I diritti umani delle persone con disabilità non costituiscono più “una categoria a sé”, ma sono ormai profondamente connessi a tutti gli altri, in un’idea di universalità e indivisibilità degli stessi: è questo il concetto fondamentale che sta alla base della Risoluzione A/HRC/7/L.25, votata unanimemente in questi giorni a Ginevra dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHCR), intitolata semplicemente Human Rights of Persons with Disabilities (“Diritti Umani delle Persone con Disabilità”).
L’importante documento – che ruota naturalmente intorno alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e ai princìpi da essa definiti – dichiara ad esempio (Premessa) di voler «riaffermare l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e la stretta relazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali con il bisogno delle persone con disabilità di poterne godere senza discriminazione alcuna». O altrove – in modo ancora più esplicito – quando si «incoraggia il Comitato Consultivo del Consiglio per i Diritti Umani e gli altri organi di quest’ultimo a inserire le prospettive delle persone con disabilità nella loro produzione generale, Raccomandazioni comprese, in modo tale da facilitare l’inclusione dei loro diritti nell’intero lavoro del Consiglio» (Punto 5).
Destinatari principali della Risoluzione sono da una parte l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani – dal quale il Consiglio stesso dipende – dall’altra i vari Stati Membri, interlocutori ai quali vengono lanciate, pur con la formula ufficiale di “incoraggiamenti” o “inviti”, una serie di stringenti indicazioni a ratificare la Convenzione, dove ancora non sia stato fatto (l’Italia ha recemente superato questo passaggio, con la Legge 18/09), e soprattutto a far conoscere, ad applicare concretamente e a monitorare il Trattato approvato alla fine del 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per questo, nella Risoluzione, vengono anche richiamati specifici concetti della stessa Convenzione, come quando si chiede agli Stati (Punto 12) di «prendere ogni appropriata misura per identificare ed eliminare tutti gli ostacoli e le barriere all’accessibilità delle persone con disabilità, garantendo in particolare che queste ultime abbiano accesso, su basi di uguaglianza con gli altri cittadini, all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alle comunicazioni».
Molto significativa, poi, l’evidenza data al ruolo giocato dalle organizzazioni di persone con disabilità nei lunghi negoziati che hanno portato a definire la Convenzione e soprattutto al ruolo fondamentale che tali organismi dovranno ancora giocare, quando ad esempio (Punto 14) «si incoraggia l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, in ogni sua attività, a continuare strettamente a collaborare con le organizzazioni della società civile, e specialmente con quelle che rappresentano le persone con disabilità, anche per accrescerne la consapevolezza sul lavoro del sistema dei diritti umani».
Due, infine, le conseguenze più immediatamente “operative” della Risoluzione votata a Ginevra ed entrambe di portata non certo trascurabile. Con il Punto 15 si è deciso infatti di «tenere un incontro-dibattito annuale, di carattere interattivo, dedicato ai diritti delle persone con disabilità, all’interno delle sessioni regolari del Consiglio» e che «il primo di essi sarà centrato sulle più importanti misure legali da adottare per l’effettiva implementazione della Convenzione». Al Punto 16, poi, si richiede all’Ufficio dell’Alto Commissario «di preparare uno studio tematico che serva ad accrescere la consapevolezza e la comprensione stessa della Convenzione», anch’esso centrato sulle misure necessarie alla concreta applicazione del Trattato in tutto il mondo, e che tale studio venga realizzato «consultandosi con gli Stati, le organizzazioni della società civile, incluse quelle delle persone con disabilità, e le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani». Il prodotto dovrà essere «disponibile nel sito internet dell’Ufficio dell’Alto Commissario, in un formato accessibile».
Dopo aver pubblicato integralmente nei giorni scorsi – in fasi successive – i cinquanta articoli della Convenzione, diamo spazio questa volta al Protocollo Opzionale, vale a dire al testo, composto da diciotto articoli, che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità (costituito nel novembre del 2008, come da articolo 34 della Convenzione) di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta. Sono stati 29, finora, gli Stati che hanno ufficialmente ratificato il Protocollo Opzionale.
Protocollo Opzionale alla Convenzione
Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
(c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamento;
(d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
(e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazionepresentatagli all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.
Articolo 4
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.
Articolo 6
1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell’inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. L’inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.
Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell’inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E’ aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.
Articolo 12
1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 13
1. Fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Articolo 14
1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16
Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.
*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicate nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.
– La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità, disponibile cliccando qui.
– Crescono in Lombardia le adesioni alla Convenzione, disponibile cliccando qui.
– Gran Bretagna verso la ratifica della Convenzione, con qualche riserva, disponibile cliccando qui.
– La Convenzione deve segnare l’inizio di una nuova cultura, disponibile cliccando qui.
– Ferve il dibattito sulla Convenzione nei vari Paesi del mondo, disponibile cliccando qui.
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