non è legalmente vincolato a rispettarne gli obblighi.
Ciascuna Convenzione, prima di entrare in vigore, dev’essere ratificata da un certo numero di Paesi ed è quanto è successo ad esempio per la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, il 3 maggio 2008, vale a dire il trentesimo giorno dopo la ratifica del ventesimo Stato.
Riserve e Dichiarazioni
E veniamo ora al tema specifico di questo approfondimento, che riguarda le Riserve o le Dichiarazioni (“semplici” o “interpretative”) che ogni Stato può esprimere, nel firmare o ratificare una Convenzione. Nello specifico caso della Riserva, si tratta di una dichiarazione in cui lo Stato suddetto afferma il proprio disaccordo con una o più norme della Convenzione e di conseguenza non è legalmente obbligato a rispettare le parti del Trattato che contengono le stesse. La Riserva, tuttavia, non può essere incompatibile con lo scopo generale della Convenzione e ci sono Trattati sui Diritti Umani chiusi a tale possibilità, poiché coprono diritti umani considerati troppo fondamentali per permettere delle deroghe. In questi ultimi casi, se uno Stato decide di non essere più d’accordo con l’intento complessivo di una Convenzione, può dichiararlo formalmente o ritirare la propria adesione, a condizione di dare un preavviso alle Nazioni Unite.
Questo, però, non è il caso della Convenzione sulla Disabilità – il primo Trattato sui Diritti Umani approvato dall’ONU nel nuovo millennio – che dedica invece uno specifico articolo (il 46), proprio alle Riserve («1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione. 2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento»). Vediamo dunque che cosa si trova attualmente al capitolo Declarations and Reservations del portale ufficiale delle Nazioni Unite.
Ebbene, le Riserve vere e proprie sono cinque e solo in un caso riguardano un Paese (El Salvador) che ha già ratificato la Convenzione (il 14 dicembre 2007); le altre, infatti, provengono da Stati come Malta, Mauritius e Polonia, che hanno solo sottoscritto il Trattato (la Polonia solamente la Convenzione, Malta e Mauritius anche il Protocollo Opzionale).
Sia Malta che la Polonia guardano, non a caso, a uno degli articoli che ha fatto più discutere anche in sede di definizione, quello sulla Salute (n. 25), che ha portato ad esempio il Vaticano – Stato che nelle Nazioni Unite ricopre esclusivamente il ruolo di “Osservatore” – a decidere di non sottoscrivere l’intera Convenzione, nonostante i ripetuti appelli provenienti dal movimento internazionale delle persone con disabilità. Su tale questione è ancora aperto un dibattito dai toni anche aspri che il nostro sito ha seguito puntualmente (tra i contributi più recenti si legga ad esempio quello intitolato Ancora no dal Vaticano alla Convenzione, disponibile cliccando qui).
In sostanza, secondo le autorità della Santa Sede, in alcuni Paesi gli interventi di salute riproduttiva – cui si fa cenno nell’articolo 25 della Convenzione – potrebbero comprendere l’accesso all’aborto, un’interpretazione che ad esempio la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), «pur nel rispetto dell’indipendenza del giudizio della Santa Sede», ha sempre ritenuto come «incomprensibile, nel merito e nella prospettiva di un documento in grado di andare a migliorare le condizioni di vita di 650 milioni di persone nel mondo». «In particolare – si è scritto più volte in testi ufficiali della Federazione – il riferimento all’accesso ai servizi sanitari all’interno della Convenzione, compresi quelli relativi alla sfera sessuale e riproduttiva, per le organizzazioni di persone con disabilità sat a significare che finalmente viene ad essere riconosciuto che le persone con disabilità possano avere una vita affettiva e riproduttiva. Si tratta quindi di un articolo dedicato alle persone con disabilità, uomini e donne, che non possono accedere, prima ancora che all’aborto, ai basilari servizi sanitari di prevenzione e cura delle patologie, anche quelle riguardanti la sfera riproduttiva». Dichiarazioni – è giusto ricordarlo – costantemente accompagnate dall’affermazione che «il movimento per i diritti delle persone con disabilità è da sempre impegnato a contrastare il diffuso pregiudizio dell'”indegnità della vita quando è presente una disabilità”, e a condannare pratiche quali, ad esempio, quella sistematica dell’eliminazione di feti affetti da spina bifida, nella tutela del diritto alla vita, sancito dall’articolo 10 della stessa Convenzione».
Ebbene, sia Malta che la Polonia – pur sottoscrivendo la Convenzione – fanno quindi proprie le obiezioni espresse dalla Santa Sede, dichiarando in sostanza che «i termini “salute sessuale e riproduttiva” dovranno sempre essere interpretati come tali e mai come stimolo a creare nuovi diritti sull’aborto». A tal proposito la Polonia ritiene che questo debba valere anche in riferimento al comma 1 dell’articolo 23 (Rispetto del domicilio e della famiglia), ove al punto b) si scrive: «Sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti».
Interessanti anche altre due Riserve, la prima delle quali – quella di El Salvador – dà luogo anche a una successiva “Obiezione alla Riserva” espressa dall’Austria. Nell’aderire infatti alla Convenzione, il Paese centroamericano dichiara che «essa non deve però entrare in alcun modo in conflitto con i precetti e le norme stabilite dalla propria Costituzione». Non appare dunque peregrina la successiva dichiarazione dell’Austria che ritiene sin troppo generica quell’affermazione di principio, «incompatibile con lo stesso diritto internazionale» e tale anche da non far nemmeno capire se «El Salvador intenda realmente applicare il Trattato».
Appare invece quasi come una “dichiarazione di resa” la Riserva espressa da Mauritius, isola dell’Oceano Indiano particolarmente sensibile alle calamità naturali – alla luce della sua posizione geografica – che nel sottoscrivere la Convenzione, afferma di «non sentirsi vincolata a rispettare quanto prescritto dall’articolo 11 (Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie)», ma di volere (e potere, aggiungiamo noi) «fare da sé», quando si presenteranno situazioni del genere (l’articolo 11 dichiara testualmente: «Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali».
Ancora da Malta, infine, proviene un’ulteriore Riserva, riferita all’articolo 29 (Partecipazione alla vita politica e pubblica), ove si rivendica il fatto che le proprie procedure elettorali interne sono più che sufficienti a garantire il pieno di diritto di voto, anche in termini di segretezza, alle persone con disabilità.
Significativi, poi, i contenuti di alcune Dichiarazioni presentate assieme alla sottoscrizione o alla ratifica. Se infatti nei casi di Belgio e Nuova Zelanda si tratta di puntualizzazioni quasi “doverose”, riferite a situazioni etniche interne (per il Belgio il fatto che la firma della Convenzione riguarda sia le comunità fiamminghe che quelle francesi o di lingua tedesca, per la Nuova Zelanda la necessità di un ulteriore accordo con la minoranza etnica dello Stato di Tokelau), più sostanziali appaiono i documenti depositati da Egitto, Messico e Olanda.
Sia lo Stato africano che quello americano guardano infatti all’articolo 12 (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge), altro passaggio assai delicato della Convenzione. Più stringente il concetto espresso dall’Egitto che non sembra volersi in alcun modo discostare dal proprio ordinamento interno, dichiarando che «le persone con disabilità potranno sì acquisire il diritto alla responsabilità legale, ma non quello ad agire personalmente in giudizio». Più vago il testo del Messico che dopo una lunga premessa dedicata «alla propria totale volontà di promuovere e garantire i ditti dei cittadini messicani con disabilità», sottintende a propria volta alcuni punti critici – in quell’articolo del Trattato – ma dichiara alla fine che in caso di «situazioni conflittuali con le proprie leggi, se ne dovrà valutare lo spirito generale di tutela universale dei diritti umani».
Per quanto poi riguarda l’Olanda, la Dichiarazione di questo Paese preannuncia alcune Riserve che verranno espresse al momento della ratifica e che riguardano altrettanti articoli della Convenzione: il decimo (Diritto alla vita), rispetto al quale si afferma che stabilire esattamente «cosa si intenda per “essere umano” dev’essere compito della legislazione nazionale»; il quindicesimo (Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti), ove si guarda alla parte che recita: «Nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche». In tal caso, l’Olanda chiede un distinguo tra chi è in grado di dare quel libero consenso e chi non lo è, stabilendo che per queste ultime persone l’eventuale autorizzazione a sperimentazioni venga data dal rappresentante legale o da una specifica autorità legislativa; e ancora, il ventitreesimo (Rispetto del domicilio e della famiglia), ove riguardo al comma 1, punto b («Diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare [fornendo] i mezzi necessari ad esercitare tali diritti»), si ritiene che debba sempre prevalere di fronte a tutto l’interesse dei minori; e infine il già citato venticinquesimo articolo sulla Salute, da leggere insieme al terzo (Princìpi generali, punto a: «Rispetto per la dignità intrinseca e l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone») e intendendo pienamente valido quanto sostenuto da quest’ultimo anche nel «prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità».
Una sorta di “pannello etico”, dunque, quello presentato dall’Olanda, Paese tradizionalmente molto attento a tali questioni, quanto mai attuali, tra l’altro, anche in Italia e destinate certamente a far discutere ancora.
C’è un’ultima dichiarazione, nel portale dell’ONU, che è quella dell’Australia, Stato il cui rappresentante Ronald McCallum (se ne legga cliccando qui) è stato nominato qualche settimana fa relatore ufficiale del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità, previsto dall’articolo 34 della Convenzione. In questo caso, si tratta di alcune precisazioni riferite non a singoli articoli, ma a prescrizioni generali del Trattato, dopo aver premesso la propria totale condivisione del testo che «tutela mirabilmente i diritti delle persone disabili». Si puntualizza quindi che la capacità giuridica verrà affidata ad altre persone solo quando strettamente necessario, così come dovrà essere sempre «l’ultima risorsa» quella di trattamenti sanitari obbligatori, «nel massimo rispetto dell’integrità fisica e psichica di tutte le persone con disabilità, al pari degli altri cittadini». Parlando infine di «libera mobilità e di sceltà della residenza o della nazionalità», l’Australia ritiene che ciò non possa creare diritti in più rispetto a quanto già previsto dalle proprie leggi sull’immigrazione di cittadini stranieri, in particolare in ambito di requisiti sanitari.
Questo per quanto riguarda le Riserve e le Dichiarazioni finora rese note, senza dimenticare che – come ben testimonia il nostro recente approfondimento sul dibattito parlamentare in Gran Bretagna (se ne legga cliccando qui) – la discussione è assai ricca anche all’interno di numerosi Stati, senza che essa abbia ancora oltrepassato – in forma ufficiale – i rispettivi confini nazionali. Sembra infatti quanto meno ragionevole ipotizzare che specialmente alcuni articoli – Salute, Educazione, Capacità giuridica – potranno portare ad ulteriori documenti che altri Stati vorranno affiancare all’operazione di ratifica.
Con i seguenti articoli – dal 31 al 50 – si chiude la Convenzione propriamente detta. Prossimamente presenteremo in forma integrale anche i diciotto articoli del Protocollo Opzionale.
Articolo 35 – I rapporti degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36 – Esame dei rapporti
1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all’attuazione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.
Articolo 37 – Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato
1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.
Articolo 38 – Relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:
(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
(b) il Comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Articolo 39 – Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.
Articolo 40 – Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.
Articolo 41 – Depositario
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.
Articolo 42 – Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d’integrazione regionale presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.
Articolo 43 – Consenso ad essere vincolato
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie. E’ aperta all’adesione di ogni Stato o Organizzazione d’integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.
Articolo 44 – Organizzazioni d’integrazione regionale
1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 45 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Articolo 46 – Riserve
1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 47 – Emendamenti
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
Articolo 48 – Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 49 – Formati accessibili
Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 50 – Testi autentici
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.
– La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità, disponibile cliccando qui.
– Crescono in Lombardia le adesioni alla Convenzione, disponibile cliccando qui.
– Gran Bretagna verso la ratifica della Convenzione, con qualche riserva, disponibile cliccando qui.
– La Convenzione deve segnare l’inizio di una nuova cultura, disponibile cliccando qui.
Ad oggi, 26 marzo 2009, sono esattamente 50 i Paesi che appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione. In tale elenco non appare ancora l’Italia, che invece – come noto – ha attuato questo passaggio il 24 febbraio scorso, approvando la Legge 18/09 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009).
Questo è comunque l’elenco attuale (in ordine cronologico di ratifica):
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009). Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratficarlo sono stati finora i seguenti 29 Paesi (anche qui, ovviamente, si dovrà aggiungere l’Italia):
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009).
Per ogni ulteriore approfondimento rimandiamo al portale delle Nazioni Unite ed esattamente allo spazio di esso dedicato alla disabilità, raggiungibile cliccando qui.
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