Con la recente Sentenza n. 970, depositata il 19 dicembre 2011, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha ribadito l’annullamento del provvedimento di una scuola primaria che, rifacendosi all’assegnazione avuta dall’Ufficio Scolastico Regionale, aveva ridotto a sei le ventiquattr’ore di sostegno che una famiglia aveva richiesto, in base alle risultanze del Profilo Dinamico Funzionale.
La Sentenza – come già il TAR del Molise aveva fatto in precedenza [si veda a tal proposito la Sentenza 452/11, della quale il nostro sito si è occupato con il testo disponibile cliccando qui, N.d.R.] – è fondata sul «difetto di motivazione» del provvedimento annullato, dal momento che – malgrado la richiesta conseguente al Profilo Dinamico Funzionale – le sei ore sono state assegnate senza alcuna motivazione, né da parte dell’Ufficio Scolastico né della scuola. E nemmeno può dirsi che la motivazione esplicita o implicita stia nella necessità di tagli alla spesa scolastica, dal momento che – come afferma il TAR – la Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 stabilisce che nessun vincolo di bilancio può comprimere il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello delle ore di sostegno indispensabili per il diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Ovviamente la Sentenza del TAR molisano condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di causa sostenute dalle famiglie. Per quanto riguarda invece la richiesta di risarcimento dei danni biologici conseguenti al mancato numero di ore di sostegno, il Tribunale, distaccandosi da un orientamento che sembrava ormai consolidato, non ha stabilito equitativamente la condanna dell’Amministrazione a una somma pecuniaria, che nelle ultime Sentenze in questo ambito era stata fissata in circa 1.000 euro per ogni mese di ritardo nell’aumento delle ore richieste [se ne legga nel nostro sito rispettivamente cliccando qui, qui e qui, N.d.R.]. Ha invece nominato un consulente tecnico d’ufficio, che dovrà accertare se, dato lo stato di salute indicato nella documentazione sanitaria agli atti, l’alunno ha subìto un aggravamento a causa del comportamento omissivo dell’Amministrazione.
Invero ciò, pur non pregiudicando l’immediatezza dell’aumento delle ore di sostegno, rende più gravosa la situazione delle famiglie che devono anticipare le spese per il consulente d’ufficio e, se vogliono, anche di uno di parte; laddove poi il consulente tecnico d’ufficio ritenga che non vi siano stati danni, per questa parte del ricorso le famiglie risulterebbero soccombenti, dovendosi non solo accollare le spese sostenute, ma anche quelle di giustizia.
Osservazioni
Riteniamo che questo precedente dovrà far riflettere le famiglie, prima di inserire in ricorso anche la richiesta di risarcimento del danno, ovvero se vi siano prove sufficienti per dimostrare quest’ultimo o se non convenga invece rinunciare a tale richiesta.
Ciò sembra per altro costituire una riduzione della sfera di libertà di esercizio di azione giudiziale, dal momento che comunque un danno in sé sussiste, vale a dire la sofferenza dell’alunno per essere stato non sufficientemente sostenuto in classe; un danno fin qui liquidato equitativamente, senza la necessità di sottoporre a perizie il minore e un fatto che comunque costituisce un’intrusione nella sfera più profonda della sua delicatissima personalità.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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