Appare particolarmente significativa la Sentenza emessa il 25 giugno scorso dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia (sede di Bari) nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Provinciale di Bari), rispetto a quanto accaduto nell’Istituto Circolo Didattico Statale “Armando Perotti”, che ha visto per protagonista una bimba di otto anni con disabilità e la sua famiglia.
Niente di nuovo – purtroppo – per chi ha modo di frequentare con regolarità le nostre pagine: si tratta infatti del “taglio secco” (da 32 a 16) delle ore di sostegno spettanti alla bambina, secondo quanto stabilito dalla certificazione dell’ASL, attestante l’aggravamento della sua condizione di salute.
Molto interessanti invece le motivazioni addotte dal TAR pugliese nell’accogliere il ricorso della famiglia. Si scrive infatti nella Sentenza: «Il comportamento dell’Amministrazione Scolastica, asseritamente posto in essere “a causa dei tagli in organico”, risulta del tutto illegittimo, atteso che […] il diritto conculcato costituisce diritto fondamentale della persona e costituzionalmente protetto, con evidente priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell’attività scolastica, nel senso che quest’ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi. Deve rilevarsi che l’affermazione del diritto al sostegno e all’assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Fin qui, per altro, ancora niente di particolarmente nuovo rispetto a tante altre Sentenze emesse in questi anni dai vari Tribunali Amministrativi Regionali, nemmeno quando si legge che «l’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria».
Piuttosto nuovo, invece, ci sembra il provvedimento adottato nei confronti dell’Amministrazione Scolastica, che va oltre la richiesta di riassegnare le ore di sostegno dovute. La Sentenza, infatti, condanna anche l’Amministrazione stessa «al risarcimento del danno esistenziale in favore della minore, danno che si liquida equitativamente nella somma di 5.000 euro».
Tutte da leggere – e con grande attenzione – le motivazioni: «In conseguenza di quanto sopra e pur in assenza di specifica prova del danno esistenziale subito dalla minore, deve ritenersi che il venir meno dell’assistenza scolastica e di base in presenza della grave e documentata situazione di disabilità abbia determinato un regresso nella vita scolastica e relazionale della minore, pregiudicando ulteriormente il già precario livello di integrazione sociale con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima della bambina, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio subìto dalla piccola».
Da ricordare infine che i giudici sarebbero stati anche disponibili al risarcimento patrimoniale, «qualora i genitori avessero – nell’inerzia dell’Amministrazione Scolastica – provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare il servizio al figlio minore». In tal caso, infatti, «i relativi costi avrebbero costituito danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
«Come presidente della FISH Puglia (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – ha commentato Vincenzo Falabella – e come avvocato, mi ritengo molto soddisfatto di questa Sentenza, la prima del genere in Puglia. Mi risulta anche che il provvedimento sia presumibilmente uno dei primi in Italia – se non il primo – a condannare il Ministero a pagare un risarcimento per il cosiddetto “danno esistenziale” subìto. Tutto questo costituisce motivo di orgoglio e stimolo affinché l’inclusione scolastica diventi sempre più una realtà per tutti i bambini, facendo – se necessario – “largo uso” della Magistratura. Il diritto all’istruzione, infatti, è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, che non dev’essere tradito da semplici “tagli in organico”».
Ci piace a questo punto concludere semplicemente con un “utile promemoria”, ovvero citando il secondo comma dell’articolo 24 (Educazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: «Nell’attuazione di tale diritto [all’istruzione delle persone con disabilità], gli Stati Parti devono assicurare che: (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria; (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria; (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione». (S.B.)