Trasporto aereo: una sentenza che fa scuola

di Gabriele Favagrossa*
Con un recente provvedimento, infatti, un tribunale francese - condannando la compagnia easyJet per discriminazione fondata sulla disabilità - ha sostanzialmente sfatato il "mito" delle "ragioni di sicurezza", ovvero quell'escamotage spesso adottato anche dopo il Regolamento Europeo del 2006, per limitare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Si attendono ora dalla Commissione Europea le Linee Guida che dovrebbero rendere sempre più restrittiva la facoltà dei vettori di imporre un accompagnatore, facendo in modo che - quando fosse realmente necessario richiederlo - quest’ultimo venisse trasportato gratuitamente o a un costo ridotto

Ragazza sorridenteIn una fase in cui anche in Italia i tribunali hanno iniziato ad emettere ordinanze a tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, merita certamente di essere ripresa e commentata la notizia secondo cui – nel gennaio scorso – un tribunale francese ha condannato la compagnia aerea easyJet al pagamento di un’ammenda di 70.000 euro, per discriminazione fondata sulla disabilità, nei confronti di tre viaggiatori francesi, che l’avevano citata in giudizio con il supporto dell’APF (Association des Paralysés de France) [se ne legga ampiamente nel sito di quest’ultima Associazione, cliccando qui, N.d.R.].
In distinte situazioni, infatti, fra il 2008 e il 2009, easyJet aveva rifiutato l’imbarco a tre persone con disabilità, adducendo ragioni di sicurezza. Molto simile la dinamica dei tre casi: i passeggeri – abituati a volare da soli – avevano segnalato con il dovuto anticipo la loro condizione di disabilità, ma giunti in aeroporto si erano visti negare l’imbarco perché viaggiavano senza un accompagnatore. In più, la compagnia si era rifiutata di rimborsare loro il biglietto o di farli volare a proprie spese con un altro vettore aereo. In uno dei tre casi, addirittura, il passeggero aveva potuto viaggiare da solo sul volo d’andata, mentre si era visto rifiutare l’imbarco al ritorno!
Identica la giustificazione addotta dalla compagnia nei tre casi: «Per motivi di sicurezza, le persone con disabilità non potevano essere autorizzate a viaggiare da sole sui voli easyJet». Da notare, per altro, che analoghi episodi erano stati segnalati in passato sia in Italia che in Svizzera [se ne legga anche nel nostro sito cliccando ad esempio qui, qui e qui, N.d.R.].

Ma che cosa stabilisce in proposito la normativa? Il Regolamento Europeo CE 1107/06 sui diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo sancisce il principio di non discriminazione, per cui una compagnia non può rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un passeggero per motivi di disabilità. E tuttavia, il Regolamento stesso prevede una possibilità di deroga, che è stata appunto utilizzata da easyJet nei casi sopra menzionati: per rispettare, infatti, gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale – ovvero dall’autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo – una compagnia può rifiutare la prenotazione o l’’imbarco di una persona con disabilità, o pretendere che essa viaggi con un accompagnatore in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
Fin dall’entrata in vigore del Regolamento 1107/06 – anche dalle pagine di questo sito – avevamo evidenziato che tale possibilità di deroga esponeva al serio rischio di comportamenti discriminatori e arbitrari da parte dei vettori aerei, in quanto faceva riferimento a norme di sicurezza troppo generiche e imprecisate.
Ora, quindi – anche se non abbiamo ancora potuto visionare le motivazioni della sentenza del tribunale francese -, ci pare di poter dire che essa rappresenti un punto di riferimento di grande portata, stabilendo infatti – ed è verosimilmente la prima volta – che una compagnia aerea abbia fatto un uso indebito della possibilità di deroga prevista dal Regolamento Europeo, facendo ricorso in modo discriminatorio all’argomento delle “ragioni di sicurezza”.

Del resto, che quello del negato imbarco per motivi di sicurezza fosse un problema stringente non lo avevano evidenziato solo le associazioni della disabilità e le molte notizie di cronaca. La stessa Commissione Europea, infatti, nell’aprile del 2011 aveva pubblicato un Report sul funzionamento e sugli effetti del Regolamento 1107/06, per fare un bilancio sull’efficacia di esso, a quattro anni dall’entrata in vigore. Tale documento evidenziava come una delle criticità principali fosse appunto rappresentata dai troppi casi di ingiustificati rifiuti o limitazioni della prenotazione o imbarco di persone con disabilità, basati su dubbie ragioni di sicurezza. Per questa e per altre criticità riscontrate, molto opportunamente la Commissione Europea aveva dichiarato che entro il 2011 – e comunque in tempo per le Paralimpiadi di Londra 2012 – avrebbe emanato delle Linee Guida, per chiarire vari aspetti interpretativi del Regolamento 1107/06.
La pubblicazione di tale documento sembra ora imminente e dovrebbe contenere una definizione precisa e stringente dei criteri a cui tutte le compagnie aeree europee devono attenersi, quando pretendono di esercitare la deroga sulla negata prenotazione, sul negato imbarco e sulla pretesa dell’accompagnatore.
Un’anticipazione interessante è contenuta per altro in una Comunicazione del 19 dicembre 2011 della Commissione al Parlamento e al Consiglio Europeo, intitolata Una visione europea per i passeggeri: comunicazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (disponibile cliccando qui), ove si legge testualmente che «la facoltà dei vettori di imporre un accompagnatore, prevista nel regolamento aereo, va applicata in modo restrittivo e, ove sia necessario richiedere un accompagnatore, questi dovrà essere trasportato gratuitamente o a un costo ridotto [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
Questa importante precisazione apre anche un altro fronte molto caldo – che sarà necessariamente oggetto di approfondimento nei mesi a venire – ovvero il problema del costo del biglietto per l’accompagnatore, quando quest’ultimo viene preteso dalla compagnia aerea come condizione per far volare il passeggero con disabilità.

In attesa dunque di conoscere le nuove Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea e con l’auspicio che esse possano fornire ulteriori strumenti di tutela a favore dei passeggeri con disabilità, la sentenza del tribunale francese contro easyJet sfata il mito delle “ragioni di sicurezza” come escamotage sempre efficace per limitare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità e apre la strada a nuove possibili forme di tutela a disposizione dei singoli e delle organizzazioni della disabilità.

*Esperto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Ricordiamo che delle questioni riguardanti i voli aerei delle persone con disabilità (nell’Unione Europea), il nostro sito si è ampiamente occupato, seguendo anche passo dopo passo l’iter del Regolamento Europeo CE 1107/06 e valutandone poi l’impatto.
A tal proposito segnaliamo in particolare il dossier in due parti, curato anch’esso da Gabriele Favagrossa, intitolati Aerei e disabilità: come agire per ovviare ai limiti del Regolamento Europeo (cliccare qui) e Aerei e disabilità: la qualità dell’assistenza (cliccare qui).
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