«I sottoscritti cittadini elettori chiedono ai Parlamentari sia della Camera dei Deputati, sia del Senato della Repubblica di assumere gli urgentissimi provvedimenti necessari per assicurare la completa copertura finanziaria delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali riguardanti le persone con handicap invalidanti, gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici (complessivamente oltre 1 milione di nostri concittadini)…».
Incomincia così la petizione nazionale lanciata da numerose organizzazioni e aperta fino al 31 dicembre 2012, che ha come prima ispiratrice (e coordinatrice della Segreteria) la Fondazione Promozione Sociale di Torino.
Si tratta di un’iniziativa quanto mai importante, che presentiamo ai Lettori con il seguente contributo di Francesco Santanera della Fondazione Promozione Sociale, oltreché pubblicando, in calce, sia il testo integrale della petizione che gli Appunti per la raccolta delle firme e delle adesioni. (S.B.)
Questa Petizione ha lo scopo di sollecitare il Parlamento ad assumere i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione delle Regioni, delle ASL e dei Comuni le risorse economiche indispensabili per l’attuazione dei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria.
In base a detti LEA, oltre un milione di nostri concittadini (anziani colpiti da patologie croniche e da non autosufficienza; persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile; malati psichiatrici gravi; soggetti con handicap intellettivo gravemente invalidante e con limitata o nulla autonomia ecc.) hanno il diritto pienamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali (centri diurni per dementi senili o per i succitati soggetti con handicap intellettivo o per i malati psichiatrici molto gravi) e residenziali (RSA – Residenze Sanitarie Assistenziali o strutture analoghe o comunità alloggio per le persone con handicap).
E tuttavia, in violazione alle leggi vigenti, molto spesso alle persone di cui sopra non sono fornite le prestazioni dovute obbligatoriamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dai Comuni singoli o associati, con il pretesto – costituzionalmente illegittimo – della carenza delle risorse economiche pubbliche, la cui ripartizione dovrebbe tener conto in primo luogo delle esigenze vitali delle persone non autosufficienti (e quindi anche non in grado di autodifendersi), come può capitare a ciascuno di noi anche da un momento all’altro. Ad esempio le persone non autosufficienti abitanti nella città di Torino in lista d’attesa per le prestazioni domiciliari e residenziali sono ben 10.800.
L’attuale drammatica situazione rischia fortemente di peggiorare, a seguito della presentazione alla Camera dei Deputati, avvenuta il 29 luglio scorso da parte del ministro Tremonti, del Disegno di Legge n. 4566, Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, di cui vale la pena allegare qui in nota il testo dell’articolo 10*.
La Petizione popolare nazionale ha altresì le seguenti finalità:
– informare la cittadinanza e le organizzazioni sociali e sindacali in merito alle esigenze fondamentali di vita delle persone non autosufficienti e ai diritti sanciti dai LEA;
– sollecitare le Regioni affinché definiscano le modalità di accesso e i criteri gestionali degli interventi domiciliari, in modo che anche queste prestazioni siano pienamente esigibili come lo sono già, in base alle norme nazionali, quelle residenziali e semiresidenziali;
– diffondere le iniziative intraprese dai gruppi di base che hanno consentito a numerose persone con grave handicap intellettivo di frequentare centri diurni o di essere accolti presso strutture residenziali, nonostante gli iniziali rifiuti delle istituzioni tenute a provvedere;
– segnalare le concrete possibilità di opporsi con successo alle dimissioni di anziani cronici non autosufficienti, di dementi senili e di malati psichiatrici gravi da ospedali e da case di cura private convenzionate;
– fornire alle organizzazioni e alle persone interessate gli elementi necessari per contrastare gli arretramenti che potrebbero essere introdotti dal citato disegno di Legge-Delega al Governo per la riforma dell’assistenza.
Francesco Santanera
per il Comitato Promotore della petizione nazionale
*Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (Camera, n. 4566), articolo 10 ) (Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale):
1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e all’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i princìpi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;
b) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi all’invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali;
c) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di: 1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni; 2) favorire un’adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale; 3) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali;
d) in particolare, per l’indennità di accompagnamento, istituzione di un fondo per l’indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, in base a standard definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici, al fine di: 1) favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali; 2) favorire la libertà di scelta dell’utente; diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali, quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;
e) in particolare, trasferimento ai comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti, con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefìci a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;
f) attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale [INPS, N.d.R.]m delle competenze relative a: 1) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali; 2) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo periodo, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili.
4. Riguardo alle regioni a statuto speciale, la delega è esercitata in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.
I sottoscritti cittadini elettori chiedono ai Parlamentari sia della Camera dei Deputati, sia del Senato della Repubblica di assumere gli urgentissimi provvedimenti necessari per assicurare la completa copertura finanziaria delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali riguardanti le persone con handicap invalidanti, gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici (complessivamente oltre 1 milione di nostri concittadini) ai quali il Parlamento, con l’approvazione dell’articolo 54 della legge 289/2002, ha riconosciuto i diritti pienamente esigibili sanciti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente i Lea, Livelli essenziali di assistenza.
Poiché le prestazioni sono di natura sanitaria e socio-sanitaria la completa copertura finanziaria riguarda non solo il Fondo sanitario nazionale (essendo a carico della sanità una quota dal 50 al 70% degli oneri), ma anche il Fondo sociale unico (1) a favore dei Comuni (che devono integrare le quote non versate dagli utenti) che dovrebbe comprendere il fondo per le non autosufficienze (finanziato solamente nel 2009 e nel 2010 con 400 milioni di euro per ciascun anno e non per il 2011), nonché i finanziamenti statali destinati agli stessi Comuni per le altre prestazioni di loro competenza.
In merito alle persone colpite da patologie croniche invalidanti e da non autosufficienza si fa presente che il Parlamento, contemporaneamente al riconoscimento del diritto dei pensionati del settore pubblico (legge 841/1953) e privato (legge 692/1955) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, gratuite e senza limiti di durata anche nei casi di cronicità e di non autosufficienza, ha aumentato i contributi previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, aumento che non è mai stato revocato o ridotto.
Si ricorda altresì, come risulta dal documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, e diffuso nell’ottobre 2000, che «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica».
Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti. Ciononostante, secondo le ricerche del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata di Roma:
a) Rapporto 2006: «Risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l’1,3% della popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute»;
b) Rapporto 2008: «Nel 2006 risultano impoverite 349.180 famiglie (pari a circa l’1,5% del totale); se si utilizzano le soglie epurate della componente sanitaria il numero di nuclei impoveriti risulta pari a 299.923 (circa l’1,3% del totale)»;
c) Rapporto 2009: «L’analisi per tipologia familiare […] evidenzia ancora una volta il ruolo rilevante della presenza di anziani o figli a carico nel determinare le difficoltà della famiglia di far fronte a spese sanitarie. In particolare si sottolinea come […] la presenza di anziani faccia salire notevolmente la probabilità (e quindi l’incidenza) di impoverirsi o di andare incontro a spese catastrofiche».
Ciò premesso, tenuto conto delle norme costituzionali (articolo 2: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), i cittadini firmatari della presente Petizione popolare confidano nell’accoglimento della richiesta riguardante la completa copertura finanziaria delle prestazioni riconosciute dal Parlamento come diritti pienamente esigibili».
(1) Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 17 dicembre 2003, depositata in Cancelleria il 23 dello stesso mese ed anno, viene precisato che «nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni delle Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione».
Appunti per la raccolta delle firme e delle adesioni
Raccolta firme
La Petizione può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino elettore. È necessario scrivere in stampatello i dati relativi al cognome, al nome e all’indirizzo. Le firme devono essere leggibili. Non occorre alcuna autenticazione delle firme.
Adesioni
È assai importante ottenere l’adesione di Enti Pubblici (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Province ecc.) e privati, nonché di associazioni di volontariato, di tutela dei soggetti deboli o di altri aderenti, di studio, di formazione e di qualsiasi altra organizzazione sociale.
Termine della petizione
Data la necessità di fornire informazioni alle persone in gravi difficoltà e di mantenere viva l’attenzione verso l’adeguatezza dei finanziamenti statali occorrenti per la corretta attuazione dei LEA, la scadenza è stabilita per il 31 dicembre 2012.
Nota importante
È opportuno che siano utilizzati solo i fogli interi formato A3 (4 pagine) contenenti il testo della petizione, la nota giuridica, gli appunti per la raccolta delle firme e delle adesioni nonché lo spazio delle firme.
Informazioni
La segreteria è affidata alla Fondazione Promozione Sociale ONLUS, Via Artisti, 36, 10124 Torino, tel. 011 8124469, fax 011 8122595, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it, www.fondazionepromozionesociale.it, che provvede all’invio gratuito dei fascicoli per la raccolta delle firme. Le adesioni e i fascicoli (compresi quelli senza tutte le firme) devono essere trasmessi alla segreteria della Fondazione Promozione Sociale ONLUS che provvederà a consegnarli al Parlamento mano a mano che perverranno.
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