La disabilità in Costituzione, la “discriminazione positiva” e la mancata attuazione dei diritti

di Salvatore Nocera
«Da un punto di vista formale – scrive Salvatore Nocera – la scelta del Legislatore di inserire il termine “disabilità” nell’articolo 3 della Costituzione sarebbe una “discriminazione positiva” e quindi non potrebbe essere condannata. Quanto poi la titolarità formale dei diritti garantisca pure l’effettività della loro fruizione, la questione è assai diversa e non certo sempre soddisfacente, come ben dimostrano, ad esempio, le tante mancate applicazioni del Decreto 66/17 sull’inclusione scolastica, a nove anni dalla sua emanazione»
Realizzazione grafica sulla mancata applicazione delle leggi
Una realizzazione grafica sulla mancata applicazione delle leggi

Ho molto apprezzato le riflessioni di Katia Caravello, pubblicate nei giorni scorsi da Superando (Disabilità un mondo a parte? Attenzione a non rafforzare questo pregiudizio), per il suo realismo nell’evidenziare come l’enfasi data all’introduzione recentemente proposta del termine “disabilità” nell’articolo 3 della Costituzione, accentui una differenza delle persone con disabilità rispetto alle altre, più che eliminarla. Però, in questo caso mi permetto di dire che senza una “discriminazione positiva”, cioè con la previsione normativa di alcuni aspetti maggiormente favorevoli, difficilmente noi persone con disabilità potremmo godere della titolarità di diritti che ci permettano un’eguaglianza di vita con gli altri. Infatti, la dottrina giuridica ha creato proprio l’istituto della “discriminazione positiva”, cioè predisporre norme particolarmente favorevoli, in modo da colmare le discriminazioni di fatto in cui ci troviamo a vivere noi persone con disabilità. Questo istituto, prevalentemente usato in diritto internazionale, è pure entrato nel diritto costituzionale e quindi nelle leggi. Così, ad esempio, l’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, prevede il diritto di priorità alle persone con disabilità nell’“accesso” a tutti i servizi pubblici previsti dalla stessa legge.
Introdurre dunque nell’articolo 3, comma 1 della Costituzione il termine “disabilità” può sembrare pleonastico, dal momento che già questa situazione è tutelata dall’espressione che tutti sono uguali di fronte alla legge senza distinzione «di condizioni personali e sociali. Ma l’esplicitare che il Legislatore ordinario, nell’approvazione di norme, debba tenere conto espressamente della situazione di disabilità per garantire loro qualcosa in più degli altri (“discriminazione positiva”, appunto), onde colmare la discriminazione che la loro situazione di fatto li possa mettere in condizione di minori opportunità rispetto a quanti non siano in tale situazione, è un passo di avanzamento nel concetto di eguaglianza “sostanziale”, garantito dal secondo comma dello stesso articolo 3.
Quindi, formalmente, non mi sembra che questa scelta del Legislatore possa essere condannata.

Quanto poi la titolarità formale dei diritti garantisca pure l’effettività della loro fruizione, come giustamente fa osservare Caravello, qui il problema si fa molto più serio e non sempre la soluzione è soddisfacente. Anch’io, del resto, ritengo che la modifica costituzionale sostanzialmente non aumenti la titolarità formale dei nostri diritti, dal momento che da sempre la Corte Costituzionale è intervenuta per esplicitare il nostro diritto costituzionale all’eguaglianza “sostanziale”, che quindi formalmente è già sancito, anche se ancora in molti casi non viene attuato di fatto. Di qui la necessità ancora di ricorsi giurisdizionali per poter fruire in concreto di tale diritto.
Si pensi solo alle numerose cause per ottenere più ore di sostegno o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione; di qui la riserva di una percentuale di posti nei pubblici concorsi; di qui il diritto all’indennità di accompagnamento, sganciato dai limiti di reddito; di qui, dunque, pure l’introduzione nell’articolo 3, comma 1 della Costituzione del termine “disabilità”. Ma di qui, tuttavia, pure la necessità di vedere applicata in concreto tale esplicitazione con l’emanazione di norme che ad esempio migliorino l’attuale normativa sull’amministratore di sostegno, vietando quelle interpretazioni che hanno più volte letteralmente soffocato la volontà della persona con disabilità, basandosi su un’apparente tutela del suo patrimonio. Per questo il Decreto Legislativo 62/24, attuativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità, ha introdotto con l’articolo 22 la figura del “facilitatore”, il quale consente alle persone con particolari difficoltà comunicative di poter esplicitare in modo certo la loro volontà di vivere con chi, come e dove desiderano, invece di essere reclusi, contro tale volontà, in centri residenziali.

La necessità prioritaria, pertanto, è che i Governi diano attuazione ai diritti introdotti con le leggi, emanando i decreti applicativi e i regolamenti, ad esempio quelli concernenti l’individuazione degli “indicatori” per valutare la qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 66 del 2017 (9 anni fa!), senza i quali non si riesce a valutare se e quanto il principio dell’inclusione venga effettivamente attuato in Italia. E lo stesso dicasi per l’articolo 9 di quello stesso Decreto, concernente l’istituzione del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), ancora non attuato, con il quale era stato sostituito l’abrogato GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) introdotto dalla Legge 104/92, organismo fondamentale per l’organizzazione dell’inclusione scolastica a livello di àmbito territoriale: Questo ha creato un gravissimo vuoto legislativo.
E ancora, lo stesso si può dire per la formazione iniziale dei docenti di sostegno di cui all’articolo 12 del medesimo Decreto 66/17 o per la formazione obbligatoria in servizio di cui all’articolo 13, così come della perdurante mancanza di un ordinario funzionamento dell’Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione Scolastica, di cui all’articolo 15 del Decreto 66/17, che funziona appunto da molto tempo senza regolarità, con vuoti operativi di anni; e infine manca ancora pure il regolamento applicativo di cui all’articolo 16 del Decreto 66/17 sull’istruzione domiciliare, creando un vuoto aggravatosi ulteriormente con l’approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2024 che ha sostituito l’obbligo con la “possibilità” del docente di recarsi al domicilio degli alunni con disabilità, cosa in netto contrasto con lo stesso principio di istruzione domiciliare.
Ora finalmente l’Osservatorio è stato riconvocato, ma ha una volta ancora rinviato l’approvazione del proprio regolamento interno, senza il quale non è possibile effettuare alcun lavoro. Nello scorcio di Legislatura rimasta si riuscirà a fare emanare questi atti amministrativi? Ciò sarebbe possibile, perché il Terzo Piano d’Azione elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità ha predisposto numerosi materiali esaurienti riguardanti quasi tutti gli argomenti appena indicati.
A tal proposito, quindi, si confida nell’impegno di interlocuzione col Ministero dell’Istruzione e del Merito delle due grandi Federazioni FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), perché quanto non è stato compiuto dai Governi succedutisi dal 2017 ad oggi possa realizzarsi con un fruttuoso sprint finale prima della conclusione della presente Legislatura.

Al tema delle modifiche costituzionali legate alla disabilità abbiamo già dedicato i testi:
° Per il pieno riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone con disabilità nella nostra Costituzione.
°
Disabilità un mondo a parte? Attenzione a non rafforzare questo pregiudizio di Katia Caravello.
° La disabilità in Costituzione è una scelta di civiltà che rafforza la Repubblica di Vincenzo Falabella.
° I diritti delle persone con disabilità non possono rimanere semplici dichiarazioni di principio di Raffaele Goretti.
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